TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-28, n. 202300728

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-28, n. 202300728
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300728
Data del deposito : 28 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2023

N. 00728/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01197/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli studi del Piemonte Orientale “A A”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

-controinteressati-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

degli atti relativi alla selezione pubblica indetta con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, limitatamente al conferimento di n. 10 posti di dottorato di ricerca in Chemistry and Biology – “ Graduatoria posti generici n. 5 posti ” –

XXXVIII

Ciclo – A.A. 2022/2023 – oggetto di approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo resistente in data -OMISSIS-, ed in particolare:

- della graduatoria

XXXVIII

Ciclo del corso di dottorato di ricerca in Chemistry and Biology, nella parte in cui non ha riconosciuto alla odierna ricorrente la giusta posizione in relazione al giusto punteggio alla medesima attribuibile, pubblicata sul sito istituzionale dell'U.P.O. in data -OMISSIS-;

- del bando di concorso laddove, all'art. 4, in spregio al D.M. e al Regolamento di Ateneo, attribuisce alla valutazione di ciascun candidato 100 punti, di cui 30 per i titoli e 70 per il colloquio, e del relativo provvedimento di approvazione dello stesso bando di cui al D.R. -OMISSIS- e dell'eventuale (se esistente) corrispondente atto posto in essere dal Collegio dei docenti di riferimento, qualora occorrente e nella parte di interesse;

- del Verbale della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si è proceduto alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità del colloquio previsto e nella parte in cui non ha previsto criteri di valutazione del colloquio, nonché nella parte in cui la Commissione si è riunita in seduta sulla valutazione dei titoli dalle ore 08.30 alle ore 09.55 e successivamente ha proceduto all'espletamento della prova orale dalle ore 10.00 alle ore 15.00;

- quindi, del provvedimento di approvazione degli atti di concorso, pubblicato in data -OMISSIS- sul sito istituzionale dell'U.P.O. laddove l'odierna Ricorrente ricopre la 7^ posizione per il profilo “Posti generici”, anziché la giusta ed equanime posizione;

- degli eventuali provvedimenti di conferimento delle cinque borse previste per il profilo dottorale della Ricorrente nelle more attribuite ai vincitori della selezione e dei relativi contratti medio tempore stipulati;

- di ogni altro atto e/o Verbale connesso e/o presupposto a quelli in questa sede impugnati anche se non conosciuto poiché non esibito in sede di accesso agli atti.

nonché per la condanna

- dell'Amministrazione a procedere alla rinnovazione della procedura gravata, in ossequio alle prescrizioni contenute nel D.M. e nel Regolamento di Ateneo di riferimento, e alla consequenziale nuova valutazione dei titoli e dei colloqui dei Candidati da parte di Commissione di valutazione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, già anche in sede cautelare;

- in via subordinata, per la condanna alla sola rinnovazione della valutazione dei titoli e dei colloqui effettuati mediante riparametrazione dei punteggi a disposizione per la valutazione e da parte di una Commissione di valutazione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A A”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. A R C e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – L’Università degli studi del Piemonte Orientale “A A” ha indetto una procedura pubblica per l’ammissione al 38° ciclo dei corsi di Dottorato di ricerca accreditati e attivati presso l’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023, tra cui quello in Chemistry and biology per il quale erano posti a bando dieci borse di cui cinque “generiche” finanziate dall’Ateneo e cinque finanziate nell’ambito delle linee di intervento PNRR.

L’art. 4 del bando stabiliva che ogni commissione giudicatrice avrebbe avuto a disposizione, per la valutazione di ciascun candidato, 100 punti, di cui 30 per i titoli e 70 per l’orale.

Il giorno -OMISSIS-, la Commissione giudicatrice nominata per il dottorato di ricerca in Chemistry &
Biology, espletati gli adempimenti preliminari sull’ammissibilità delle candidature, ha determinato i sub-criteri per la valutazione dei titoli e ha assegnato i punteggi relativi per poi procedere allo svolgimento dei colloqui coi candidati e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Con provvedimento pubblicato in data -OMISSIS- è stata infine pubblicata sul sito istituzionale la relativa graduatoria ove la dottoressa -ricorrente-, odierna ricorrente, si è collocata alla settima posizione per i posti generici, avendo conseguito 17 punti ai titoli e 50 punti al colloquio.

