TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-10-01, n. 201032652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-10-01, n. 201032652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032652
Data del deposito : 1 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10569/2002 REG.RIC.

N. 32652/2010 REG.SEN.

N. 10569/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10569 del 2002, proposto da: D M, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Vincenzo Pansino in Roma, via Paolo Emilio 57;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M F, C G, C E, I A, G P, S C, D L S, A G, D B E, S F, F A, F D, M L, P Gianluca, Gentile Giovanni, Grecchi Giovanni, Lupoli Ludovico, Campione Domenico, non costituitisi;

e con l'intervento di

di Giuseppe Bicchieri, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Gigante, con domicilio eletto presso il Dott Gian Marco Grez. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 12 Guardiamarina in Servizio Permanente Effettivo del Ruolo Speciale nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo (G.U. 4 ^ s.s. - n. 99 del 14.12.2001);
nonchè di tutti gli atti precedenti e successivi e comunque connessi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Domenico Landi e uditi – per le parti – i difensori avv. G L per parte ricorrente, e l'avv. Enzo Gigante per l’interveniente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 26 settembre 2002, depositato nei termini, il Sig. D M ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del concorso per titoli ed esami, per la nomina di 12 Guardiamarina in Servizio Permanente Effettivo del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, nonché di tutti gli atti precedenti e successivi e comunque connessi con il citato concorso.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere.

Si lamenta il fatto che la Commissione esaminatrice, per quanto attiene la valutazione dei titoli, ha errato penalizzando il ricorrente e favorendo altri concorrenti, in quanto non sono stati valutati “gli altri titoli e benemerenze”.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sostiene che sono risultati vincitori due concorrenti (il Capo di II classe E C ed il Capo di I classe Gianluca P), che non potevano essere ammessi al concorso a seguito delle condanne penali dagli stessi subite.

3) Violazione di legge ed eccesso di potere.

Si lamenta la mancata comunicazione dei giorni di effettuazione delle prove orali: il che ha impedito al ricorrente di assistere alle stesse nei giorni stabiliti.

4) Violazione di legge ed eccesso di potere.

Si lamenta che durante l’esame orale il Segretario della Commissione abbia interloquito, contestando la validità delle risposte, influenzando così i membri della Commissione, la quale ha ecceduto nel proprio potere non rispettando le modalità previste dalla legge per l’esame orale.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione idonea alla soluzione della controversia.

Alla Camera di Consiglio del 25 novembre 2002 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Con atto del 23 marzo 2009, ha dispiegato intervento “ad adiuvandum” il Sig. G B: il quale, facendo proprie le deduzioni di parte ricorrente, ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del concorso meglio specificato in epigrafe.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Per quanto riguarda la prima censura, con la quale si lamenta la mancata valutazione ai fini della formazione del punteggio assegnato al ricorrente di “altri titoli e benemerenze”, la stessa non può essere condivisa: atteso che il ricorrente non ha specificato quali siano i titoli e le benemerenze non valutate dalla Commissione. (Tenuto conto che lo stesso, nella domanda di partecipazione al concorso, non le aveva – peraltro, partitamente indicate).

In ordine alla seconda censura, con la quale il ricorrente contesta la partecipazione al concorso di due concorrenti che avrebbero dovuto essere esclusi a causa delle condanne penali dagli stessi subite, la stessa non merita adesione.

Infatti, dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione, si rileva come – in ordine al possesso delle qualità morali e di condotta – l’Amministrazione abbia proceduto alla valutazione della posizione dei due indicati concorrenti, rilevando come gli stessi avevano dichiarato – nelle domande di partecipazione al concorso di cui è causa – l’esistenza dei precedenti penali: ritenendo, peraltro, le vicende penali non esimenti ai fini del conferimento della nomina a Guardiamarina. Per quanto riguarda il Capo di II classe C E, l’Amministrazione precisa che lo stesso, a seguito della sua vicenda penale, non ha subito provvedimenti disciplinari e/o di stato e che il servizio prestato nell’ultimo triennio è stato considerato “eccellente”;
mentre, per quanto concerne il Capo di I classe P Gianluca, l’Amministrazione precisa che lo stesso – con sentenza del Tribunale di sorveglianza di Taranto in data 23 maggio 2001 n. 804 e del Tribunale Militare di Sorveglianza di Roma n.31/02 del 9 gennaio 2002 – è stato riabilitato: per cui decadono gli effetti delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale militare.

Anche la ulteriore doglianza relativa alla mancata comunicazione dei giorni di effettuazione delle prove orali non può essere condivisa: atteso che il ricorrente risulta essere stato convocato, per l’espletamento della prova orale, per il giorno 12 giugno 2002;
mentre la mancata comunicazione del diario delle suddette prove non può certo essere considerata una violazione del procedimento concorsuale: attesa l’inesistenza di una norma espressa che impone l’obbligo di tale comunicazione.

In ordine – infine – alla quarta censura, con la quale si contesta l’operato della Commissione (che avrebbe consentito anche al Segretario della stessa di formulare domande al ricorrente), la stessa non si appalesa fondata, atteso che la Commissione – nella sua collegialità – ha valutato le risposte fornite dal ricorrente, conferendo i relativi punteggi;
a nulla rilevando che anche il Segretario abbia posto alcune domande nelle materie attinenti il Corpo di Commissariato, su espressa indicazione della Commissione stessa.

Conclusivamente il ricorso va respinto, così come va respinto anche l’atto di intervento “ad adiuvandum” dispiegato da G B, fondato sulle stesse deduzioni di parte ricorrente, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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