TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2018-01-03, n. 201800001
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Pubblicato il 03/01/2018
N. 00001/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02952/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2952 del 1999, proposto da:
B F E B P, C S, B L, rappresentati e difesi dagli avvocati G P, A S, M S, con domicilio eletto presso lo studio G P in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Mareno di Piave, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della variante generale al P.R.G. del Comune di Mareno di Piave adottata con delibera consiliare n. 3 del 10..1998 e approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 3026 del 7.9.1999;
la modifica della classificazione di un'area di mq.4815 di proprietà del ricorrente da D2-2 commerciale di completamento a F/136 - ad area di interesse comune,
la modifica della classificazione di parte del lotto n. 1 della lottizzazione "Boccadistrada", da C1 a Z.T.O. F/124;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 dicembre 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, che il Comune depositi una documentata relazione di chiarimenti sull’evoluzione della vicenda contenziosa che ha dato origine al ricorso;in detta relazione il Comune dovrà specificare l’attuale destinazione urbanistica delle aree per cui è causa e precisare se, nel corso del giudizio, siano intervenute ulteriori varianti al P.R.G. o altri provvedimenti incidenti sulla posizione giuridica dei ricorrenti;
Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;in caso di mancata produzione della richiesta relazione il Tribunale potrà trarre argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo;
Ritenuto di dover fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 6 marzo 2018;