2. – Assumendosi lesa, la dott.ssa -ricorrente- ha impugnato gli atti della procedura concorsuale articolando una pluralità di profili di censura, corredati da istanza cautelare sospensiva e assortiti in due gruppi:

2.1. – Col primo gruppo di censure la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 8, co. 2 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e dell’art. 7, co. 4 del D.R. 5 maggio 2022, n. 707, la contraddittorietà tra atti in relazione all’art. 4 del bando con riferimento al regolamento di Ateneo, l’eccesso di potere sub specie di irragionevolezza, sproporzione, illogicità manifesta in relazione alla commisurazione del punteggio riservato al colloquio unitamente all’eccesso di delega dell’Ateneo nei confronti della Commissione.

In buona sostanza, la deducente si duole dell’irragionevole ripartizione dei punteggi tra valutazione dei titoli (soli 30 punti) e valutazione del colloquio (70 punti) assumendo che, nella disciplina regolamentare recata dal D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 (art. 4) e nel regolamento attuativo di Ateneo (art. 7 D.R. 707/2022), l’elemento cardine nella valutazione dei candidati da ammettere annualmente nei corsi di dottorato di ricerca sia rappresentato dai titoli e, solo in seconda battuta, dalle varie tipologie di prove che i singoli Collegi dottorali ritengono discrezionalmente opportune. L’irragionevole sottodimensionamento del peso dei titoli avrebbe ridondato a detrimento della candidata ricorrente che ha riportato un ottimo punteggio titoli e un più modesto risultato alla prova orale.

2.2. – Con il secondo nucleo di doglianze, la ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere per omessa determinazione dei criteri di valutazione del colloquio da parte della Commissione giudicatrice, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e di trasparenza nell’azione amministrativa.

Deduce la ricorrente che dai verbali di concorso non è dato evincere alcunché in ordine alle circostanze che hanno governato la prova orale in spregio al chiaro disposto del bando che demandava alla Commissione la disciplina delle modalità di espletamento delle prove e dei criteri di valutazione dei titoli. Segnatamente, il verbale relativo al colloquio recherebbe il mero appello dei presenti, l’identificazione degli stessi, la raccolta delle firme, la predeterminazione dei quesiti e la successiva attribuzione dei punteggi con la graduatoria finale. Gli atti sarebbero pervero gravemente lacunosi mancando radicalmente l’indicazione dei quesiti somministrati in rispondenza ai profili delineati dal Collegio dottorale, l’indicazione sulle modalità di somministrazione degli stessi, le modalità di accertamento della lingua straniera, né l’eventuale introduzione di sub-criteri o la possibile differenziazione dei quesiti in base ai vari profili.

L’assenza dei prefati vincoli alla discrezionalità valutativa in relazione alla prova orale avrebbe lasciato un’eccessiva ampiezza di manovra alla Commissione propiziando l’improvvido e imprevedibile ribaltamento di fronti con la conclusiva postergazione del collocamento della ricorrente dalla prima alla settima posizione.

3. – Si è costituita in giudizio l’Università degli studi del Piemonte Orientale che ha svolto motivate difese in favore della reiezione del gravame.

4. – In esito alla trattazione cautelare svolta alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il Collegio ha apprezzato favorevolmente le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente con riguardo al secondo motivo di censura, sul triplice rilievo che la Commissione ha mancato radicalmente di predeterminare i canoni cui si sarebbe attenuta nell’apprezzamento della prova orale ad onta del fatto che essa giungesse a cubare sino a 70 punti, concretando la parte preminente della fase valutativa;
l’ampiezza della forbice di punteggio postulava la necessità di irreggimentare la discrezionalità tecnica della Commissione mediante una griglia preventiva di criteri valutativi;
tale carenza si è riverberata a valle della procedura nella lamentata carenza motivazionale dei punteggi numerici assegnati ai candidati, privi di alcuna nota esplicativa che desse conto degli esiti valutativi.

5. – Alla luce della statuizione cautelare, l’Ateneo ha adottato in data -OMISSIS- un motivato provvedimento di riesame in autotutela col quale ha annullato il Decreto del Rettore n. -OMISSIS- esclusivamente nella parte in cui approva la graduatoria di merito per l’ammissione ai 5 posti con borsa su specifiche tematiche (c.d. “posti generici”) e dichiara i relativi vincitori, nonché il verbale della Commissione Giudicatrice relativo alla prova per titoli e orale della graduatoria suddetta disponendo di ripetere la prova concorsuale relativa alla valutazione dei titoli e alla prova orale per l’ammissione ai 5 posti suddetti con una diversa Commissione giudicatrice dei nove candidati ammessi.

