TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-15, n. 202200285
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 00285/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da
Arsac - Gestione Stralcio A.R.S.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Barbara Filice e Carmela Cairo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto n. 2611 del 07.07.2021, emesso ai sensi degli artt. 20 e 22- bis d.P.R. n. 327/2001, e dei Decreti n. 2779 del 20.07.2021, n. 2973 del 04.08.2021 e n. 3255 del 01.09.2021 di immissione in possesso di immobili, oltre che di ogni altro atto prodromico, antecedente, preparatorio, presupposto, conseguenziale o comunque connesso con quelli impugnati e per la condanna al risarcimento dei danni, previa restituzione con riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camini;
Vista l’ordinanza cautelare n. 292 del 5 novembre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con d.P.R. n. 3260 del 18.12.1952 veniva approvato il piano particolareggiato di espropriazione predisposto dall’Opera per la Valorizzazione della Sila (ora Gestione Stralcio A.R.S.S.A. incardinata in AC), assegnandosi a detto Ente alcuni terreni ricadenti nel Comune di Camini, di proprietà di MU CE, sì da consentire in conformità alle previsioni della legge 12 maggio 1950, n. 230 il perseguimento del fine istituzionale della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini. Tra i fondi espropriati erano ricompresi due appezzamenti di terreno, oggi identificati catastalmente al foglio 18 con le particelle 15 e 16, derivanti dal frazionamento di un terreno di maggiore superficie (di ha 30.84.50), censito al n. 4 di mappa del foglio 18.
1.1. Successivamente l’O.V.S. realizzava su un fondo attiguo, identificato alla particella n. 17, il ‘Borgo di Servizio di Ellera’, comprendente la chiesa, l’ambulatorio medico, gli uffici consortili, la scuola, l’asilo ed altri edifici per servizi pubblici e sociali. Una parte di tali edifici, nelle more della loro destinazione ai fini sociali per cui erano stati costruiti, veniva temporaneamente affidata alla Sezione di Cosenza dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.), giusta Delibera Consiliare dell’O.V.S. n. 83 del 1967. In particolare, con verbale di consegna del 28.06.1967 venivano consegnati a detta associazione l’ambulatorio medico, gli uffici consortili, l’edificio scolastico, l’asilo, il plesso della chiesa, la sala riunione ed il terreno circostante annesso al Borgo.
1.2. Fino all’anno 1976 i terreni di cui alle particelle 15 e 16 del foglio 18 attigui al Borgo Ellera non erano stati utilizzati dall’A.I.A.S., come riporta il verbale di ricognizione immobili dell’O.V.S. del 15.6.1976. Ne consta, invece, con certezza l’uso per attività sportive degli ospiti della struttura quanto meno dal 1988, emergendo da un’ortofoto dell’11.05.1988 il livellamento del terreno, posto in senso trasversale da est ad ovest, occupante una superficie pari a circa la metà delle due particelle, senza alcuna attrezzatura o costruzione.
1.3. Frattanto, con nota prot. n. 233 del 28.1.1981, il Comune di Camini, avendo ottenuto un finanziamento dalla Regione Calabria per il recupero del patrimonio pubblico, chiedeva il trasferimento gratuito del Borgo Ellera ai sensi dell’art. 11 L. n. 386/1976.
L’ESAC, nel frattempo subentrata all’ ex O.V.S. (ai sensi della L.R. Calabria n. 28 del 14.12.1978), con verbale del 07.6.1991 acconsentiva a detta richiesta, consegnando provvisoriamente gli immobili del Borgo, tra cui il terreno utilizzato come campo sportivo, al Comune richiedente, nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dalla L. n. 386/1976, poi non compiutosi per la mancata autorizzazione da parte della Regione Calabria.
1.4. Ciò nondimeno, ricevuta la disponibilità materiale del terreno occupato dal campo sportivo, il Comune, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 30.11.1999, ne disponeva la trasformazione in un campo di calcio regolamentare, realizzando sulle particelle 15 e 16 del foglio 18 i lavori a tale fine necessari e costruendo, altresì, dei locali da destinare a spogliatoi.
La modifica dello stato dei luoghi emerge dall’ortofoto reperita per l’anno 2006, constando la maggiore estensione del campo sportivo, con occupazione della quasi totalità della superficie delle citate particelle 15 e 16, la disposizione dello stesso in senso parallelo a quest’ultime con disposizione nord - sud, nonchè la costruzione a sud di una struttura destinata a spogliatoi, occupante parte di entrambe.
