TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-06-14, n. 202400721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-06-14, n. 202400721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400721
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 00721/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2024, proposto da
Coob - Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione lavorativa Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9922235758, 9922282E1F, 992231595C, 992234307A, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sistema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M P, F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Savet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
V A M S.r.l., Evergreen S.r.l.s, Ambiente 2018 S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione n. 223 del 24.11.2023 con la quale il Direttore Generale di SISTEMA S.r.l. ha disposto l'approvazione dei verbali di gara della procedura di gara espletata per l''affidamento del “servizio di sfalcio dell''erba nel territorio del Comune di Grosseto, Lotto n.1 -– CIG 9922235758, Lotto n. 2 – CIG 9922282E1F, Lotto n. 3 – CIG 992231595C, Lotto n. 4 – CIG 992234307A”, nonché l'aggiudicazione definitiva dei vari lotti suindicati, resa pubblica con la comunicazione di aggiudicazione del 28.11.2023, nella parte in cui non ha aggiudicato a COOB uno dei lotti in gara;

- di tutti i verbali di gara, ivi incluso il verbale n.5 del 4.10.2023 con il quale la Commissione giudicatrice formulava la proposta di aggiudicazione dei vari lotti, nella parte in cui non ha aggiudicato a COOB uno dei lotti in gara;

- per quanto occorrer possa, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico Prestazionale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

nonché per l''eventuale declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove nelle more, in denegata ipotesi, stipulato e per la condanna, in via principale, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l''adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'odierna ricorrente;
in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente nella misura che sarà determinata in corso di causa, ovvero in via subordinata, per l'annullamento degli atti di gara (e segnatamente della Determina a contrarre n.142 bis del 23.06.2023, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, dei verbali di gara, della Determinazione n. 223 del 24.11.2023 e dunque dell''intera procedura di gara (anche ai fini di una chance di partecipazione a nuova gara);

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Savet S.r.l. il 31 gennaio 2024:

- nell'ipotesi di positiva valutazione delle prospettazioni di

COOB

Consorzio Cooperative Sociali, per quanto di interesse di Savet s.r.l., del Disciplinare di gara nel punto in cui individua il vincolo di aggiudicazione dei diversi lotti, laddove dovesse essere interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente principale, nei limiti della corretta interpretazione che mantenga l'aggiudicazione nei confronti dell'esponente;

- in parte qua, dei chiarimenti resi dalla S.A., se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente incidentale;

- in parte qua, di ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso, presupposto e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sistema S.r.l. e di Savet S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con determina a contrarre n.142 bis del 23.06.2023 il Direttore Generale di Sistema S.r.l. – società in house del Comune di Grosseto e affidataria diretta di servizi pubblici – indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di taglio dell’erba nel Comune di Grosseto.

L’appalto – della durata di 36 mesi e dell’importo complessivo a base d’asta di € 4.903.578,94 oltre IVA – veniva suddiviso in n.4 lotti: Lotto n.1 di € 1.167.459,86 oltre IVA;
Lotto n.2 di € 1.267.209,29 oltre IVA;
Lotto n.3 di € 1.165.957,21 oltre IVA;
Lotto n.4 di € 1.302.952,58 oltre IVA.

La citata determina a contrarre prevedeva altresì il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e approvava gli atti di gara (tra i quali il Disciplinare di gara).

All’esito della valutazione delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice, come risulta dal verbale n.5 del 4.10.2023 – risultava la seguente graduatoria finale: Lotto 1: 1° classificato: SAVET S.r.l.;
2° classificato: V A M S.r.l.;
3° classificato: COOB;
Lotto 2: 1° classificato: RTI costituendo SAVET S.r.l./EVERGREEN;
2° classificato: Ambiente 2018;
3° classificato: V A M S.r.l;
4° classificato: COOB;
Lotto 3: 1° classificato: SAVET S.r.l.;
2° classificato: V A M S.r.l.;
3° classificato: COOB;
Lotto 4: 1° classificato: Ambiente 2018;
2° classificato: RTI costituendo SAVET S.r.l./EVERGREEN;
3° classificato: V A M S.r.l.;
4° classificato: COOB.

Con il medesimo verbale n.5 del 4.10.2023 la Commissione formulava altresì la proposta di aggiudicazione.

