TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-07-24, n. 201408186
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Testo completo
N. 08186/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10948/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2004, proposto da:
C C L, A E, B U, B W, B A, B F, B S, B D, C T, C R, C V, C F, C R, C G, D N S, D M A, D M P, D E, F C A, F F, F S, G L, G A, I L, L M P, L R, L M, M V, M G, M A, M F, M F, M G, M R, M L, N M, P V, P L, P A, P R, Pliacelli Mauro, Pluchino Alessandro, Porcaro Federico, Priolo Vincenzo, Roselli Vito, Saraceni Antonio, Sassu Silvestro, Scacco Fulvio, Sestili Nicola, Sgubin Adriano, Simoncini Maurizio, Solazzo Carlo, Spagnolo Gianfranco, Surace Massimo, Terzi Gabriele, Tirino Francesco, Tucci Maurizio, Varsavia Giuseppe e Vertucci Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17, Sc. B, Int. 10;
contro
Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto ministeriale datato 11 agosto 2004 nella parte in cui non attribuisce anche ai ricorrenti anzianità assoluta nel grado di maggiore al 2.10.1997 e nel grado di tenente colonnello al 2.10.2001, così come invece attribuita ai colleghi pari corso, nonché del decreto ministeriale 8.7.2004 nella parte in cui alcuni ufficiali appartenenti al 3° RUS vengono promossi al grado di maggiore e di tenente colonnello con anzianità assoluta rispettivamente 2.10.1997 e 2.10.2001, scavalcando in tal modo i ricorrenti i quali continuano a vantare anzianità assoluta maggiore 1.3.1999 e di tenente colonnello 1.3.2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti – Ufficiali appartenenti al Ruolo Speciale – hanno superato il 2° RUS e sono stati promossi al grado di tenente, capitano e maggiore rispettivamente in data 1.3.1986, 1.3.1992 e 1.3.1999.
Gli interessati deducono, dopo essere venuti a conoscenza del DM 8.7.2004, di essere stati scavalcati nel ruolo da colleghi meno anziani dello stesso 2° RUS e anche da colleghi del 3° RUS.
Per tale ragione, i ricorrenti hanno proposto l’impugnazione in esame, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione della l. 12.11.1955, n. 1137 anche alla luce del D.lgs. 490/1997; eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità; incoerenza, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Per effetto dell’impugnato decreto ministeriale i ricorrenti sarebbero stati illegittimamente scavalcati nel ruolo da altri ufficiali meno anziani tra cui il maggiore E.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2011 del 18.2.2014 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali il Ministero della Difesa ha adempiuto con memoria e documenti depositati il 30.4.2014.
All’udienza pubblica del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio rileva che l’eventuale l’accoglimento del ricorso determinerebbe lo scavalcamento dell’ufficiale che precedentemente aveva superato in ruolo i ricorrenti. Ne deriva che il primo assume la veste di parte necessaria nel presente giudizio, in quanto controinteressato all’annullamento del provvedimento impugnato nel quale, peraltro, risulta espressamente indicato.
Ciò si desume, del resto, dall’interpretazione fornita dai ricorrenti del quadro normativo di riferimento concernente la progressione giuridica degli istanti, quella parallela degli ufficiali del R.E. nonché quella degli ufficiali del s.p.e. che hanno beneficiato di ricostruzioni di carriera in applicazione dell’art.24, IV comma,