TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202309968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202309968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309968
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 09968/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03817/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3817 del 2022, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F S C, F C, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;

contro

- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sara Fiorucci in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

per l'annullamento

- della delibera AGCom n. 376/21/CONS del 18.11.2021, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 31.1.2022, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche”, nonché delle allegate “Istruzioni per il versamento dovuto dall'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media” e, ove occorrer possa, del modello telematico “Dichiarazione Contributo SCM - Anno 2022” contestualmente approvato;

- della delibera n. 228/21/CONS di approvazione del “Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – anno 2020”;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compreso l'eventuale decreto di approvazione della delibera adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa disapplicazione, laddove necessario, dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 e dell'art. 34 d.lvo 259/03 e ss.mm., per contrasto con l'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, alla luce dei considerando nn. 30 e 31 della medesima, nonché con le decisioni della Corte di Giustizia UE del 29.4.2020 nella causa C-399/19, del 18.7.2013 in cause da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, del 18.9.2003 in cause C-292/01 e C-293/01, del 18.7.2006 in C 339/04, del 19.9.2006 in C-392/04 e C-422/04, del 21.2.2008 in C 296/06, del 10.3.2011 in C-85/10, del 21.7.2011 in C-284/10, del 27.6.2013 in C-71/12, del 28.7.2016 in C-240/15, del 30.1.2018 in C-360/15 e C-31/16.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Wind Tre S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. La società ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti con cui l’Autorità ha provveduto a determinare il contributo per il proprio finanziamento relativo all’annualità 2022:

- deliberazione n. 376/21/CONS del 18.11.2021, recante “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche ”;

- deliberazione n. 228/21/CONS, recante “ Rendiconto ex articolo 34, comma 2-ter del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Anno 2020 ”.

2. A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

- “ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12

DELLA DIRETTIVA

2002/20/CE, ALLA LUCE DEI CONSIDERANDO NN. 30 E 31 DELLA MEDESIMA, DELL’ART. 34 DEL D.LVO N. 259/03 E S.M., NONCHE’ DELL’

ORDINANZA DELLA CGUE DEL

29.4.2020 IN C-399/19,

DELLE SENTENZE DELLA CGUE DEL

18.7.2013 IN CAUSE DA C-228/12 A C-232/12 E DA C-254/12 A C-258/12, DEL 18.9.2003 IN CAUSE C-292/01 E C-293/01, DEL 18.7.2006 IN C 339/04, DEL 19.9.2006 IN C-392/04 E C-422/04, DEL 21.2.2008 IN C 296/06, DEL 10.3.2011 IN C-85/10, DEL 21.7.2011 IN C-284/10, DEL 27.6.2013 IN C-71/12, DEL 28.7.2016 IN C-240/15;
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISA-MENTO DEI FATTI, FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO INSUFFICIENZA E ILLOGICITA’ MANIFESTA
”.

La censura si indirizza sulle modalità di identificazione dei costi, sostenuti dall’Autorità, finanziabili attraverso le risorse derivanti dal contributo in questione.

In sintesi, la ricorrente lamenta che l’individuazione dei costi effettuata dall’Autorità negli impugnati provvedimenti non sia avvenuta in modo trasparente e sufficientemente analitico, non consentendosi agli operatori di verificare la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti amministrativi da versare.

- “ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12

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