TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900474

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900474
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900474
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 00474/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Pavoni, Daniela Pigotti e Stefano Mattii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. Daniela Pigotti in Ancona, via Menicucci, 3;



contro

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (IR), in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege, con sede in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege, con sede in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell'IR n.-OMISSIS- del 29/04/09 che ha comminato le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e di ogni altra qualifica ippica rivestita per la durata di mesi dodici, nonché la multa di € 3.000,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

a. Il ricorrente, allenatore e guidatore di cavalli da corsa e da trotto, impugna le sanzioni della squalifica e della multa di € 3.000,00, di cui in epigrafe, comminategli a seguito degli accertamenti anti-doping eseguiti sul cavallo -OMISSIS-, in occasione del Premio -OMISSIS-, disputatosi all’ippodromo di -OMISSIS- il -OMISSIS-.

b. In particolare, l’animale, allenato dal ricorrente, risultava positivo alla morfina; tale esito era confermato dalle seconde analisi.

Il sede disciplinare, disattese le difese formulate dal ricorrente, veniva quindi irrogata la sanzione della sospensione per mesi dodici dalla qualifica di allenatore e della multa di € 3.000,00.

c. Avverso il provvedimento sanzionatorio, insorge ora il ricorrente, deducendone l’illegittimità sulla base di un triplice ordine di censure:

-- (1) Violazione di legge ed eccesso di potere per essere state fatte le prime e le seconde analisi nello stesso laboratorio – Illogicità : si assume che le analisi di riscontro debbano essere eseguite presso un laboratorio diverso da quello impiegato per il primo controllo;

-- (2) Violazione dell’All. 3 punto 18 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’IR – Mancato accreditamento del laboratorio ; il laboratorio in cui sono state eseguite le analisi sarebbe privo di accreditamento con specifico riferimento alla ricerca e alla individuazione della sostanza vietata rilevata nel campione prelevato sull’animale (morfina);

-- (3) Violazione delle linee guida per le seconde analisi – Ascientificità – Vizio di motivazione – violazione dell’art. 10 L. n. 241 del 1990 e dell’art. 1 RDU ; non risultano allegate alle seconde analisi le stampe di tutti i cromatogrammi e dei risultati pervenuti, documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dell’interessato, al fine di consentirgli di verificare la fondatezza dell’addebito elevatogli sotto il profilo della corretta esecuzione delle analisi e della valutazione tecnico-scientifica di queste. Valutazione che, nel caso di specie, non risulta suffragata dalla produzione dei dati di laboratorio;

-- (4) Violazione degli artt. 10 e 15 del Regolamento per il controllo

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