TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-09-10, n. 202000567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-09-10, n. 202000567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000567
Data del deposito : 10 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2020

N. 00567/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00937/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2018, proposto da
R S, rappresentata e difesa dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Icea - Istituto di Certificazione Etica e Ambientale, rappresentato e difeso dagli avvocati U R, V L, T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V L in Bologna, via Testooni 5 (c/o Studio Ruffolo);

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

1) del provvedimento, assunto nella seduta del 25/09/2018 e comunicato alla ricorrente con pec del 28/09/2018, con il quale il Comitato Ricorsi dell'Organismo di Controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) ha respinto il ricorso amministrativo presentato dall'odierna ricorrente, ex art. 12 D.M. 20/12/2013, avverso i provvedimenti di “Sospensione della Certificazione” prot. 1150 del 21/08/2018 e di “Soppressione delle indicazioni Bio” prot. 1152 del 21/08/2018;

2) del provvedimento prot. 1150 del 21/08/2018 con il quale l'Organismo di Controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) ha applicato nei confronti della ricorrente, quale titolare dell'omonima Azienda agricola, la misura della “Sospensione della Certificazione” per 180 giorni, nonchè la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione” per tutti gli appezzamenti sottoposti a controllo (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) e per il periodo di due anni (dal 7/5/2018 al 7/5/2020);

3) del provvedimento prot. 1152 del 21/08/2018 con il quale l'Organismo di Controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) ha applicato nei confronti della ricorrente, quale titolare dell'omonima Azienda agricola, la misura della “Soppressione delle indicazioni biologiche”, nonchè la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione”;

4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente

nonché per la condanna

di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale), quale esercente una pubblica funzione, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza della esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Icea - Istituto di Certificazione Etica e Ambientale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa J B e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

R S ha agito in giudizio per l’annullamento: del provvedimento del 25/09/2018 con il quale il Comitato Ricorsi dell’Organismo di Controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) ha respinto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente ex art. 12 D.M. 20/12/2013, avverso i provvedimenti di “Sospensione della Certificazione” prot. 1150 del 21/08/2018 e di “Soppressione delle indicazioni Bio” prot. 1152 del 21/08/2018;
del provvedimento prot. 1150 del 21/08/2018 con il quale l’Organismo di Controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) ha applicato nei confronti della ricorrente, quale titolare dell’omonima Azienda agricola, la misura della “Sospensione della Certificazione” per 180 giorni, nonché la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione” per tutti gli appezzamenti sottoposti a controllo (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) e per il periodo di due anni (dal 7/5/2018 al 7/5/2020);
del provvedimento prot. 1152 del 21/08/2018 con il quale l’Organismo di Controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) ha applicato nei confronti della ricorrente, quale titolare dell’omonima Azienda agricola, la misura della “Soppressione delle indicazioni biologiche”, nonché la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione”.

La ricorrente ha chiesto altresì la condanna di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) al risarcimento di tutti i danni causati con i provvedimenti impugnati.

Nel ricorso introduttivo, dopo una ricostruzione del quadro normativo che disciplina la produzione e la commercializzazione dei prodotti da agricoltura biologica, in fatto la ricorrente ha allegato:

- di essere titolare dell’Azienda agricola Scamardella che svolge dal 1988 l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli su terreni di sua proprietà siti in agro dei Comuni di Orsara di Puglia e di Troia, con autorizzazione alla produzione e commercializzazione di prodotti biologici (ceci, fave e favette, frumento duro, frumento tenero, olio extravergine di oliva, olive da olio, orzo), in virtù di certificazione annualmente rinnovata da ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) Puglia;

- durante i 6 anni dall’entrata nel biologico nei confronti dell’azienda ricorrente non è stata sollevata alcuna contestazione, neppure di lieve entità;

- in data 7/5/2018 l’Organismo di Controllo ICEA effettuava, su di un solo appezzamento di terreno coltivato a grano (“appezzamento 10” in agro di Troia), un prelievo (il campione era costituito da "piante di grano + corrispondenti zolle di terreno"), le cui analisi effettuate in data 8/14 maggio 2018 evidenziavano, per la sola sostanza identificata con il codice 2.4-D (“acido 2,4 – diclorofessiacetico”), “residui [...] in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm: Presenza di residui di prodotti non conformi 2.4-D pari a 0,061 mg/Kg su di un campione di frumento duro (pianta e terreno) prelevato dall’app. 10”, risultando invece tutte le altre sostanze esaminate conformi ai parametri di riferimento;

- per l’effetto, con provvedimento provvisorio del 17.5.2018 (prot. 575), adottato ai sensi dell’art. 91 par. 2 Reg. CE n. 889/08, ICEA applicava nei confronti della ricorrente, per il prodotto “Cereali” e per “tutti gli app.ti a cereali”, la “soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche”, “fino alla valutazione degli esiti delle verifiche suppletive svolte da ICEA o, se del caso, fino alla prossima riunione del Comitato di Certificazione (CCERT), il quale valuterà i dati ed emetterà il provvedimento definitivo”;

- la ricorrente osservava che la rilevata NC (“Non Conformità”) poteva presumibilmente essere stata “determinata dall’uso di mezzi e attrezzature non perfettamente ripuliti ma inquinati a causa dell’effettuazione di operazioni colturali su terreni agricoli limitrofi, coltivati anch’essi a cereali, gestiti dagli stessi contoterzisti che operano presso la mia azienda”, per cui allo scopo di “rimuovere la Non Conformità notificata da ICEA e che ha determinato l’emissione del provvedimento di Soppressione Cautelativa prot. 575 del 17/05/2018 e al fine di ripristinare la situazione conforme” la ricorrente proponeva l’”Azione Correttiva” di provvedere “con immediatezza a rimuovere tale inconveniente mediante un controllo costante dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione di tutte le operazioni colturali effettuate”;

