TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-07-01, n. 202200306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-07-01, n. 202200306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200306
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00306/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00127/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

per quanto riguarda sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 29 maggio 2022:

- del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui al prot. n. P-UD/L/N/2020/101134 della Prefettura di Udine del 14.10.2021;

- di ogni altro provvedimento allo stesso presupposto, conseguente e comunque inerente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 16 marzo 2022 e depositato il successivo giorno 23 la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale la Prefettura di Udine ha respinto la sua istanza del 14 agosto 2020 per l’emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020 del sig. -OMISSIS- sul rilievo che quest’ultimo era risultato destinatario di inammissibilità Schengen emessa dalla Francia e valida fino all’11 marzo 2022.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) travisamento ed erronea valutazione dei fatti, inesistenza di un provvedimento di espulsione a carico di -OMISSIS-, errore materiale nell’individuazione della persona, difetto d’istruttoria;

2) travisamento ed erronea valutazione dei fatti, omessa valutazione della memoria difensiva versata in sede procedimentale ai fini della decisione, difetto d’istruttoria e incongruità nella motivazione;

3) automaticità del diniego a causa della segnalazione da parte della Francia, profili di incostituzionalità della norma come interpretata dalla PA: violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e disparità di trattamento tra destinatari di un provvedimento di espulsione da parte dell’Italia e da parte di altro Stato membro, mancata comunicazione e/o notificazione del provvedimento di espulsione da parte della Francia, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione;

4) contraddittorietà tra più atti: espletamento della procedura di protezione internazionale da parte dell’Italia e periodico rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione;

5) violazione dell’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 per sopravvenuta cancellazione della segnalazione per decorso del termine finale di efficacia.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Con atto di motivi aggiunti notificato il 28 maggio 2022 e depositato il giorno successivo la ricorrente, anche alla luce della documentazione depositata dall’Amministrazione in giudizio, ha proposto le seguenti ulteriori censure:

6) incongruenza tra più atti, incertezza sull’identificazione tra il segnalato e l’interessato all’emersione, mancata corrispondenza tra la scheda SIRENE e il casellario centrale d’identità;

7) violazione dell’art. 8 C.E.D.U. per mancato rispetto del diritto alla vita personale costituita, tra l’altro, dall’intervenuta integrazione lavorativa, sussistenza di gravi motivi idonei a derogare alla S.I.S.;

8) vizio di motivazione e violazione dell’art. 94, par. 3, lett. i) dell’Accordo di Schengen, mancata indicazione del titolo alla base della segnalazione, incertezza sulla vicenda storica per omissione di ogni riferimento fattuale, violazione dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990;

9) violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 in combinato disposto con l’art. 21 bis della l. n. 241/1990 per la mancata considerazione delle sopravvenienze, l’errata indicazione della data di efficacia della segnalazione S.I.S. nel provvedimento di emersione;
eccesso di potere per l’adozione del provvedimento da parte dell’ordinamento italiano successiva all’inefficacia della segnalazione.

4. Alla camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

5. Il ricorso è infondato.

6. L’asserita errata identificazione del destinatario della segnalazione di inammissibilità Schengen è rimasta del tutto indimostrata, convergendo invece plurimi elementi che inducono a ritenere ragionevolmente la riferibilità della predetta segnalazione al sig. -OMISSIS- per la cui emersione è stata presentata l’istanza respinta col provvedimento impugnato.

In primo luogo si deve osservare che corrispondono tutti gli elementi identificativi del soggetto (nome, cognome, data e paese di nascita, nome e cognome della madre, cognome del padre), eccezion fatta per il nome del padre, elemento che di per sé non è determinante.

L’incongruenza del nome del padre è all’evidenza imputabile ad un mero errore materiale, non essendo emerse altre discrepanze che possano seriamente suggerire o fornire un principio di prova in ordine ad un errore nell’identificazione dello straniero.

