TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-07-09, n. 201900474
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2019
N. 00474/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, D P e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. D P in Ancona, via Menicucci, 3;
contro
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege, con sede in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege, con sede in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
della decisione della Commissione di disciplina di prima istanza dell'UNIRE n.-OMISSIS- del 29/04/09 che ha comminato le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e di ogni altra qualifica ippica rivestita per la durata di mesi dodici, nonché la multa di € 3.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
a. Il ricorrente, allenatore e guidatore di cavalli da corsa e da trotto, impugna le sanzioni della squalifica e della multa di € 3.000,00, di cui in epigrafe, comminategli a seguito degli accertamenti anti-doping eseguiti sul cavallo -OMISSIS-, in occasione del Premio -OMISSIS-, disputatosi all’ippodromo di -OMISSIS- il -OMISSIS-.
b. In particolare, l’animale, allenato dal ricorrente, risultava positivo alla morfina;tale esito era confermato dalle seconde analisi.
Il sede disciplinare, disattese le difese formulate dal ricorrente, veniva quindi irrogata la sanzione della sospensione per mesi dodici dalla qualifica di allenatore e della multa di € 3.000,00.
c. Avverso il provvedimento sanzionatorio, insorge ora il ricorrente, deducendone l’illegittimità sulla base di un triplice ordine di censure:
-- (1) Violazione di legge ed eccesso di potere per essere state fatte le prime e le seconde analisi nello stesso laboratorio – Illogicità : si assume che le analisi di riscontro debbano essere eseguite presso un laboratorio diverso da quello impiegato per il primo controllo;
-- (2) Violazione dell’All. 3 punto 18 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE – Mancato accreditamento del laboratorio ;il laboratorio in cui sono state eseguite le analisi sarebbe privo di accreditamento con specifico riferimento alla ricerca e alla individuazione della sostanza vietata rilevata nel campione prelevato sull’animale (morfina);
-- (3) Violazione delle linee guida per le seconde analisi – Ascientificità – Vizio di motivazione – violazione dell’art. 10 L. n. 241 del 1990 e dell’art. 1 RDU ;non risultano allegate alle seconde analisi le stampe di tutti i cromatogrammi e dei risultati pervenuti, documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dell’interessato, al fine di consentirgli di verificare la fondatezza dell’addebito elevatogli sotto il profilo della corretta esecuzione delle analisi e della valutazione tecnico-scientifica di queste. Valutazione che, nel caso di specie, non risulta suffragata dalla produzione dei dati di laboratorio;
-- (4) Violazione degli artt. 10 e 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE ;si contesta la mancata acquisizione al procedimento del parere reso dalla Commissione Medico Scientifica dell’UNIRE, che, secondo l’assunto del ricorrente, costituisce il necessario presupposto ai fini dell’irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione della normativa anti-doping;
d. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, che ha resistito al gravame e ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, in senso assoluto, trattandosi di materia pertinente all’ambito della giustizia sportiva, somministrata, nella fattispecie, all’interno della cerchia dei soggetti affiliati alla federazione di competenza, ovvero, in senso relativo, sostenendo che la causa debba essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario in quanto insorta attorno ad una posizione di diritto soggettivo.
e. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, ritenendola fondata in relazione alla rilevanza e alla irreparabilità degli effetti prodotti dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
f. Infine, chiamata all’udienza di smaltimento del 4 aprile 2019, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere esaminato il rilievo di difetto di giurisdizione, formulato dalla difesa erariale.
L’eccezione, nella sua duplice declinazione, va disattesa dovendosi ricordare come, secondo quanto già affermato da questo Tribunale, peraltro in linea con la prevalente giurisprudenza, l'impugnazione di sanzioni disciplinari, irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell'UNIRE, attenga senz’altro alla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica: atti idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive maturate nel settore di competenza, così da affievolire tali posizioni, degradandole ad interesse legittimo (T.A.R. Marche, n. 16 del 2017;vd., inoltre, con specifico riferimento alle sanzioni irrogate dall’UNIRE e alla insussistenza della c.d. pregiudiziale sportiva: T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 9644 del 2017, nonché n. 177 del 2019).
