TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300495
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Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2022, proposto da
E A M, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rosarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza avente il n. 13889 del 27.6.2022, emessa dal Responsabile della 3° U.O.C. del Comune di Rosarno, notificata al ricorrente lo stesso giorno, con la quale veniva ordinato, al sig. M E A, la demolizione dell’intero secondo piano (terzo fuori terra) e il ripristino dello stato dei luoghi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. E A M è proprietario dell’immobile sito nel Comune di Rosarno (RC) in via P, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 21, particella n. 2271 sub.2.
Il fabbricato di cui l’immobile fa parte, comprensivo anche di un sub 1, presenta “tre piani fuori terra con struttura portante in muratura ordinaria di forma rettangolare delle seguenti dimensioni: il lato su via P misura 9,65 metri, mentre il lato laterale è pari a metri 12,13 circa. Con altezza totale di circa 9,00 metri […]. Lo stesso ha copertura a falda con struttura portante in acciaio e manto di copertura in Eternit” (v. doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione del Comune di Rosarno: rapporto di sopralluogo prot. n. 9355 del 29 aprile 2022).
A seguito di sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale in data 20 aprile 2022 veniva rilevata una difformità tra lo stato di fatto ed il progetto relativo alla pratica edilizia n. 198/65 dell’11 ottobre 1965 a favore del dante causa del ricorrente e relativa ad un fabbricato in muratura ordinaria a due piani fuori terra da adibire ad un’unica abitazione. Tali difformità riguardavano, in particolare, una diversa distribuzione interna, un frazionamento del corpo di fabbrica con la relativa realizzazione di scale di accesso ai piani superiori e la realizzazione in ampliamento di un terzo piano fuori terra con struttura metallica e copertura in lastre di eternit.
Per tale ragione, con nota prot. n. 10951 del 19 maggio 2022, il Comune di Rosarno comunicava al sig. E A M, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90, l’avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 finalizzato all’emissione dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, invitandolo a fornire eventuale documentazione idonea a dimostrare la legittimità urbanistica dell’immobile. Si precisava, al riguardo, che il procedimento era stato avviato in conseguenza dell’evento franoso verificatosi il 15 gennaio 2021 che aveva interessato l’area compresa tra le vie P, Sandulli e Meucci, compromettendo la stabilità dell’intero quartiere oltre a provocare ingenti danni agli immobili posti a ridosso del costone franato. In seguito ad una ricognizione degli immobili ricadenti nell’area in questione, volta a verificarne la regolarità dal punto di vista edilizio, si rilevavano plurime irregolarità, con conseguente attivazione del procedimento repressivo degli abusi edilizi.
L’interessato riscontrava la comunicazione de qua con nota del 18 giugno 2022, dando atto della costruzione dell’immobile in data anteriore al 1° settembre 1967, non occorrendo, perciò, tenuto conto della normativa all’epoca vigente, alcun titolo abilitativo per la relativa costruzione.
Con ordinanza n. 13889 del 27 giugno 2022, tuttavia, il Comune di Rosarno, richiamato il sopralluogo del 20 aprile 2022 e dato atto delle violazioni edilizie in quella sede rilevate, ordinava al sig. M la demolizione “ dell’intero secondo piano (terzo fuori terra) e il ripristino dello stato dei luoghi per il piano terra e primo piano entro gg. 60 dalla notifica ”.
2. Avverso l’anzidetta ordinanza, infruttuosamente esperito un tentativo di richiederne l’annullamento in autotutela con istanza presentata il 7 agosto 2022, il ricorrente è, dunque, insorto con il ricorso in esame, notificato il 25 settembre 2022 e depositato il 22 ottobre 2022, denunciandone l’illegittimità con i motivi che di seguito si sintetizzano.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001 ed eccesso di potere.
Ad essere censurata è, in primis , la violazione dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/2001, essendogli stato concesso per provvedere alla demolizione delle opere abusive un termine più breve rispetto a quello normativamente previsto (sessanta giorni in luogo di novanta).
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001 e dell’art.21 septies, L n. 241 del 1990in relazione agli artt. 1346 e 1348 cc, violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art.3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà.
Contesta il ricorrente l’impossibilità giuridica dell’oggetto del comando in ragione dello sgombero coattivo dell’immobile disposto con ordinanza sindacale n. 105 del 16 gennaio 2021 a seguito del grave evento franoso verificatosi nell’area soprastante il fabbricato il 15 gennaio 2021. Per tale ragione, stante il divieto di accesso al fabbricato ed all’intera area circostante - appositamente delimitata e contraddistinta in due diverse zone in ragione del diverso livello di rischio -, sarebbe materialmente precluso procedere all’abbattimento delle parti abusive dell’edificio, essendo lo stesso situato in prossimità della struttura di contenimento interessata dal crollo. Il Comune, in definitiva, non avrebbe potuto emettere l’ingiunzione demolitoria in vigenza del pregresso provvedimento di sgombero, determinando quest’ultimo l’impossibilità di dare concreta esecuzione all’intervento intimato. Al di là dell’impedimento giuridico, l’attività demolitoria e ripristinatoria richiesta sarebbe da ritenersi, comunque, impedita in ragione dall’oggettiva situazione di pericolo ancora esistente, peraltro in costante evoluzione negativa, determinata dal peggioramento delle condizioni dei luoghi e dall’omessa attività di messa in sicurezza da parte dell’Ente comunale, per come peraltro risultante dalle relazioni tecniche redatte a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale della Regione Calabria (del 20.01.2021 e dell’11.11.2021). Il ricorrente rileva, infine, che l’immobile di sua proprietà, unitamente a quello degli eredi Larosa (identificato dalla particella n.1306, sub. 3), sarebbe stato quello maggiormente colpito dal crollo del muro di contenimento, trovandosi proprio al di sotto del fabbricato del sig. Condello al centro della zona rossa identificata dalla Protezione civile, il cui accesso sarebbe tra l’altro reso quanto mai difficoltoso dalla presenza di