TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-07-03, n. 201901696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-07-03, n. 201901696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901696
Data del deposito : 3 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2019

N. 01696/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00047/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2001, proposto da
Cappellani Dott.Santi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A G, F M M, C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il suo studio in Catania, via Gabriele D'Annunzio 158;

contro

Comune di Acireale (Ct), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province, 203;

per l'annullamento

del provvedimento 4/12/2000, con il quale veniva annullata la certificazione del 1810/2000 attestante che “l’unita immobiliare sita in Acireale Via Lazzaretto n.20” ha destinazione d'uso commerciale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale (Ct);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2019 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Dalla documentazione in atti, in fatto, emerge quanto segue.

In data 23 dicembre 1997, la ricorrente acquistava dalla S.G.R., Società Gestione per il Realizzo s.p.a., a fini liquidatori, un immobile costituente la centrale Agrumicola di Acireale del Consorzio Agrario Provinciale di Catania e Messina, ubicata in località Loreto su terreno ricadente nel Comune di Acireale.

Detto immobile – “ un complesso produttivo al servizio dell’agricoltura ” - era stato realizzato giusta licenza edilizia n. 2041 del 24 giugno 1976, con approvazione di due successive varianti, e destinato all’attività produttiva inerente il ciclo di lavorazione dei prodotti agrumicoli.

Precedentemente, in data 14 settembre 1973, il Sindaco autorizzava (autorizzazione n. 152) il Consorzio ad esercitare nei diversi locali in via Paolo Vasta 126 “ il commercio per la vendita al pubblico dei beni di cui alla tabella merceologica XIV ”, nei limiti indicati.

Successivamente, giusta autorizzazione n. 64 del 1982, veniva autorizzato il trasferimento dell’attività commerciale dai locali di via Paolo Vasta a quelli siti sullo svincolo autostradale (località Loreto).

Il Sindaco, con provvedimento n. 8 dell’1 aprile 1983, autorizzava l’agibilità per il “ complesso produttivo a servizio dell’agricoltura ”.

In data 7 marzo 1990, veniva conseguita l’autorizzazione amministrativa n. 1851 per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica XIV nei limiti indicati.

In data 20 maggio 1999 alla subentrata ricorrente veniva rilasciata la licenza di commercio al minuto in sede fissa n. 2719 per l’esercizio delle attività commerciali di cui alle Tabelle XII – XIII e XIV per le categorie indicate.

Due sezioni dell’immobile venivano concesse in locazione alla A.C. Company spa, che, in data 20 maggio 1999, otteneva la licenza di commercio al minuto in sede fissa n. 2720 per la vendita di cui alla tabella XIV categorie indicate e la licenza n.2721 per la vendita di cui alla tabella XII.

Su istanza della ricorrente del 17 maggio 1999 per attivare le iniziative commerciali indicate, il Dirigente del Settore Sviluppo Socio Economico attestava, con atto del 18 ottobre 1999, che il detto immobile aveva la destinazione d’uso commerciale.

A seguito di esposti e conseguenti approfondimenti istruttori, con atto del 4 dicembre 2000 il Dirigente in questione ritirava la propria precedente certificazione.

Avverso tale atto parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 10/1991 con specifico riferimento agli artt. 1, 2, 8, 9, 11 e 12 : in violazione della normativa richiamata l’atto in questione non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento;

II) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica : la finalità perseguita sarebbe in realtà quella di permettere alla p.a. di percepire gli oneri concessori connessi ad una ipotesi di cambio di destinazione d’uso;

III) Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà con precedente procedimento e della illogicità manifesta : a) il nuovo atto si porrebbe in contrasto con l’acquisito parere, posto a fondamento della precedente certificazione e in essa richiamato;
b) vi sarebbe contraddittorietà tra le precisazioni del 30 maggio 2000 fornite dal dirigente del Settore urbanistica – ove si evidenziava la insussistenza di qualsiasi perplessità in ordine alla legittimità della certificazione del 18 ottobre 1999 - e l’atto qui impugnato;
come anche con le risultanze della conferenza di servizi del 10 maggio 2000, nella quale si addiveniva “ al possibile rilascio delle autorizzazioni per cambio della destinazione ”;
c) illogico sarebbe l’atto dirigenziale impugnato, in quanto richiama le previsioni della legge 10/1977, successiva alla licenza edilizia rilasciata per l’immobile in questione. L’istituto della “ destinazione d’uso ” non sarebbe applicabile alla specie;

IV) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione : in particolare non emergerebbero i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che concludono per l’annullamento, né le risultanze istruttorie che lo avrebbero determinato;
né verrebbero indicate le ragioni per cui le argomentazioni che sorreggevano il certificato del 18 ottobre 1999, individuate per relationem nel parere legale citato, sarebbero venute meno;

V) Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza dell’interesse pubblico e della mancata comparazione con l’interesse privato : l’atto in questione non sarebbe sorretto da un interesse pubblico.

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