TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-04-22, n. 201001184
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N. 01184/2010 REG.SEN.
N. 00981/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 981 del 2001, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dagli avvocati F S e N S, con i quali è domiciliato in Catania, presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Comune di Furci Siculo (Me), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Catania, Viale Venti Settembre, n. 47/E;
nei confronti di
S A, rappresentato e difeso dall'avv. P T M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Catania, viale XX Settembre,47/E;
R F;
per l'annullamento
della determina sindacale n. 16 del 19 ottobre 2000, di nomina ad assessore comunale del Rag. S;
delle deliberazioni consiliari nn. 47 e 48 dell'8 novembre 1998 (ma 2000), rispettivamente di presa d'atto della decadenza del ricorrente in relazione all'art. 102 D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, a seguito della nomina ad assessore comunale del Rag. S, nipote del ricorrente stesso, e di nomina del Dr. Romeo a revisore dei conti del Comunale;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento del danno nella forma della reintegrazione in forma specifica.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Furci Siculo (Me) e di S A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010 il Cons. dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente era stato nominato revisore dei conti presso il Comune di Furci Siculo per il triennio 1998/2000 con deliberazione consiliare n. 45/1998.
A seguito di elezioni amministrative, con condetermina n. 16 del 19/10 2000 il Sindaco provvedeva a nominare assessore comunale il sig. S A, nipote del ricorrente, sicchè si veniva a creare una incompatibilità tra zio e nipote risolta con la determina n. 16 del 19/10/2000 nel senso della decadenza del sig. Stracuzzi dalla carica di revisore.
Avverso detta determina ed al fine di ottenere la reintegrazione nelle funzioni di revisore il sig. Stracuzzi ha proposto il ricorso in epigrafe affidato ad un articolato motivo di gravame con il quale formula le censure di:
1)Violazione dell’art 8 della L.R. n.10/1991;
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2339 del c.c. e dell’art.102 del D-Lgs. N. 77/1995;
3) illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui sopra
Il ricorrente si duole del fatto che in violazione sostanziale dell’art. 8 della L. R. n. 10/1991 la comunicazione dell’avvio di procedimento si sarebbe risolto in una formalità priva di efficacia garantistica, avuto riguardo al fatto che l’avviso di avvio di procedimento di decadenza gli è stato notificato in data 6/11/2000 e la deliberazione di decadenza è stata adottata in data 8/11/2000.
Con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione dell’art. 102 del D.L.gs. n.77/1995, in forza del quale, se correttamente interpretato, non avrebbe dovuto essere nominato assessore un nipote di esso ricorrente, per palese incompatibilità di questi ad assumere la carica di Assessore dal momento che esso ricorrente era già stato nominato revisore dei conti del Comune per un triennio.
Se la disposizione di cui all’art102 del D.Lgs. n. 77/1995 si dovesse interpretare nel modo in cui è stato interpretato nella determina impugnata la norma sarebbe incostituzionale per violazione degli art. 3 e 51 della Costituzione in quanto introdurrebbe una irrazionale prevalenza della carica di Assessore su quella di revisore.
Si sono costituiti in giudizio sia il comune intimato, in persona del Sindaco p.t. sia l’assessore S che hanno eccepito la carenza di giurisdizione del G.A. adito atteso che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del G.O.
Il contro interessato ha altresì eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività avuto riguardo al fatto che esso è stato notificato oltre sessanta giorni dopo che era scaduto il termine di pubblicazione all’albo della determina relativa alla nomina dell’Assessore S e, sotto altro profilo per tardività dell’impugnazione relativamente alla recezione dell’avviso di avvio di procedimento di decadenza per effetto della nomina del sig. S ad assessore del Comune di Furci.
Rileva il contro interessato che detta comunicazione è stata inviata al ricorrente in data 6/11/2000, ma il ricorso è stato notificato il 24/2/2001, quindi ben oltre il termine di decadenza.
In subordine il Comune intimato ed il contro interessato hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 85 del 19/3/2001 questo TAR ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 17/3/2001 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il Collegio esamina l’eccezione di carenza di giurisdizione proposta dal Comune e dal contro interessato.
Secondo l’assunto del Comune resistente e dell’Assessore S controinteressato, dopo l’entrata in vigore delle norme che prevedono l’elezione diretta del Sindaco apparterebbero alla giurisdizione del G.O anche le nomine degli Assessori da parte del Sindaco, ove si alleghi, come nella fattispecie, la violazione di norme che limitano il potere di scelta.
L’eccezione è infondata.
Invero, nella fattispecie all’esame il ricorrente propone domanda di annullamento della determina sindacale con la quale è stato nominato assessore il sig. S in via strumentale in quanto tale nomina ha determinato, secondo il postulato del Comune resistente, una situazione oggettiva di incompatibilità del ricorrente a ricoprire la carica di revisore dei conti precedentemente conferitagli.
La nomina degli Assessori è regolata dall’art. 46 del T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ( D.L.vo n. 142/1990) il quale attribuisce al Sindaco ampia facoltà di scelta nell’esercizio della potestà di nominare gli Assessori.
I giudizi concernenti la legittimità della nomina degli assessori, ove si alleghi il difetto nelle persone nominate dei requisiti inderogabilmente prescritti dalla legge o la violazione delle norme che condizionano e limitano il potere di scelta e di nomina degli assessori attribuito al sindaco, in quanto coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo perfetto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS. UU. Sent. n. 10131 del 28/11/1994).
Rileva il Collegio che, relativamente alla nomina degli Assessori e segnatamente relativamente alla nomina del contro interessato S, l’odierno ricorrente non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante avuto riguardo alla discrezionalità del Sindaco ed al fatto che nella nomina degli Assessori il Sindaco persegue delle scelte volte all’attuazione del programma elettorale, ma la contestata nomina viene censurata, come già rilevato, in via strumentale in quanto dalla stessa scaturisce la situazione di incompatibilità del ricorrente a ricoprire l’incarico di revisore, per espressa disposizione dell’art. 102 del D. L.vo n. 77/95, che ha determinato l’adozione del provvedimento di decadenza dalla carica, pure qui impugnato.
Dalle suestese considerazioni emerge che non si verte nel caso di specie in una ipotesi di difetto di giurisdizione di questo giudice adito in quanto non si controverte di diritti soggettivi vantando il ricorrente un mero interesse legittimo al mantenimento della carica di revisore.
Sgombrato il campo dalla infondata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di tardività del ricorso avuto riguardo alla domanda di annullamento della nomina ad assessore del sig. S, in quanto lo stesso si presenta comunque infondato.
Nel caso di specie, in base alle norme di legge vigenti (art. 102 D. Lvo 77/95) non sussiste una ipotesi di incompatibilità del nominato assessore con il revisore in carica, ma al contrario, la incompatibilità del revisore rispetto al nominato assessore nelle ipotesi stabilite dalla legge, data la prevalenza dell’interesse pubblico e politico alla composizione della giunta da parte del sindaco secondo gli impegni assunti con l’elettorato.
Nella corretta apllicazione delle norme richiamate, sono stati adottati gli atti conseguenti alla nomina ad assessore del contro interessato Santorio impugnati con il ricorso introduttivo che va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.