TAR Aosta, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201600019
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00050/2015 REG.RIC.

N. 00019/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00050/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.A.V. - SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti U G e M S, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R. in Aosta, Via Cesare Battisti, n. 1;

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Torino, Corso Stati Uniti, n. 45;

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI –Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

quanto ricorso introduttivo

per l'annullamento

della nota-provvedimento 2 settembre 2015, prot 8902, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, del seguente tenore: "Oggetto: Autostrada A5 Quincinetto - Aosta. Adempimenti ex art. 253, c. 25 del D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 29.4 della Convenzione unica del 2 settembre 2009. Lavori triennali di manutenzione ordinaria dell'Autostrada A5 Quincinetto - Aosta e del Raccordo autostradale A5 - SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze. Si riscontra la nota n. 1736 del 5 agosto 2015, protocollata in data 6 agosto 2015 agli atti di questa Direzione. Al riguardo si evidenzia che, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei dati relativi al primo semestre 2015, inviati da codesta Società in data 15 luglio u.s. la richiesta di codesta Società non può essere accolta poiché risulta superato il limite del 40% previsto dalla vigente normativa per gli affidamenti infragruppo senza alcuna possibilità di recupero entro la fine del quinquennio in corso";-

per quanto risultasse necessario, della nota-provvedimento 12 giugno 2015, prot. 5849, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;

per quanto ancora ulteriormente necessario, della nota-provvedimento 2 settembre 2015, prot. 8895, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali;

nonché per la condanna

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del fatto che alla ricorrente è stato ed è perentoriamente precluso, con i provvedimenti impugnati, di affidare lavori a impresa collegata e/o controllata dalla data dei provvedimenti impugnati sino alla data di scadenza del periodo regolatorio e quindi in violazione delle disposizioni che impongono il rispetto delle percentuali di affidamento a terzi considerando, in proposito, non già il periodo regolatorio (quinquennio), l’intero arco temporale della concessione;

quanto ai motivi aggiunti ritualmente notificati alle parti e depositati in segreteria l’1 dicembre 2015

della nota-provvedimento 22 settembre 2015, prot. 9691 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, del seguente tenore:"Oggetto: Affidamenti infragruppo. Riscontro nota prot. 1886/STM del 08/09/2015. Si riscontra la nota indicata in oggetto e si ribadisce quanto già indicato da questa Direzione con la precedente nota prot. 8895 del 02/09/20156 ovvero il continuato superamento dei limiti previsti dalle disposizioni normative e convenzionali vigenti. In particolare, nell'aggiornamento della programmazione presentato da codesta Società si rileva che la quota infragruppo eccedente rispetto al limite di legge registrata al 31/12/2013, pari a 10,2MEu, che dovrà essere recuperata nel periodo successivo, non è stata inclusa nel calcolo delle percentuali infragruppo/terzi valide dal 01/01/2014. Dalle verifiche effettuate da questa Direzione risulta che la nuova programmazione non prevede il completo recupero dell'esubero infragruppo e il rientro delle percentuali infragruppo/terzi nei limiti di legge entro il 31/12/2018. La presente è resa anche ai sensi dell'art. 2, comma 86, lett. d, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i";

della nota-provvedimento 2 ottobre 2015, prot. 10162, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, del seguente tenore: "Oggetto: Autostrada A5 Quincinetto-Aosta. Adempimenti ex art. 253, c. 25 del D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 29.4 della Convenzione unica del 2 settembre 2009. Lavori triennali di manutenzione ordinaria dell'Autostrada A5 Quincinetto-Aosta e del Raccordo autostradale A5 - SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze. Si riscontra la nota n. 1891 del 09/09/2015, protocollata in data 10/09/2015 agli atti di questa Direzione ed al riguardo si conferma quanto già affermato con nota n. 8902 del 02/09/2015 e più ampiamente descritto con nota n. 9691 del 22/09/2015. La presente è resa nota anche ai sensi dell'art. 2, comma 86, lett. d, del D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.";

nonché per la condanna

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del fatto che alla ricorrente è stato ed è perentoriamente precluso, con i provvedimenti impugnati, di affidare lavori a impresa collegata e/o controllata dalla data dei provvedimenti impugnati sino alla data di scadenza del periodo regolatorio e quindi in violazione delle disposizioni che impongono il rispetto delle percentuali di affidamento a terzi considerando, in proposito, non già il periodo regolatorio (quinquennio), l’intero arco temporale della concessione;

quanto ai secondi motivi aggiunti ritualmente notificati alle parti e depositati in segreteria il 9 gennaio 2016

della nota-provvedimento 28 dicembre 2015, prot. 16198, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, del seguente tenore: "Oggetto: Affidamenti infragruppo. Ns. nota prot. 9691 del 22/09/2015. Si fa seguito alla comunicazione indicata in oggetto, allegata in copia alla presente, con la quale questa Direzione ha richiesto una nuova programmazione, finalizzata al rientro nei limiti di legge entro il 31/12/2013. Al riguardo, codesta Società non ha finora provveduto alla trasmissione di quanto richiesto, né manifestato la necessità di un confronto con il Concedente sull'argomento, non consentendo di acquisire gli elementi indispensabili alla conclusione dell'esame istruttorio avviato. Pertanto si chiede la trasmissione congiunta entro il 15/01/2016, delle schede semestrali di cui alla circolare prot. 67217 dell'11/05/2012 e di un piano di rientro che garantisca il completo recupero della quota infragruppo eccedente (registrata al 31/12/2013) entro la fine del quinquennio in corso. Nel piano dovranno essere esplicitati: a) la quota infragruppo eccedente registrata al 31/12/2013;
b) le previsioni di spesa annuali infragruppo ed a terzi relative a ciascun intervento inserito in ordine alle quali la DGVCA possa verificare l'attuazione nei dati consuntivi che verranno trasmessi nelle schede semestrali successive;
c) sulla base dei dati di cui ai punti a) e b) dovrà essere fornita evidenza numerica del rientro nei limiti di legge al 31/12/2018. Si evidenzia che, qualora i dati consuntivi indicati nelle schede trasmesse semestralmente da SAV rivelassero la mancata attuazione delle previsioni del piano di recupero inoltrato, dovranno adottarsi ulteriori misure, necessarie a garantire il rientro nei limiti di legge. La richiesta formulata con la presente, così come i dinieghi recentemente impartiti, rientra tra le misure correttive di competenza di questa Direzione, finalizzate a garantire il rispetto dei limiti normativi in tema di affidamenti infragruppo, atte ad evitare situazioni sanzionabili, che potrebbero profilarsi anche nel caso di inottemperanza alle richieste di informazioni e documentazione da parte della scrivente. Questa Direzione si riserva di chiedere un aggiornamento del piano che verrà trasmesso e delle schede semestrali menzionate, alla luce degli sviluppi riguardanti le modifiche dei limiti normativi vigenti in tema di affidamenti ad imprese controllate/collegate ed a terzi";

nonché per la condanna

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del fatto che alla ricorrente è stato ed è perentoriamente precluso, con i provvedimenti impugnati, di affidare lavori a impresa collegata e/o controllata dalla data dei provvedimenti impugnati sino alla data di scadenza del periodo regolatorio e quindi in violazione delle disposizioni che impongono il rispetto delle percentuali di affidamento a terzi considerando, in proposito, non già il periodo regolatorio (quinquennio), l’intero arco temporale della concessione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2016 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

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