TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-11-22, n. 201305350
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N. 05350/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2012, proposto da Parco Hotel Teresa s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F D C, legalmente domiciliata eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M L, Maria D'Elia, Tziana Monti, con domicilio presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, 81;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n.33 del 3.2.2012 - procedimento di rinnovo della concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque termali, pubblicato sul BURC n. 9 dell’8.2.2012;
della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 671 del 6.12.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30.1.2012, mai comunicata e di cui solo ora si è avuta conoscenza;
della nota prot. n. 2011.0825678 del 2.11.2011 con cui il Settore competente della Regione Campania ha provveduto a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo;
del parere dell’Avvocatura regionale Campania PP. – 151-15-12/2011 prot. n. 698221;
del Regolamento della Regione Campania n. 10/10, approvato con DPGR n. 95 del 9 aprile 2010 , per quanto possa occorrere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna sotto plurimi profili il decreto dirigenziale regionale con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo concernente la concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque termali e gli atti ad esso correlati.
2. Il suddetto provvedimento di rigetto si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2011 che ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale n. 8 del 2008 nella parte in cui avrebbe escluso siffatte concessioni, al momento in cui vengono a scadenza, dall’obbligo di esperire una pubblica gara al fine di individuare il nuovo soggetto concessionario.
3. La Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
4. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. dei profili di possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Nelle note depositate il 24 e il 31.10.2013 con le quali è stata chiesta la cancellazione della causa dal ruolo, domanda ormai non più accoglibile in ragione della irrevocabilità dell’istanza di fissazione d’udienza ex art. 71 c.p.a., il difensore di parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione della predetta causa in ragione della normativa regionale medio tempore intervenuta (legge regionale n. 5 del 2013) che prevede un regime di proroga per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, per il tempo strettamente necessario alla formazione del piano di settore e della conseguente indizione di pubblica gara.
5. 1. E, segnatamente, il comma 4-bis stabilisce che “in attesa dell'approvazione del piano, se è comunque accertata la coltivabilità del giacimento anche con riferimento alle esigenze di tutela delle risorse, è consentito rilasciare concessioni, di durata massima pari a cinque anni, esclusivamente nel caso di concessione già rilasciata nel passato e cessata da non più di due anni.".
Ne discende che il legislatore regionale, modificando i presupposti legislativi per ottenere la concessione, ha vanificato le precedenti determinazioni della P.A. .
6. Tutto ciò premesso il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta attestazione di parte e per l’effetto dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7 In considerazione dell’andamento complessivo del giudizio sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese di lite.