TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-07-03, n. 201908676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-07-03, n. 201908676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908676
Data del deposito : 3 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2019

N. 08676/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04609/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4609 del 2011, proposto da
Soc Doc Italian Leather Tannery S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Cortina D'Ampezzo, 269;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soc Mps Capital Services Banca per Le Imprese S.p.A, F Fsca non costituiti in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento prot. 4026/11 recante la comunicazione di rigetto della richiesta di sospensione della revoca di finanziamento ai sensi dell'art. 5 d.m 08.08.2000 per il progetto autonomo per la realizzazione di attivita' di ricerca in ambito nazionale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 giugno 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), adottato con decreto dirigenziale n. 974/Ric. del 28.12.2010, prot. n. 971 del 3.3.2011.

Ha riferito che: a) Il MIUR aveva positivamente valutato, ai sensi dei d.lgs. n. 123/1998 e n. 297/1999, il progetto di ricerca n. 4041 (Messa a punto di un processo innovativo di concia al cromo per la produzione di articoli in pelle ignifughi ed idrorepellenti, caratterizzati da assenza di CR+6), a suo tempo presentato dalla Società “Doc Italian Leather Tannery S.r.L. in Liquidazione”

operante nel settore conciario del polo industriale di Solofra (provincia di Avellino): b) la Società fu perciò ammessa dal Ministero al relativo finanziamento con decreto direttoriale n. 1801 del 31.12.2004, fino all’importo di €. 665.523,55 in forma di credito agevolato (soggetto a restituzione), e fino all’importo di €. 615.459,66 in forma di contributo nella spesa (cd. “a fondo perduto”);
c) che, successivamente, con decreto del Tribunale di Avellino n. 8/2010, fu ammessa al concordato preventivo;
d) quest’ultimo è stato successivamente omologato con decreto del medesimo Tribunale cron. 609/2011, depositato il 10.10.2011;
e) a seguito della concessione del finanziamento, in data 5.10.2005, fu stipulato con il Monte dei Paschi di Siena-Banca per l’Impresa S.p.A. (quest’ultima nella sua qualità di soggetto convenzionato con il Ministero) il “Contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa ai sensi del d.lgs. n. 297/1999”, il quale prevedeva che: la Doc. assumeva l’obbligo di realizzare il Progetto di ricerca come da capitolato tecnico, producendo semestralmente alla Banca la documentazione tecnica e contabile attestante l’attività svolta ;
che le erogazioni del finanziamento soggetto a restituzione e del contributo nella spesa a fondo perduto sarebbero avvenute gradualmente, in rapporto allo stato di realizzazione del progetto, asseverato dalla Banca e da un Esperto prescelto dal Ministero, entro trenta giorni dalla richiesta di erogazione predisposta dalla Banca, conseguente alla positiva verifica (effettuata dall’Esperto) di ciascuno stato di avanzamento del Progetto e dei risultati raggiunti (art. 4);
che le restituzioni del finanziamento agevolato (con esclusione, ovviamente, del contributo nella spesa “a fondo perduto”) sarebbero avvenute alle scadenze semestrali del 1° gennaio e del 1° luglio di ogni anno, entro un periodo non superiore a 10 anni (art. 7);
il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta dava ”facoltà” al Ministero (previa relazione della Banca) di revocare l’agevolazione (art. 7 del contratto), con obbligo di restituire il finanziamento percepito (art. 13).

Ha prodotto in giudizio n. 8 rapporti tecnici contenenti gli stati di avanzamento della realizzazione del Progetto, nonché il rapporto finale.

Ha riferito altresì che vi sono stati notevoli ritardi, sia da parte della Banca che del MIUR, nella consuntivazione dei successivi stati di realizzazione del Progetto medesimo, il che le ha causato una

ripercussione dal punto di vista finanziario, concorrendo a determinarne una crisi di liquidità. Infatti, poiché il contratto prevedeva il pagamento degli stati di avanzamento soltanto ad ultimazione degli stessi, ciò ha comportato che la Società si sia dovuta far carico di anticipare tutti i costi per lo sviluppo del Progetto, a cui solo successivamente (ma con ritardo) è seguita l’erogazione (mai ultimata) da parte del Ministero.

In data 18.3.2011, il Miur adottava il provvedimento ministeriale di revoca del finanziamento col quale richiedeva anche la restituzione di tutte le somme erogate per la realizzazione del progetto di ricerca, maggiorate degli interessi convenzionali, per un totale di €. 1.005.942,28 (di cui: €. 374.607,61, erogati a titolo di contributo nella spesa cd. “a fondo perduto”;
€. 394.159,52, erogati a titolo di finanziamento agevolato;
€. 237.175,25, a titolo di interessi di revoca).

Il Ministero resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 7 giugno 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

La ricorrente ha dedotto: a) violazione degli artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990;
b) Violazione dell’art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 nonché dell’art. 5 comma 36 d.m. 8 agosto 2000 n. 593

Le censure sono fondate.

L’art. 13 del contratto prevedeva che – in presenza di eventuali inadempimenti del soggetto finanziato rispetto agli obblighi previsti dal contratto-la Banca avrebbe inviato una dettagliata relazione ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione.

Inoltre, l’art. 7, comma 6, del contratto prevedeva che “Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l’agevolazione con le conseguenze di cui all’art. 13”.

In sostanza, la revoca del finanziamento per morosità, era affidata dal contratto ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, la quale non era affatto vincolata a disporre automaticamente la revoca, pur in presenza di una situazione di morosità, ma doveva preliminarmente e motivatamente valutare la ricorrenza di ulteriori presupposti.

A fronte dell'inadempimento da parte del beneficiario dell'obbligo della puntuale restituzione delle rate del finanziamento concesso a titolo di credito agevolato, come peraltro correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente nelle memoria di costituzione, vi erano una pluralità di opzioni decisorie a disposizione dell’Amministrazione tra le quali quella cautelare di disporre l’interruzione dell’intervento.

Stante, dunque, il carattere discrezionale e non vincolato del provvedimento di revoca, l’Amministrazione era tenuta a provvedere a comunicare l’avvio del procedimento di revoca nonchè a dare conto in motivazione delle ragioni per le quali adottava la misura più drastica ovvero quella della revoca del finanziamento nonostante l’avvenuto ormai completamento del progetto di ricerca, non contestato dall’amministrazione resistente.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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