TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-07-24, n. 201201512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-07-24, n. 201201512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201512
Data del deposito : 24 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01009/2010 REG.RIC.

N. 01512/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01009/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eri - Energia Rinnovabile Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti S P e C R, con domicilio eletto presso S P, in Bari, via Cognetti, 25;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to M L, con domicilio eletto presso M L, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l'annullamento

previa sospensiva

- della determinazione dirigenziale n. 97 del 25.3.2010, notificata il 21.4.2010, con cui la Regione Puglia ha assoggettato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Martano alla procedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.);

quanto ai motivi aggiunti

- della determinazione dirigenziale n. 165 del 5.9.2011 con cui la Regione Puglia ha concluso negativamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale del suddetto impianto;

- del provvedimento prot. AOO 159 del 7.10.2011 n. 12048 di diniego di autorizzazione unica del medesimo impianto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. P A;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti C R e M L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la ricorrente di aver depositato il 30 novembre 2006 progetto per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori da ubicarsi nel territorio del Comune di Martano.

Con determinazione dirigenziale n.380 del 25 giugno 2009, la Regione Puglia ha escluso parte dell’impianto di che trattasi dalla v.i.a., escludendo tra l’altro la presenza di vincoli paesaggistici.

Su ricorso promosso dall’associazione ambientalista Italia Nostra, la sezione distaccata di questo Tribunale, con sentenza n.611/2010, ha annullato la suddetta determinazione, accogliendo le censure di difetto di motivazione e di istruttoria ivi dedotte, in relazione all’omessa valutazione dell’impatto cumulativo con impianti limitrofi, nonché alla necessità di sottoporre il progetto a maggiori approfondimenti, sotto diversi profili.

A seguito della suddetta pronuncia, la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 97 del 25.3.2010, qui impugnata, ha assoggettato l’intero progetto in esame alla procedura di valutazione di impatto ambientale, rinnovando le proprie valutazioni sulla base del dictum giurisdizionale e ritenendo tutta l’area interessata ricadente in un contesto di pregio paesaggistico e di valenza ecologica medio – alta, anche secondo il sopravvenuto schema di P.P.T.R..

La ricorrente impugna la suddetta determinazione 97/2010 deducendo censure così riassumibili:

I. violazione degli art. 7 e seg della legge 241/90, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere al riesame del progetto alla luce dei soli aspetti posti a base della sentenza di annullamento pronunciata dal T.A.R., senza poter ripetere ex novo l’intera fase istruttoria, peraltro in assenza dell’indispensabile confronto dialettico con l’istante;
del tutto inconferente sarebbe il richiamo al P.P.T.R., allo stato privo di effetti giuridicamente vincolanti, mentre il P.U.T.T. vigente non riconoscerebbe all’area interessata alcun significativo valore paesaggistico, fatta eccezione per l’area in cui ricadono le torri M10 ed M11, peraltro priva di prescrizioni di tutela quale “area a gestione sociale”;
d’altronde, anche volendo prendere in considerazione il P.P.T.R., la valenza ambientale sarebbe medio-bassa, penultima categoria cioè nella scala di valori della valenza ecologica;
l’area, infatti, disterebbe appena 400 mt. dalla zona industriale di Martano, a testimonianza ulteriore della scarsa valenza ambientale;

II. violazione dell’art. 20 TU 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, violazione principio di non aggravio del procedimento, dell’art. 7 legge 241/90, dell’art. 6 Direttiva CE n. 77/2001: il procedimento di screening potrebbe condurre alla v.i.a. esclusivamente qualora il progetto presenti possibili “impatti ambientali significativi”, presupposto del tutto assente nella fattispecie.

Si è costituita la Regione Puglia, evidenziando in necessaria sintesi:

- le diverse criticità rilevate nella citata sentenza 611/2010, in merito all’impatto ambientale del progetto della società ERI;

- la possibilità per la Regione, in sede di riesame del progetto, di rinnovare l’intera istruttoria, non sussistendo alcuna preclusione sulla base del decisum del T.A.R. e potendo quindi rilevare “ res melius perpensa” la presenza di aspetti rilevanti prima tralasciati;

- l’ampiezza della discrezionalità demandata all’Amministrazione in sede di v.i.a., non limitata a profili di tipo tecnico;

- la necessità, anche per gli impianti per cui è causa, della preventiva autorizzazione paesaggistica, richiamando precedenti di questa stessa Sezione;

- il contrasto con le prescrizioni del vigente P.U.T.T. nonché l’insufficiente distanza di alcuni aerogeneratori rispetto ad edifici limitrofi, tale da concretare un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Con motivi aggiunti, la società ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione dirigenziale n. 165/2011 con cui la Regione Puglia ha concluso negativamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale del suddetto impianto, nonché al consequenziale provvedimento prot. AOO 159/2011 n. 12048 di diniego di autorizzazione unica, deducendo censure sia in via derivata che in via autonoma, sostanzialmente coincidenti con quelle proposte con il ricorso introduttivo. Evidenziava in necessaria sintesi, ancora, l’assenza di vincoli ambientali e paesaggistici insistenti sull’area interessata, nonché, comunque, la stessa esenzione dall’autorizzazione paesaggistica, invocando giurisprudenza della sezione distaccata di questo Tribunale. Sottolineava, infine, l’arbitrarietà della quantificazione delle distanze di sicurezza operata dall’Amministrazione, in assenza di una precisa normativa di riferimento, non essendo applicabili ratione temporis le linee guida statali di cui al DM 10 settembre 2010. Infine, i provvedimenti negativi impugnati sarebbero motivati sulla scorta di ragioni differenti rispetto a quelle oggetto del “preavviso di diniego” comunicato in data 14 marzo 2011.

Con memoria depositata il 15 marzo 2012, la Regione Puglia controdeduceva su tutte le suesposte doglianze, eccependo l’infondatezza anche dei motivi aggiunti.

Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012, su accordo delle parti, l’istanza cautelare è stata “abbinata al merito”.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 18 aprile 2012, nella quale la causa è passata in decisione.

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