Anzi, la stessa ricorrente non nega affatto il transito del sig. -OMISSIS- in Francia né fornisce adeguati elementi o anche solo un principio di prova in ordine alla non riferibilità del provvedimento francese alla sua persona: la segnalazione di inammissibilità Schengen è stata emessa dalla Francia in data 8 settembre 2016, in seguito ad una condanna da parte del Tribunale di Gap per il reato di uso di documenti falsi;
tale circostanza risulta coerente con quanto dichiarato dalla ricorrente.

Il sig. -OMISSIS-, infatti, è giunto in Italia nel 2016 provenendo proprio dalla Francia ed a nulla vale il rilievo secondo cui la permanenza transalpina del lavoratore sarebbe stata di brevissima durata, in quanto la commissione del reato per il quale il migrante è stato sottoposto a procedimento (possesso/utilizzo di documenti falsi) può anche essere istantanea e non richiede necessariamente la permanenza prolungata su un dato territorio.

Non ricorrono pertanto nel caso di specie quei “casi eccezionali dell’errore materiale e/o del disguido burocratico ” che possano giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato.

7. Quanto al motivo di gravame relativo alla violazione dei diritti partecipativi procedimentali occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Prefettura resistente ha tenuto in debita considerazione quanto rappresentato dalla ricorrente con le osservazioni ex art. 10 bis l. 241/1990, reputandole correttamente non idonee a superare l’elemento ostativo consistente nella segnalazione Schengen e incapaci di fondare l’esigenza di un approfondimento istruttorio circa l’identità del segnalato.

8. Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione si osserva che, come è stato ormai più volte affermato anche da questo T.A.R. (sentenza n. 254/2021) l’inammissibilità Schengen è idonea a determinare la non ammissione alla procedura di emersione cosicché la relativa motivazione del provvedimento di diniego può limitarsi a riportare tale circostanza attraverso l’indicazione degli estremi della segnalazione.

D’altra parte in questo specifico caso l’Amministrazione non ha esercitato alcun potere discrezionale, essendosi correttamente limitata a dare il dovuto rilievo alla segnalazione da parte della Francia, a verificarne la riconducibilità all’istante e l’efficacia al momento della presentazione dell’istanza di emersione.

Analogamente infondata è la censura del difetto di motivazione atteso che la ricorrente ben avrebbe potuto, alla luce della previa segnalazione della causa ostativa, esercitare l’accesso e, quindi, venire immediatamente a conoscenza dei dettagli relativi alla segnalazione che riguardavano il sig. -OMISSIS-. D’altra parte, come ha chiarito l’Amministrazione, quest’ultimo poteva anche avvalersi del diritto di informazione riconosciuto dalla Convenzione sull’Applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), chiedendo notizie alle autorità francesi.

9. Nemmeno persuade l’argomentazione della ricorrente secondo la quale se la segnalazione di inammissibilità Schengen a carico del sig. -OMISSIS- fosse realmente esistita, la Commissione territoriale, investita dell’istanza di protezione internazionale, se ne sarebbe accorta, poiché si sarebbe trattato di un elemento dirimente al fine del riconoscimento di ogni forma di tutela internazionale.

Come ha ben spiegato la difesa erariale, infatti, la procedura di riconoscimento della protezione internazionale prevede che i reati commessi dal richiedente al di fuori del territorio italiano possano assumere rilievo dirimente solo qualora integrino quanto previsto dagli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251/2007, circostanza che nella presente fattispecie non risulta.

Il reato commesso in Francia dal sig. -OMISSIS- (possesso di documenti falsi) corrisponde nel nostro ordinamento alla fattispecie normata dall’art. 497 bis cod.pen., che prevede una pena minima inferiore rispetto a quella cui fanno riferimento le citate norme del d.lgs. n. 251/2007 per l’individuazione della gravità del reato ostativo alla concessione della protezione internazionale.

Né l’espulsione/inammissibilità Schengen costituisce un elemento di per sé ostativo al riconoscimento della protezione internazionale.