La modifica dello stato deli luoghi, realizzata in assenza di un previo atto di assenso da parte dell’Ente proprietario, veniva rilevata dai funzionari dell’A.R.S.S.A. (succeduta all’ESAC ai sensi della L.R. Calabria n. 15 del 14.12.1993) già in occasione dei sopralluoghi del 2.8.2002 e del 05.03.2003, venendo, quindi, formalmente contestata, dapprima, con racc. prot. n. 2197 del 13.04.2005 e, successivamente, con nota prot. n. 3397 del 25.10.2012.
1.5. Nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale chiedeva più volte di perfezionare l’acquisto dei predetti terreni senza però concludere l’ iter previsto dalla L.R. Calabria n. 10/2000.
Da ultimo, con nota prot. n. 1540 del 22.04.2021, richiamata la Deliberazione n. 29 del 21.04.2021, il Comune chiedeva la cessione del terreno ricompreso nella particella 16 e, nelle more della stipula dell’atto, l’autorizzazione ad effettuare alcuni lavori di manutenzione, prospettando il pagamento di una parte del prezzo con la compensazione delle somme dovute dall’A.R.S.S.A. a titolo di IMU.
L’AC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A (succeduta all’A.R.S.S.A. ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 5 del 12.02.2016), odierna ricorrente, comunicava la propria disponibilità alla cessione bonaria del terreno, escludendo, comunque, dalla transazione i risarcimenti previsti dall’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001. Il Comune di Camini avanzava una controproposta in cui chiedeva il riconoscimento di un importo maggiore per IMU, con conseguente diminuzione del corrispettivo dovuto per il terreno, nonché la rinuncia da parte dell’AC - Gestione Stralcio alle indennità di cui all’art. 42- bis cit., oltre all’esclusione dalla transazione dell’IMU oggetto di ricorso presso la competente CTP. Anche detta ultima proposta non sortiva, tuttavia, esito favorevole.
1.6. In seguito, con Deliberazione n. 29 del 21.04.2021 il Comune approvava il progetto definitivo della “ Messa in sicurezza dei marciapiedi comunali, della struttura adibita a spogliatoio e parte del campo sportivo in C.da Ellera ” e dichiarava la pubblica utilità dell’opera, disponendo l’acquisizione dell’intera superficie della particella 16 del foglio 18, di cui riconosceva la titolarità in capo all’AC. Nel provvedimento si dava parimenti atto dell’afferenza dell’intervento ad un’opera già esistente e riportata nel Piano Strutturale Comunale adottato con deliberazione n. 3/2015, attestandosi la conformità con lo strumento urbanistico adottato e apponendosi il vincolo preordinato all’esproprio.
1.7. Con successiva nota prot. n. 2115 dell’1.6.2021 l’Amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell’art. 16, co. 4, d.P.R. n. 327/01, e con nota di pari data, prot. n. 2216, comunicava l’avvio del procedimento per la determinazione dell’indennità di espropriazione della più ridotta superficie di mq. 2.530,58 della particella n. 16 del foglio n. 18.
1.8. In data 21.6.2021 l’AC proponeva osservazioni, rilevando che la Deliberazione n. 29 del 21.04.2021 era stata adottata oltre i cinque anni dall’approvazione del Piano Strutturale, a cui era da ricondurre la costituzione del vincolo preordinato all’esproprio. Conseguentemente, detto vincolo era da ritenersi decaduto, non essendo stato peraltro reiterato con la rinnovazione dei procedimenti di cui al co. 1 dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001. Rilevava, inoltre, come l’occupazione dell’area fosse risalente ad un’epoca anteriore all’adozione del Piano Strutturale, visto il progetto esecutivo dei lavori di completamento ed adeguamento approvato nel 1999, quindi messa in atto in assenza di un valido titolo. Evidenziava, infine, come il terreno oggetto di espropriazione fosse stato acquisito al patrimonio indisponibile dell’AC-Gestione Stralcio ARSSA, in quanto espropriato in forza del d.P.R. n. 3260 del 18.12.1952 a favore dell’O.V.S. per i fini di cui all’art. 1 della L. n. 230/1950, dovendo pertanto ritenersi non distraibile da tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi medesime, ai sensi degli artt. 830, co. 2, e 828, co. 2, c.c. Concludeva, dunque, chiedendo l’annullamento del procedimento di espropriazione di cui alla comunicazione prot. n. 2115 dell’1.06.2021, poiché viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, nonché di quello di determinazione dell’indennità di espropriazione di cui alla comunicazione di pari data prot. n. 2216, ed infine la liquidazione delle indennità di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001 per la superficie di terreno effettivamente occupata senza titolo per la costruzione del campo di calcio e relativo spogliatoio, dal 1999 alla data dell’effettiva liquidazione.
1.9. Con l’impugnato decreto n. 2611 del 7.7.2021 il Comune di Camini, ribadito che “ nel caso specifico trattasi di un’opera già esistente riportata nei piani urbanistici passati e presenti e non nella realizzazione ex novo