TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2021-06-10, n. 202106973
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Pubblicato il 10/06/2021
N. 06973/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05267/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5267 del 2020, proposto da
M C C, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, W M, S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S R in Roma, via Ottaviano n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1962/2016 emessa il 01.03.2016 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.L. n. 29257/2015, già oggetto di giudizio di ottemperanza davanti al T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis e conclusosi con sentenza favorevole n. 10833/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;
Tenuto conto che:
- con la sentenza n. 10833/2020 questa Sezione ha accolto il ricorso in ottemperanza formulato dalla parte ricorrente al fine di ottenere l’esatta esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro indicata in epigrafe e passata in giudicato, condannando l’Amministrazione ad adottare i dovuti provvedimenti entro il termine di 90 giorni e nominando, in caso di perdurante inerzia, il Dirigente Generale del MIUR competente per materia in qualità di Commissario ad acta ;
- con l’odierno incidente di esecuzione parte ricorrente lamenta la perdurante, parziale ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro, atteso che né l’Amministrazione resistente né il Commissario all’uopo designato hanno tuttora provveduto a corrisponderle la somma dovuta a titolo di aumenti retributivi per l’anzianità di servizio maturata, con le modalità e nella misura indicata dall’art. 53 della legge n. 312/80, a decorrere dal contratto stipulato nell’a.s. 2001/02;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio solo formalmente.
Ritenuto che la domanda di parte ricorrente debba trovare accoglimento, attesa l’esecuzione solo parziale del giudicato in parola, già accertata con la richiamata sentenza n. 10833/2020 di questa Sezione.
Ritenuto, pertanto, così come chiesto dalla parte ricorrente, di dover reiterare l’ordine rivolto al Commissario ad acta già nominato di dare compiuta esecuzione al giudicato in parola, mediante:
- l’adozione dei decreti autorizzativi di spesa relativi agli aumenti retributivi per l’anzianità di servizio così come riconosciuti alla ricorrente dal giudice ordinario;
- l’invio di detti decreti agli organi competenti al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente sul proprio cedolino unico.
Ritenuta la necessità che tali adempimenti siano portati a compimento nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa di questa ordinanza, rammentando come l’attività devoluta al Commissario ad acta va qualificata alla stregua di attività intesa a garantire la piena effettività del comando giudiziale mediante la sua compiuta esecuzione, che viene svolta dal medesimo organo in qualità di ausiliario del giudice ai sensi degli artt. 21 e 114, co. 4 c.p.a., ossia agendo quale longa manus dell’Autorità giudiziaria (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3124/2017), con le discendenti responsabilità in caso di perdurante inadempimento, tra cui la segnalazione disciplinare all’Amministrazione di competenza ed alla Corte dei Conti per i profili di responsabilità amministrativa.
Da ultimo, si rammenta al Ministero dell’Istruzione che, come recentemente precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la nomina del Commissario ad acta da parte del giudice dell’ottemperanza non fa venir meno il potere-dovere dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. L’attività del Commissario, pertanto, che si ribadisce essere un ausiliario del giudice, si affianca ma non si sostituisce a quella dell’Amministrazione, sulla quale, anche una volta decorsi i termini per l’esecuzione del giudicato assegnati dal giudice dell’ottemperanza, come nel caso di specie, continua a gravare l’obbligo di dare attuazione a quanto statuito in sentenza (cfr. Ad. Plen. sent. n. 8/2021). L’eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione, pertanto, potrà dare luogo alle conseguenze di legge all’uopo previste.