TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-25, n. 202400061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-01-25, n. 202400061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400061
Data del deposito : 25 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2024

N. 00061/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione di “opere di chiusura apposte su strada comunale e ripristino transito carrale e pedonale” prot. n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti, relativo alla sopra citata procedura.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;

Vista la dichiarazione del 20/12/2023, notificata nella stessa data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 17/07/2020 e depositato in data 04/08/2020, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati lamentando:

Violazione di legge ed in specie degli artt. 55, 80 e 378 della Legge 2241/1865 all.F e 823 ed 825 C.C. nonché art. 107 del Dlgs 267/2000 – Eccesso di potere. Sviamento errore .

Si costituiva in giudizio il Comune di -OMISSIS- in data 26/08/2020.

La difesa dei ricorrenti, in data 20/12/2023, deposita Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse e rinuncia al ricorso, notificata nella stessa data.

Rilevato che tale rinunzia, come richiesto dall’art. 84 co. 3 c.p.a., risulta notificata alla controparte.

Visto, altresì, l’atto di adesione alla rinunzia depositato in data 27/12/2023.

Considerato, che ai sensi del già citato art. 84 co. 3 c.p.a., può, quindi, dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle relative spese tra le parti costituite.

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