TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202102161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202102161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102161
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 02161/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00934/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 934 del 2020, proposto da
Condominio di via Ambrogio Traversari n. 49/51, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E G ed E L, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Dardanelli, n. 13;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;



nei confronti

E T, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni e Laura Casella, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio, n. 61;
R D L e A S, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Santini e Tommaso Raccuglia, con domicilio digitale in atti;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma XII, Unità Organizzativa Tecnica, Coordinamento Urbanistica ed Edilizia Privata, Servizio Coordinamento e Gestione Urbanistica (amministrativo) n. 2211 del 9 dicembre 2015, spedita al Condominio ricorrente in data 11 dicembre 2015, avente ad oggetto “ Annullamento della D.D. n. 1366 del 14/07/2015 e contestuale Diffida a intervenire per verifica statica di muro di sostegno in Via Ambrogio Traversari n. 49 e n. 51 – 00152 Roma ”;

- della preordinata relazione del 16 luglio 2015 a firma del F.P.L. dott. Massimiliano Valentini (Caporeparto Ufficio P.G. Edilizia) del XII Gruppo “ Monteverde ” della Polizia Locale di Roma Capitale (Prot. n. 40708 – Pos. 1050/15 – Fasc. 30114/15) con oggetto “ Via di Ponziano, muraglione di sostegno sperone tufaceo via Ambrogio Traversari, pericolo crolli, distacchi porzioni di malta cementizia, proprietà e manutenzione ”;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato (con particolare riferimento al fonogramma del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma n. 19072/2015), connesso e conseguente, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti, per quanto lesivo del diritto del ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma XII, Unità Organizzativa Tecnica, Coordinamento Urbanistica ed Edilizia Privata, Servizio Coordinamento e Gestione Urbanistica (amministrativo) n. 2211 del 9 dicembre 2015 spedita al ricorrente in data 11/12/2015 avente ad oggetto “ Annullamento della D.D. n. 1366 del 14/07/2015 e contestuale Diffida a intervenire per verifica statica di muro di sostegno in Via Ambrogio Traversari n. 49 e n. 51 – 00152 Roma ”;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, E T, R D L e A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il Condominio di via Ambrogio Traversari n. 49/51 (di seguito, anche semplicemente “Condomino”) - giusta ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 31753/2019 dichiarativa della giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo - riassume il ricorso proposto avverso la determinazione dirigenziale in epigrafe, con cui il Comune di Roma lo diffidava ad eseguire i lavori di ripristino, assicurazione e consolidamento del muro di sostegno in via di Ponziano n. 12 e n. 14 (alto circa 25 metri), in quanto posizionato sul piano superiore rispetto al muro medesimo ai sensi dell’art. 887 del codice civile, annullando una propria precedente determinazione dirigenziale comunale (che, invece, individuava i soggetti responsabili della manutenzione nei proprietari delle sottostanti unità immobiliari, ricavate sotto gli archi a tutto sesto di rinforzo dello stesso muro).

Tale diffida si fonda sulle conclusioni rassegnate nella richiamata relazione istruttoria (anch’essa impugnata) della Polizia di Roma Capitale, eseguita “ dopo l'ennesimo distacco di malta d'intonaco formata da un impasto di calce e pozzolana rossa, dallo spiccato muraglione di sostegno della rupe tufacea che a strapiombo si protende su via di Ponziano ”, in cui si riferisce come, all’esito di “ una attenta indagine storica e sulle proprietà … esistenti al fine di individuare la proprietà della struttura per la eventuale realizzazione di opere di manutenzione ordinaria all'interno degli archi e della sicurezza dello stesso muraglione, delle unità abitative e commerciali poste all'interno degli archi e della sicurezza della strada a doppio senso denominata Via di Ponziano ”, si afferma che “ la manutenzione del muraglione costruito a sostegno della parete tufacea ricada interamente sulle proprietà condominiali di Via Ambrogio Traversari civici dispari ”, atteso che “ i palazzi costruiti sul costone tufaceo, con vista verso sud utilizzano come appoggio proprio il suddetto muraglione, con i giardini delle corti a servizio degli appartamenti direttamente aggettanti sullo strapiombo ”.

Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tali atti sostanzialmente per violazione di legge, eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto di difetto di istruttoria e motivazione, rappresentando a tal fine come:

- il muro di sostegno fu realizzato nel 1942 al fine di garantire la stabilità del terrapieno e la difesa delle opere stradali inerenti la realizzazione della via di Ponziano, avvenuta negli anni ‘30, che aveva comportato l’alterazione del declivio naturale della collina di Monteverde con un taglio quasi verticale dell’altezza di oltre venti metri e lo sbancamento di una parte della collina all’altezza dell’incrocio con via Paolo Segneri, in ragione dell’importante dislivello creato per dar corso all’esecuzione di tale strada di collegamento fra viale del Re (l’attuale viale Trastevere) e via Lorenzo Valla;

- i due edifici del Condominio, “ le cui fondamenta non hanno alcun collegamento con il muro in esame ”, risalgono, invece, agli anni ‘50 e sono realizzati su una particella di terreno distinta da quella sulla quale il muro insiste, ove sono presenti delle unità immobiliari, individuate dai numeri civici pari dal n. 8 al n. 38 via di Ponziano (negozi, botteghe, depositi nonché le abitazioni dei signori R D L e A S e della signora E T, poste rispettivamente al n. 12 e n. 14), “ che hanno il muro (oggetto dell’ordinanza impugnata) quale elemento costitutivo fondamentale della loro consistenza, nel senso che il muro delimita ben tre dei quattro lati degli immobili, costituisce la parte strutturale di sostegno fondamentale degli stessi e funge da copertura ai medesimi ”;

- l’opera stessa non sarebbe stata realizzata in funzione delle palazzine facenti parte del Condominio (in quanto peraltro non ancora realizzate all’epoca di costruzione del muro) bensì al fine di proteggere la via di Ponziano e “ non vi (sarebbe) dunque evidenza di alcun collegamento strutturale tra le due palazzine ed il muro ”;

- la manutenzione del muro, quale opera di sostegno e conservazione della strada, spetterebbe, quindi, all’amministrazione comunale quale ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 30, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. “Codice della strada”) e/o ai controinteressati titolari di diritti reali sugli immobili posti all’interno delle arcate del muro lungo la via di Ponziano.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto del gravame proposto in ragione della funzione svolta dal muro di cui si discorre di “ contenimento al servizio dei fondi siti in corrispondenza della relativa sommità ” su cui appoggiano gli edifici del Condomino, nonché evidenziando come la proprietà del muro medesimo appartenga tutt’ora alla società costruttrice la S.A.C.E.L.A.R. (Società Anonima Costruzioni Edilizie Le Alture di Roma), che ai sensi della convenzione stipulata con l’allora Governatorato di Roma “ per

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