Pertanto, il fatto che la Commissione stessa non abbia mai contestato al richiedente l’esistenza della condanna penale né l’abbia tenuta in considerazione per l’esame della relativa istanza di protezione internazionale, risulta coerente con la normativa di settore richiamata, non sussistendo quindi alcuna contraddittorietà tra il provvedimento avversato e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

10. Quanto all’aspetto relativo alla mancata considerazione del venire meno della validità della segnalazione francese, occorre richiamare l’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 secondo il quale “ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: […] b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ”.

È palese quindi come la norma ponga l’assenza delle segnalazioni di cui al citato articolo come requisito preliminare sostanziale di ammissibilità delle istanze di emersione presentate ai sensi dell’art. 103 cit..

Tale elemento ( rectius , l’assenza di tale elemento ostativo) doveva pertanto sussistere in capo al cittadino straniero già all’atto della presentazione dell’istanza stessa, non assumendo alcun rilievo il venir meno dell’efficacia interdittiva della segnalazione nel corso del procedimento amministrativo.

Ciò tanto più nel caso di specie in cui lo speciale procedimento di emersione disciplinato dall’art. 103 cit. prevede un termine specifico per la presentazione della relativa istanza (cfr. comma 5 “ le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 ”) e il possesso di determinati requisiti ad una data precisa, requisiti quindi che non possono acquisirsi nel corso del procedimento o in un secondo momento ma che devono essere posseduti già al momento di presentazione della domanda di emersione.

Pertanto il 14 agosto 2020, data di presentazione dell’istanza, la segnalazione recante un “ entry ban ” per cinque anni conseguente alla condanna dell’8 settembre 2016 era pacificamente ancora efficace e dispiegava ancora i propri effetti ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione.

11. Alla luce delle suesposte considerazioni e della natura vincolata del provvedimento impugnato, quindi, non competeva all’Amministrazione alcuna ulteriore valutazione (e connessa motivazione) in ordine alla permanenza dello straniero sul territorio italiano, al suo grado d’integrazione, ecc.

La sola circostanza che in banca dati Schengen sussista a carico dello straniero un provvedimento di segnalazione ai fini della sua non ammissione, basta di per sé a giustificare la non ammissione alla procedura di emersione decretata nei suoi confronti.

Come ha chiarito questo T.A.R. nella già citata pronuncia n. 254/2021, non v’è, infatti, motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla previgente disposizione - la cui compatibilità col sistema di garanzie costituzionali e convenzionali è già stata ampiamente verificata - basato “ sul principio della <non sindacabilità>
nel merito, salvi i casi eccezionali dell’errore materiale e/o del disguido burocratico , dei provvedimenti di non ammissione dello straniero, emessi da ciascun Stato aderente all’accordo di Schengen, in quanto l’appartenenza a tale accordo impone di evitare o ridurre al minimo le ipotesi in cui la valutazione compiuta da uno Stato estero possa essere vanificata o diversamente valutata da un altro Stato ( C.d.S. sez. III n. 5735/2015, n. 4601/2014, n. 3573/2013 e n.2978/2013). Si tratta, qui, di applicare una regola europea che costituisce pilastro dello spazio comune di libera circolazione, all’interno del quale ciascun Paese membro ha il dovere di applicare segnalazioni o richieste provenienti da altro Paese membro. Diversamente opinando, le disposizioni del trattato sarebbero violate”
(Cons. di Stato, n. 3421/2017;
in termini quanto al principio espresso si veda, da ultimo, T.A.R. Veneto, n. 288/2022).

12. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della novità di alcune questioni esaminate e della peculiarità della vicenda fattuale.

13. La ricorrente viene ammessa definitivamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente accordatogli dalla competente Commissione con decreto n. -OMISSIS-.

Vista la nota spese depositata in giudizio il 22 giugno 2022, si liquidano al difensore della ricorrente complessivi € 1.300,00, oltre spese generali e accessori di legge, corrispondenti ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 per le sole fasi di studio, introduttiva e cautelare, calcolati con riferimento ad una causa di valore indeterminabile e bassa complessità, ridotti della metà ex art. 130, d.P.R. n. 115 del 2002.

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