TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201800738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201800738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800738
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2018

N. 00738/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2006, proposto da
O S e Z L, nonché O T e O G in proprio e in qualità di titolari dell'omonima azienda agricola familiare, rappresentati e difesi dall'avvocato A F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro

Comune di Fermo, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M O, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Comune di Fermo, in persona del Segretario Comunale e Comune di Fermo, in persona del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Aerdiffusion s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tina Maria Fusari, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 24 prot. urb. 7260 in data 2 agosto 2006 - Ufficio Edilizia Privata;

- del parere legale a firma del Segretario Generale del Comune di Fermo in data 1° agosto 2006;

- della comunicazione prot. n. 31932 Rif. Urb. n. 7262 a firma del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

- di tutti gli atti preparatori e strumentali a quelli sopra impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fermo e di Aerdiffusion s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, in qualità di proprietari delle aree confinanti con quella oggetto dell’intervento assentito con permesso di costruire del 27 aprile 2004 e con successivo permesso in variante del 5 maggio 2005, rilasciati, in favore della ditta Aerdiffusion s.r.l., con sede in Fermo, per la realizzazione di un edificio artigianale, impugnano l’ordinanza in epigrafe e gli atti connessi, con cui il Comune di Fermo ha revocato la sospensione dei lavori in questione - disposta con ordinanza n. 22 del 31 luglio 2006 - e, nel concludere il procedimento avviato con nota prot. 6753 del 19 luglio 2006 per l’accertamento della decadenza del permesso di costruire in ragione del mancato inizio dei lavori entro l’anno (art. 15 del DPR n. 380 del 2001), ha ritenuto non sussistenti i presupposti per disporla.

A sostegno del gravame i ricorrenti, con due articolati motivi, sollevano diversi profili di illegittimità degli atti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Fermo e la ditta Aerdiffusion s.r.l.

Con ordinanza n. 781 del 2006 è stata respinta l’istanza di concessione di misure cautelari “ avuto anche riguardo all’avanzato stato di esecuzione delle opere edilizie assentite con il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fermo alla s.r.l. Aerdiffusion ”.

Nelle more del giudizio, come evidenziato nella memoria depositata dalla controinteressata in data 17 novembre 2017 e dalla stessa documentato, l’edificio artigianale assentito è stato, ad oggi, del tutto ultimato. La società Aerdiffusion s.r.l. ha anche ottenuto, in data 31 gennaio 2017, un nuovo permesso di costruire per i lavori di ampliamento della struttura, intervento anch’esso completato. Non risulta che tali ultimi provvedimenti siano stati fatti oggetto di gravame da parte dei ricorrenti.

Essi, invece, solo con l’ultima memoria depositata in data 31 agosto 2018, non notificata, hanno introdotto nuove argomentazioni difensive anche in relazione ad atti dell’Amministrazione comunale non gravati nel presente giudizio ed hanno, altresì, proposto istanza risarcitoria per i danni asseritamente subiti. A sostegno di tali ultime domande e deduzioni, gli stessi hanno anche depositato cospicua documentazione, tra cui la relazione tecnica del 20 luglio 2018 a firma dell’ingegner G, loro tecnico di fiducia.

Il Comune di Fermo, con memoria depositata l’11 novembre 2018, oltre a sostenere l’infondatezza delle deduzioni avverse e della domanda risarcitoria, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità sia di quest’ultima che dei motivi aggiunti contenuti nella memoria medesima, proprio in ragione del fatto che entrambi (domanda risarcitoria e motivi aggiunti) sono stati formulati per la prima volta nel presente procedimento giurisdizionale con memoria difensiva non notificata.

Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018 - dopo che all’udienza pubblica del 20 dicembre 2017 il difensore dei ricorrenti aveva manifestato il permanere dell’interesse alla decisione, segnalando, altresì, l’urgenza della trattazione - la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

II. Preliminarmente, si precisa che le ragioni del mancato accoglimento della domanda di rinvio dell’udienza di discussione del presente ricorso, richiesto dalle parti affinché esso fosse trattato congiuntamente con il ricorso n. 712 del 2016 R.G., risiedono sia nella vetustà della controversia in esame - rispetto alla quale, peraltro, il difensore dei ricorrenti, come sopra già evidenziato, ha segnalato l’urgenza della sua definizione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017 - sia nell’assenza di aspetti di connessione tali da richiedere necessariamente una trattazione congiunta dei due ricorsi (il predetto ricorso n. 712 del 2016, infatti, ha ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi al procedimento di variante urbanistica del PRG del Comune di Fermo, di molti anni successivi a quelli oggetto della presente impugnativa).

II.

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