TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-06-09, n. 201013355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-06-09, n. 201013355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201013355
Data del deposito : 9 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03103/2006 REG.RIC.

N. 13355/2010 REG.SEN.

N. 03103/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 3103/06 R.G., proposto da:
Clinica Mediterranea S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati A D e U I, con domicilio eletto presso la prima in Napoli, via Domenico Morelli n. 7;

contro

A.S.L. Napoli 1, in persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati F M e R M, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale Isola F/9, presso la sede dell’ente;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola, A M e T T, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia Lucia,81, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n. 6257 del 31.1.2006.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Napoli 1 e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 – data per letta la relazione del consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La Clinica Mediterranea s.p.a., soggetto provvisoriamente accreditato con il SSR, riceveva la nota n. 6275 del 31 gennaio 2006, dal seguente contenuto: al fine di consentire alla S.V. di porre in essere idonee attività di programmazione tese al rispetto dei provvedimenti regionali di contingentamento della spesa già adottati ovvero da adottare, si evidenza che l’art. 3,comma della legge regionale della Campania n. 24 del 29 dicembre 2005 stabilisce che: “i tetti di spesa ed i budget dei osti delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5% nel triennio 2006-2008, di cui almeno il 6,5% nel 2006 rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell’esercizio 2004;
l’obiettivo del 18,5% è rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità”. Si invita, pertanto, ad adottare fin d’ora ogni iniziativa necessaria ad adeguarsi al contenuto della summenzionata norma.

La Clinica impugnava la predetta nota innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Con il primo motivo si deduceva la violazione della legge regionale citata che non aveva affatto imposto alle sole strutture private accreditate l’onere di sopportare i tagli previsti, essendo stato operato un più generale riferimento ai costi delle aziende del SSR. In secondo luogo, si evidenziava che la nota impugnata non aveva specificato se le riduzioni di spesa fossero idonei a garantire i livelli uniformi di assistenza, nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture.

Si costituivano in giudizio la Regione Campania e la

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