TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-12-04, n. 201501619

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-12-04, n. 201501619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501619
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00145/2015 REG.RIC.

N. 01619/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2015, proposto da:
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti F S e A A, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'ottemperanza

al giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 2505/2012 (R.G. n. 8023/2012), emesso in data 18.9.2012 dal Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro e depositato in Cancelleria in data 19.9.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv.ti F S e A A, per la parte ricorrente e avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il decreto ingiuntivo n. 2505/12 emesso in data 18.9.2012, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha ingiunto al Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.029,12 per le causali di cui in ricorso, nonché di € 595,00 a titolo di spese e competenze per la procedura, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

A fronte dell’inadempimento del Ministero della Salute, il ricorrente ha presentato l’odierno ricorso ai sensi degli artt.112 e ss. c.p.a., chiedendo a questo Tribunale:

- di dichiarare l’obbligo del Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., di conformarsi alle statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 2505/2012, nominando sin d’ora un Commissario ad acta che, in caso di persistente inadempienza della pubblica amministrazione oltre il termine assegnato, provveda in luogo della pubblica amministrazione adottando gli atti necessari a dare esecuzione al decreto ingiuntivo oggetto del ricorso;

- ordinare al Ministero della Salute di disporre il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto depositato in data 7.2.2015, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 14.10.2015 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l'attuazione " delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ".

Il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, è stato notificato al Ministero della Salute, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in data 9.10.2012 ed è diventato esecutivo con apposizione della relativa formula in data 30.1.2013.

Tuttavia, dagli atti di causa, non risulta che il Ministero della Salute vi abbia dato ottemperanza.

Ricorrendo pertanto tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2502 emesso in data 18.9.2012, dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - e, quindi, di pagare le somme ivi indicate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, dovrà provvedere all’integrale esecuzione delle riportate statuizioni in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato al Ministero della Salute, senza maturare alcun diritto al compenso.

Il Collegio, invece, non ritiene di accogliere la domanda diretta alla fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ravvisando invero, nel caso di specie, le ragioni ostative espressamente previste dall’art.114, co. 4, lett. e), c.p.a., quale limite negativo all’applicazione delle cd. astreintes, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui versa il Ministero della Salute, anche in considerazione dell’ingente numero dei ricorsi analoghi proposti avverso il medesimo debitore pubblico e delle difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio nonché all’attuale stato della finanza pubblica.

Tale domanda va dunque disattesa.

In base al principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, per loro dichiarazione anticipatari.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi