TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202300803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202300803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300803
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 00803/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00035/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, C M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Ussita, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Ussita n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Sisma 2016 – Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) – Proposta per l'avvio del procedimento di acquisizione definitiva delle aree al patrimonio disponibile dell'ente”;

2) di ogni atto conseguente o presupposto ed in specie, ove occorrer possa:

- della nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile del 13.11.2019 prot. 1354916, assunta al protocollo comunale al n. 10514, richiamata nella predetta delibera Comunale e conosciuta in virtù di tale richiamo;

- della nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile del 20.01.2020, assunta al protocollo comunale al n. 433, richiamata nella predetta delibera Comunale e conosciuta in virtù di tale richiamo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari a Ussita ((MC) di aree agricole oggetto di provvedimenti d’occupazione temporanea d’urgenza per la collocazione delle SAE (strutture abitative d’emergenza). Creatasi l’urgente necessità di disporre di aree per le esigenze verificatesi a seguito del sisma del 2016, il Comune di Ussita, su mandato della Regione quale soggetto attuatore per la realizzazione delle SAE (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19.09.2016 n. 394), con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 28.12.2016 il Comune di Ussita individuava le aree per le strutture di emergenza.

Con ordinanze sindacali n. 6 del 14.032017, n. 18 del 7.032017 e n. 42 del 3.4.2017 veniva disposta l’occupazione temporanea d’urgenza, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e comunque entro il termine di 60 mesi, delle aree dei ricorrenti.

Con l’impugnata deliberazione del Consiglio n. 10 del 29 aprile 2021, il Comune stabiliva che con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le ordinanze sindacali di cui sopra, in forza delle Ordinanze del Capo di dipartimento della Protezione Civile (di seguito abbreviate in OCDPC) nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si intendeva finalizzata all'esproprio definitivo.

La delibera, unitamente agli atti presupposti e, in particolare, alle note provenienti dalla Regione Marche richiamate, sono impugnate con due motivi di ricorso.

a) Violazione dell’art. 42 della Costituzione, del primo Protocollo CEDU (protezione della proprietà) addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 834 cc. Eccesso di potere per sviamento, illogicità contraddittorietà della motivazione. Parte ricorrente sostiene che il fine del provvedimento espropriativo, lungi dal sostanziarsi nell’interesse pubblico, è quello della minimizzazione del costo dell’operazione emergenziale già conclusa, all’esito del raffronto fra il valore del suolo e l’onere della rimozione dell’opera, senza che sia valorizzata alcuna esigenza pubblica, neanche menzionata nel provvedimento impugnato se non in maniera del tutto generica, tanto da non individuare neanche una specifica destinazione delle aree. Mancherebbe inoltre il requisito dell’irreversibilità della trasformazione. Inoltre sarebbe discutibile lo stesso calcolo di convenienza economica effettuato dalla Regione Marche e grave la compromissione paesaggistica causata dal mantenimento delle opere. La situazione sarebbe sostanzialmente simile a un’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, in totale assenza di interesse pubblico.

b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità, manifesta ingiustizia. Il pubblico interesse giustificativo dei provvedimenti ablatori non è identificabile con il risparmio della pubblica amministrazione. In particolare, il ripristino non dovrebbe necessariamente comprendere fondazioni e servizi, mentre l’acquisizione comprenderebbe la manutenzione di edifici fatti per essere provvisori e soggetti a degrado.

Con ordinanza n. 493 del 2022 il Tribunale ha disposto il deposito di una relazione relativa a una rivalutazione in corso del provvedimento da parte del Comune di Ussita. In data 15 dicembre 2022, il Comune, non costituitosi in giudizio, ha depositato la relazione, ribadendo la conferma della decisione di acquisizione, tranne la restituzione ad alcuni proprietarie di porzioni di terreni non direttamente interessate dall’esecuzione di opere connesse alla realizzazione dell’Area SAE.

Si è costituita la Regione Marche, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 10.05.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Questo Tribunale ha già affermato (sentenza 19 dicembre 2022 n. 768) l’astratta possibilità di utilizzare l’acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 per stabilizzare le opere realizzate a seguito dei procedimenti d‘urgenza ai sensi dell’OCDPC n. 388 del 2016 e atti conseguenti, relativi all’emergenza determinata dagli eventi sismici che hanno colpito Marche e Umbria. In particolare si è osservato che, anche nel caso di occupazione non illegittima ma, inizialmente, temporanea e giustificata dall’emergenza causata dal terremoto, non è presente alcun impedimento nell’utilizzo dello strumento di cui all’articolo 42 bis per rendere definitiva l’espropriazione in caso ne ricorrano i presupposti. Nel caso all’esame del Tribunale, però, l’oggetto dell’acquisizione era una strada, la quale, pacificamente, costituisce opera di interesse pubblico ai sensi dell’l'art. 42 bis DPR n. 327/2001 (Tar Calabria Reggio Calabria 14 luglio 2015, n.728)

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