- l'esponente, inoltre, insospettita dalla presenza della sostanza “2.4-D” in misura superiore alla soglia di tolleranza, procedeva in autocontrollo a far analizzare, presso lo stesso Laboratorio accreditato (BonassisaLab Srl) che aveva precedentemente utilizzato ICEA, campioni prelevati in data 31/5/2018 da altri appezzamenti anch’essi coltivati a grano (così come, cioè, l’appezzamento n. 10 sul quale ICEA aveva effettuato il prelievo in data 7/5/2018), riscontrando dalle analisi (“Rapporti di prova” nn. 18LA12207 e 18LA12208 dell’1/6/2018) la conformità al parametro previsto per la sostanza 2.4-D;

- ICEA, tuttavia, prorogava una prima volta, fino al 17/7/2018, la “Soppressione Cautelativa prot. 575 del 17/05/2018”, “al fine di poter effettuare ulteriori indagini” (pec del 26/6/2018, doc. 9);

- in data 9/7/2018 la ICEA procedeva, quindi, ad effettuare nuovi prelievi, estesi, oltre che all’appezzamento 10, anche agli appezzamenti nn. 1- 2-3-4-5-6-7 e in data 26.7.2018 prorogava una seconda volta, fino al 7/8/2018, la “Soppressione cautelativa prot. 575 del 17.5.2018”, “al fine di poter effettuare ulteriori indagini”, comunicando alla ricorrente che l’esito delle analisi dei campioni prelevati da ICEA in data 9/7/2018 era risultato positivo, per la presenza di “residui di prodotti non conformi”;

- la ricorrente in data 2/8/2018 incaricava un Laboratorio accreditato da Accredia (EOS s.n.c.) di analizzare ciascuna "aliquota" dei campioni che le erano state consegnate da ICEA, a garanzia del contraddittorio, in sede della verifica ispettiva del 9.7.2018, ottenendo conferma della piena conformità a tutti i parametri di riferimento;

- con nota trasmessa via pec il giorno successivo (7.8.2018), la ricorrente trasmetteva ad ICEA i “rapporti di prova” di tali analisi (nonché di quelle precedentemente effettuate, come già visto, in autocontrollo il 31.5.2018 nell’immediatezza della prima verifica effettuata il 7.5.2018), avanzando formale richiesta di “effettuare ulteriori indagini del caso”, al fine di “rivedere quanto disposto per l’azienda da me condotta”;

- ICEA, con nota pec del 10.8.2018, nel riscontrare tale comunicazione del 7/8/2018, si limitava a prendere “atto delle risultanze delle vostre valutazioni e conclusioni che sono derivate dai vostri autocontrolli”, aggiungendo che “tuttavia non si rilevano elementi che possono portare a invalidare i risultati da noi ottenuti”;

- con nota trasmessa via pec in data 14.8.2018 la ricorrente rappresentava ad ICEA, a riscontro della nota del 10.8.2018, di aver “ricevuto l’aliquota n. 4 dei campioni prelevati su ogni appezzamento della mia azienda proprio a garanzia della correttezza della procedura ovvero per fornire alla responsabile dell’Azienda stessa la possibilità di autocontrollo. A ciò si è provveduto ottenendo, sui campioni esaminati, i risultati a voi trasmessi in data 7 agosto 2018, risultati che mettono sicuramente in discussione quelli da voi ottenuti”, aggiungendo che “si ritiene che di tanto se ne debba assolutamente tenere conto avviando ogni procedura necessaria a chiarire le discrepanze evidenziate”;

- tuttavia, ICEA anziché far analizzare le ulteriori "aliquote" (rimaste nella sua disponibilità) dei campioni prelevati in data 9.7.2018, con provvedimenti prot. 1150 e 1152, entrambi del 21.8.2018, ha direttamente disposto, rispettivamente, (a) la “Sospensione della certificazione” per 180 giorni, con divieto per tale periodo “di commercializzare la materia prima e/o i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica” (doc. 2), e (b) la “Soppressione dell’indicazione Bio”, con la seguente motivazione: “utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all’agricoltura biologica: Presenza di 2.4-D pari a 0.061 mg/Kg su un campione di frumento duro (pianta e terreno) prelevato dall’app. 10 in data 7/5/2018 e analoga presenza di residui di prodotti non conformi sui campioni prelevati dagli ulteriori 7 appezzamenti a cereali in data 9/7/2018”;
inoltre, veniva inflitto alla ricorrente il “Ricalcolo del periodo di conversione” (dal 7.5.2018 al 7.5.2020) indistintamente per tutti gli appezzamenti coltivati;

- ICEA, con le pec di comunicazione di tali provvedimenti di “sospensione della certificazione” e di “soppressione indicazione Bio” invitava la deducente a formulare, mediante la prescritta modulistica, “Proposta Trattamento della Non Conformità/Azione Correttiva”, che veniva inoltrata dalla ricorrente;

- la ricorrente, in data 11.9.2018, presentava ricorso amministrativo avverso i ridetti provvedimenti di “Sospensione della certificazione” (prot. 1150 del 21/08/2018) e di “Soppressione delle indagini biologiche” (prot. 1152 del 21/08/2018), respinto dal Comitato Ricorsi di

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