TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2015-07-16, n. 201503045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2015-07-16, n. 201503045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503045
Data del deposito : 16 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07888/2015 REG.RIC.

N. 03045/2015 REG.PROV.CAU.

N. 07888/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7888 del 2015, proposto da:


D M, rappresentato e difeso dagli avv.ti I C, M B C, G C, T C, con domicilio eletto presso T C in Roma, Via Luigi Lillo, 95;
M B, L D M, M C, F G, A C, S M, D D R, D C, F U, D B, rappresentati e difesi dagli avv.ti I C, T C, M B C, G C, con domicilio eletto presso T C in Roma, Via Luigi Lillo, 95;
I C, rappresentata e difesa dagli avv.ti I C, T C, con domicilio eletto presso T C in Roma, Via Luigi Lillo, 95;
M B C, rappresentata e difesa dagli avv.ti M B C, T C, con domicilio eletto presso T C in Roma, Via Luigi Lillo, 95;
G C, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C, T C, con domicilio eletto presso T C in Roma, Via Luigi Lillo, 95;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell’atto n.4159 del 10 giugno 2015, di disattivazione dei badge di ingresso al Ministero e del decreto n.194 del 9 giugno 2015, di istituzione di nuova struttura tecnica di missione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Osservato ad un primo e sommario esame che sembra trattarsi di controversia attinente al rapporto di lavoro, disciplinato sul punto, in via diretta, da previsione di legge, ex art.1, comma 257 della Legge n.190 del 2014, con giurisdizione sulla stessa del Giudice Ordinario, ex art.63, comma 1 del D.Lgs. n.165 del 2001 (cfr. già decreto n.2631 del 2015);

Reputato che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;

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