6. – Con la memoria difensiva depositata in vista della trattazione di merito, la difesa erariale ha instato per la declaratoria della materia del contendere con riguardo al secondo profilo censorio, mentre ha seguitato a resistere avverso la prima doglianza volta a denunciare l’irragionevolezza della ripartizione dei punteggi.

La difesa di parte ricorrente, di contro, non ha svolto attività difensiva in vista dell’udienza pubblica limitandosi a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.

7. – All’udienza pubblica del 5 luglio 2023 la causa è venuta in discussione ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.

8. – Il Collegio deve osservare che il perimetro del thema decidendum si è circoscritto in conseguenza dell’intervento di riesame in autotutela operato dall’Ateneo che ha annullato il verbale di valutazione dei titoli e del colloquio e la conseguente graduatoria finale per l’ammissione ai cinque posti con borsa su specifiche tematiche (cd. posti generici) del 38° ciclo di dottorato di ricerca in Chemistry &
Biology.

8.1. – Deve dunque dichiararsi pienamente soddisfatta la pretesa dedotta in giudizio dalla ricorrente con riguardo alla rimozione degli atti concorsuali a valle del bando di concorso, da cui discende una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.

9. – Residua, nondimeno, da scrutinare il primo nucleo censorio con cui la ricorrente ha gravato altresì il bando di concorso ex se laddove all’art. 4, in spregio al D.M. e al Regolamento di Ateneo, attribuisce alla valutazione di ciascun candidato 100 punti, di cui 30 per i titoli e 70 per il colloquio, e del relativo provvedimento di approvazione dello stesso bando di cui al D.R. 1066 del 30 giugno 2022 ”.

Giova rilevare, in via preliminare, che la doglianza era stata già esaminata e disattesa alla sommaria cognizione della fase cautelare in quanto, alla luce del quadro ordinamentale in materia di accesso ai corsi dottorali, il Collegio non ha ravvisato alcun principio di preminenza della valutazione dei titoli rispetto alle prove scritte e/o orali ai fini dell’accesso, né ha ritenuto censurabile la determinazione discrezionale dell’Ateneo di ripartire secondo un rapporto 70/30 i punteggi su base centesimale delle valutazioni del colloquio e dei titoli, specie considerando che la selezione dà accesso a corsi formativi post lauream e non già a posizioni accademiche di ricercatore.

10. – Il Collegio reputa di dover dare continuità a tale ratio decidendi anche all’esito della trattazione a cognizione piena seguendo l’ iter logico-argomentativo che si tratteggia dappresso.

10.1. – La cornice giuridico-ordinamentale in cui si inscrive la fattispecie contenziosa rinviene la propria chiave di volta nel referente normativo di rango primario recato dall’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante “ Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo ” che al comma 2 prevede che “ I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. […] Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4 ”. Per quanto qui rileva, la norma primaria demanda ad un regolamento ministeriale, inter alia , la definizione delle modalità di accesso e di conseguimento del titolo – regolamento che ha trovato attuazione con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 che, all’art. 8, disciplina lo specifico profilo delle modalità di accesso.

10.2. – Segnatamente, il D.M. 226/2021 stabilisce che “ il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca ”. Il disposto regolamentare demanda inequivocabilmente ai bandi di concorso la disciplina specifica dei criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché la previsione di eventuali prove scritte e le modalità di svolgimento dei colloqui. Alla disposizione secondaria si giustappone poi quanto disposto dal nuovo Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. rep. n. 707/2022 del 05.05.2022, il quale, all’art. 7, co. 4, stabilisce che “ la selezione per l’ammissione avviene secondo i criteri e le modalità proposte dal Collegio dei docenti ed esplicitati dal bando di concorso. Essa consiste in una prova per titoli ed esami. La prova per esami può consistere in una prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, e in una prova orale ovvero nella sola prova orale ”.