Nello specifico, la Commissione formulava la seguente proposta di aggiudicazione (poi recepita nel provvedimento di aggiudicazione impugnato): Lotto 1: SAVET S.r.l.;
Lotto 2: RTI costituendo SAVET S.r.l./EVERGREEN;
Lotto 3: V A M S.r.l.;
Lotto 4: Ambiente 2018. Quindi, per i lotti nn. 1-2-4 veniva confermato l’esito della graduatoria finale;
mentre per il lotto n.3 (che aveva visto classificato al 1° posto SAVET) la Commissione proponeva il subentro del 2° classificato (ovvero V A M S.r.l.).

Con il ricorso indicato in epigrafe, il Consorzio ricorrente ha impugnato la determinazione n. 223 del 24.11.2023 con la quale il Direttore Generale di Sistema S.r.l. ha disposto l'approvazione dei verbali di gara della procedura di gara espletata per l''affidamento del “servizio di sfalcio dell’erba nel territorio del Comune di Grosseto, Lotto n.1 -– CIG 9922235758, Lotto n. 2 – CIG 9922282E1F, Lotto n. 3 – CIG 992231595C, Lotto n. 4 – CIG 992234307A”, nonché l'aggiudicazione definitiva dei vari lotti suindicati, resa pubblica con la comunicazione di aggiudicazione del 28.11.2023, nella parte in cui non ha aggiudicato al Consorzio ricorrente uno dei lotti in gara.

Più nello specifico, secondo il Consorzio ricorrente, tra l’altro, nella prospettiva rappresentata con il primo motivo di ricorso, – tenendo conto degli importi a base d’asta dei singoli lotti e aggiudicandoli secondo la corretta applicazione della lex specialis ) sarebbe risultata la seguente graduatoria finale: il Lotto 4 (quello di maggior importo a base d’asta, pari ad € 1.302.952,58) in favore di Ambiente 2018 (risultata prima in graduatoria del Lotto medesimo);
il Lotto 2 (quello di secondo maggior importo a base d’asta, pari ad € 1.267.209,29) in favore del RTI costituendo SAVET S.r.l./EVERGREEN (risultata prima in graduatoria del Lotto medesimo);
il Lotto 1 (quello di terzo maggior importo a base d’asta, pari ad € 1.167.459,86) (previa esclusione di SAVET quale possibile aggiudicataria, vista la precedente aggiudicazione del Lotto n.2 di maggior importo) in favore di V A M S.r.l. (risultata seconda in graduatoria del Lotto medesimo);
il Lotto 3 (quello di minor importo a base d’asta, pari ad € 1.165.957,21) (previa esclusione quale possibili aggiudicatarie: tanto di SAVET, vista la precedente aggiudicazione del Lotto n.2 di maggior importo, quanto di V A M, vista la precedente aggiudicazione del Lotto n.1 di maggior importo) in favore di COOB (risultata terza in graduatoria del Lotto medesimo).

Avverso l’aggiudicazione, nei limiti dell’interesse fatto valere, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per:

1. Violazione di legge in relazione all’art.51 d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione della lex specialis (premesse del disciplinare di gara), difetto di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà;

2. Violazione di legge in relazione all’art.48, comma 7 d.lgs. n. 50 del 2016, violazione di legge in relazione all’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione della lex specialis (art.2 del disciplinare di gara), difetto di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà;

3. Violazione di legge in relazione all’art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. n. 50 del 2016, violazione di legge in relazione all’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per violazione della lex specialis (art.

8.1 del disciplinare di gara), difetto di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà;

4. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e della procedura per violazione di legge in relazione agli artt. 51, 80, comma 5, lett. m), e 48, comma 7 d.lgs. n.50 del 2016.

Si sono costituti in giudizio Sistema S.r.l. e Savet S.r.l.

In data 31 gennaio 2024 la Savet S.r.l. ha presentato ricorso incidentale, nell’ipotesi di positiva valutazione delle prospettazioni del Consorzio ricorrente, per quanto di interesse di Savet s.r.l., del Disciplinare di gara nel punto in cui individua il vincolo di aggiudicazione dei diversi lotti, laddove dovesse essere interpretato nel senso prospettato dalla ricorrente principale, nei limiti della corretta interpretazione che mantenga l’aggiudicazione nei confronti dell’esponente e degli atti connessi, sempre nei limiti dell’interesse della controinteressata, deducendone l’illegittimità per:

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