TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-09-25, n. 202300850
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 00850/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Siena, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Siena Cat. -OMISSIS-, del 15.05.2023, comunicato a mezzo pec al difensore in data 16.05.2023, con il quale il Questore non ha concesso “l’autorizzazione all’ingresso in Italia ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 286/98”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) è impugnato il diniego del Questore di Siena Cat. -OMISSIS-. del 15 maggio 2023, con cui è stata negata l’autorizzazione all’ingresso in Italia del ricorrente, a fronte dell’istanza presentata dal suo legale ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n. 286/1998, in relazione a procedimento di esecuzione penale davanti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze;
- b) il diniego è motivato nel senso che l’art. 60 c.p.p. non contempla, tra i casi tassativi di assunzione della qualità di “ imputato ”, il giudizio di esecuzione penale di cui agli artt. 655 e ss. c.p.p. e che, in tale contesto, il ricorrente non riveste la qualità di “ imputato ”, com’è invece espressamente previsto dal cit. art. 17;
- c) alla camera di consiglio del 21 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato l’emissione di sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che:
- a) l’art. 17 D. Lgs. n. 286/1998 prevede che “ 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore ”;
- b) il cit. art. 17, essendo formulato genericamente in relazione al “ procedimento ” penale e agli atti per i quali è necessaria la presenza del soggetto che vi è sottoposto, va interpretato secondo ragionevolezza, in guisa, cioè, da ricomprendere ogni procedimento attinente alla materia penale, ivi compresa, quindi, l’esecuzione penale;
- c) la suddetta interpretazione è del resto suffragata, con riferimento al caso di specie, dal fatto che il Tribunale di Sorveglianza i) aveva espressamente disposto la trasmissione del verbale di udienza del 28 giugno 2022 alla Questura di Siena “ per consentire il rientro dell’interessato almeno due mesi prima dell’udienza e per la successiva esecuzione ” (all.9 ricorso), ii) aveva dato comunicazione, tra gli altri, alla Questura, il 3 ottobre 2022, della necessità che l’interessato fosse “ autorizzato al rientro in Italia in quanto sottoposto a procedimento di sorveglianza (esecuzione della pena) sia, in tempo utile, per la partecipazione all’udienza del 29 novembre p.v., sia per tutto il tempo di eventuale sottoposizione alla misura alternativa ” (v. all.13 ricorso);
- d) il provvedimento impugnato si basa quindi su un’errata interpretazione del cit. art. 17 ed è perciò illegittimo.
3) Ritenuto, per quanto sopra rilevato, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite considerata la fattispecie nel suo complesso.