10.3. – Concentrando la disamina delle fonti sul contenuto precettivo del bando di concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca, anno accademico 2022/2023, indetto con Decreto Rettorale rep. n. 1066/2022 del 30 giugno 2022, su cui è sorta controversia, si constata che all’art. 4 si prevede che “ Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun/a candidato/a, dispone di 100 punti di cui 30 per i titoli e 70 per l’orale. La valutazione dei titoli avverrà, da parte delle Commissioni giudicatrici, prima dell’espletamento della prova orale. Il punteggio assegnato per i titoli verrà reso noto ai/alle candidati/e in sede d’esame […] È idoneo il candidato che abbia ottenuto un punteggio complessivo pari ad almeno 60/100 ”. Con specifico riguardo al corso di dottorato in Chemistry and Biology, il bando stabiliva un’unica prova orale nella quale si sarebbe svolta la discussione di una proposta di progetto di ricerca che il candidato avrebbe dovuto presentare in allegato alla domanda sulle tematiche indicate specificatamente, e sarebbe stata altresì accertata la conoscenza della lingua inglese.

11. – Orbene, alla luce del sunteggiato quadro ordinamentale non si rinvengono indici normativi che militino nel senso propugnato dalla ricorrente per cui le prove di ammissione ai cicli dottorali debbano privilegiare la valutazione dei titoli a discapito del colloquio e/o della prova scritta. La tesi attorea non trova, infatti, conforto in primis nel dato letterale della disciplina, distribuita su più fonti e in larga parte regolata dall’autonomia universitaria in sede di bando di concorso, atto amministrativo generale che, nella specie, si è orientato per il contestato riparto 70/30 del punteggio centesimale destinato rispettivamente a colloquio e titoli.

A ben vedere, tale opzione regolatoria corrisponde ad una attribuzione discrezionale dell’Ateneo, il cui concreto esercizio si presta ad un sindacato ristretto alle sole ipotesi di manifesta abnormità e irragionevolezza.

11.1. – Senonché, non è dato ravvisare nel caso di specie alcun indice di irragionevolezza atteso che la concreta determinazione di privilegiare il colloquio, consistente nell’illustrazione del progetto di ricerca, appare coerente con la collocazione del percorso dottorale al vertice dei percorsi formativi universitari fornendo “ le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività ” (art. 1 D.M. 226/2021).

In altre parole, il candidato che si approccia alle prove di ammissione ai cicli dottorali è presuntivamente un candidato giovane, “accademicamente” parlando, privo di un particolare curriculum scientifico per l’assorbente rilievo che acquisirà le competenze necessarie per l’attività di ricerca scientifica proprio in virtù del proficuo completamento del percorso, sviluppando auspicabilmente anche attitudini personali innate a tale attività.

Appare dunque altamente coerente e pertinente con tali assunti la circostanza che il bando di concorso enuclei cinque aree tematiche scelte dalla Scuola di dottorato per l’elaborazione del progetto di ricerca da presentare in fase di colloquio e, successivamente, sviluppare nel corso del ciclo dottorale. E si profila vieppiù coerente che il successivo bando abbia privilegiato, in termini ponderali, il punteggio attribuito al colloquio nel corso del quale i candidati esponevano il proprio progetto dando prova o meno delle proprie attitudini alla ricerca e al pensiero scientifico.

11.2. – Mutatis mutandis , l’opzione di riservare soli 30 punti alla valutazione dei titoli non si profila distonica con quanto appena osservato: esaminando, infatti, con maggiore attenzione i criteri declinati dalla Commissione giudicatrice nel verbale del -OMISSIS-, la larghissima parte del monte punti riservato dal bando ai titoli è destinata al percorso di studi e agli eventuali corsi post-laurea a riprova della tesi interpretativa qui svolta per cui il corso dottorale si atteggia a sbocco e culmine dei percorsi formativi universitari nonché cerniera fondamentale con l’eventuale prosecuzione nella carriera accademica, ove rivestirà un peso innegabile l’attività di ricerca scientifica e di pubblicazione dei propri lavori.

12. – Tutto ciò considerato, deve concludersi che non sono ravvisabili nel quadro ordinamentale testé ricostruito indici normativi che vincolino o indirizzino l’autonomia universitaria a privilegiare la valutazione dei titoli a discapito delle prove orali e/o scritte in fase di ammissione ai cicli dottorali, né la determinazione discrezionale di distribuire il monte punti secondo il rapporto 70/30 si profila suscettibile di censure per irragionevolezza o abnormità.

13. – Conclusivamente, deve respingersi il primo motivo di gravame per i profili di dimostrata infondatezza, con conseguente salvezza del bando di concorso, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul secondo motivo di impugnativa alla luce dell’annullamento d’ufficio disposto dall’Ateneo sui restanti atti concorsuali, fatti salvi i tratti successivi di riedizione del potere.

14. – La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

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