2. Venendo al merito, ritiene il Collegio che, melius re perpensa rispetto all'orientamento emerso in sede cautelare, le censure esposte in sede di impugnazione non possano essere accolte: si tratta, peraltro, di doglianze che, da tempo, sono state oggetto di ampi e meditati approfondimenti giurisprudenziali (con riguardo, in particolare, alla possibilità di effettuare le seconde analisi nel medesimo laboratorio delle prime, nonché in ordine agli aspetti procedimentali della sanzione) al cui esito ne è emersa la palese infondatezza.
2.1 Va innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale il ricorrente deduce che le controanalisi dovevano essere eseguite, a pena d'illegittimità, da un laboratorio diverso da quello che aveva eseguito le prime.
La censura deve essere disattesa, non emergendo alcuna apprezzabile situazione d'incompatibilità, in capo al laboratorio che ha effettuato le prime analisi, ad eseguire anche le seconde, secondo il chiaro disposto dell’art. 10, comma 3, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (D.M. n. 767 del 2002), che, nel testo vigente all’epoca dei fatti, si limita a rimettere la scelta del laboratorio all’UNIRE, garantendo nel contempo la partecipazione dell’interessato all’apertura del campione e alla effettuazione delle nuove verifiche (vd., anche per gli ampi riferimenti giurisprudenziali: T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 1715 del 2018).
In merito, occorre inoltre rammentare che la facoltà di opzione per un “ altro laboratorio accreditato ” è stata introdotta, a favore dell’incolpato, soltanto a partire dalla deliberazione del Commissario Straordinario dell’Unire n. 82 del 2 agosto 2011, che ha sul punto a modificato il testo del citato art. 10, comma 3 del Regolamento.
Si deve quindi concludere che, con riferimento al momento in cui si è perfezionata la vicenda procedimentale di cui è causa, la norma regolamentare non prevedesse la facoltà (solo successivamente introdotta) di derogare alle indicazioni dell’UNIRE, sicché la scelta di affidare le seconde analisi al laboratorio che aveva effettuato le prime (scelta che solo in seguito sarebbe divenuta derogabile su richiesta dell’interessato) appare, in questo quadro, pienamente compatibile con le prescrizioni allora vigenti e con il sistema di garanzie partecipative contestualmente assicurate all’incolpato sempre sulla base del citato art. 10, comma 3.
2.2 Quanto alla secondo profilo di censura, con il quale viene contestato il mancato accreditamento del laboratorio che ha eseguito le analisi, accreditamento previsto peraltro dal punto 18 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE, va pur sempre considerato che, come sancito da recente giurisprudenza (vd. per tutte T.A.R. Lazio, Sez. III- ter , n. 520 del 2018), tale previsione, pur creando un obbligo di conformarsi ad essa e di acquisire la prescritta certificazione (ISO/IEC 17025), non prevede tuttavia alcun termine al fine di provvedere, sicché, nelle more dell’adeguamento (e in difetto di qualsiasi termine perentorio in proposito), l’attività svolta dai laboratori già esistenti non appare di per sé illegittima o comunque preclusa.
Del resto, si osserva, in merito, che “ la disposizione non ha, dunque, una portata immediatamente precettiva, la cui violazione incide sulla validità delle attività svolte. Invero, tale illegittimità non è espressamente contemplata, né è prevista, nelle more dell'accreditamento l'impossibilità di utilizzo di laboratori che a tali prescrizioni ancora non si siano adeguate ".
Ne consegue che i laboratori all’epoca esistenti, che abbiano eseguito le analisi incaricati dall'UNIRE, del tutto legittimamente hanno posto in essere “ la loro attività, soprattutto quando, come nel caso di specie, siano determinate le procedure seguite nella effettuazione delle analisi, queste seguano modalità corrispondenti alle regole tecnico-scientifiche del settore e sia garantita la partecipazione ed il controllo, da parte dei privati, delle attività svolte ” (ancora T.A.R. Lazio, n. 520 del 2018).