TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-10-19, n. 202301295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-10-19, n. 202301295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301295
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2023

N. 01295/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00768/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Nimpo in Catanzaro, via De Riso n. 52;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Catanzaro, via Domenico Milelli 6;

per l'annullamento

del provvedimento assunto con nota prot. N. -OMISSIS- con cui la Regione Calabria – Dipartimento di sospensione del servizio di riscossione Tasse automobilistiche per insoluti, ha ordinato a -OMISSIS- di provvedere alla sospensione cautelativa del servizio di riscossione e del pedissequo provvedimento adottato dalla società -OMISSIS-, comunicato con PEC e di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza di misure di tutela interinale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’-OMISSIS-agisce nei confronti della Regione Calabria per l’annullamento del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) con il quale l’amministrazione regionale ha disposto la sospensione dell’autorizzazione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche a causa del mancato riversamento di tributi riscossi nel dicembre 2018, oltreché della sospensione cautelativa del servizio disposta da --OMISSIS-, quale polo telematico, per ordine della Regione medesima. In ragione della lamentata illegittimità delle determinazioni gravate, l’esponente chiede inoltre la condanna della Regione Calabria e di -OMISSIS-, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in euro 18.000,00 per mancato guadagno, per danno all’immagine e per lesione d’avviamento, oltre rivalutazione e interessi.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi di gravame: 1) “Omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle garanzie partecipative” ;
2) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Motivazione apparente” ;
3) “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti - sull'assenza di insoluto” .

3. Si è costituita la Regione chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

4. Si è altresì costituita -OMISSIS- e con memoria depositata in vista dell’udienza ha eccepito, in via preliminare, l’inamissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nei suoi confronti e comunque la sua infondatezza nel merito.

5. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.

6. All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, la causa è stata assegnata in decisione.

7. Preliminarmente rileva il collegio che risulta condivisibile l’eccezione formulata da -OMISSIS- di inamissibilità del ricorso nei suoi confronti.

8. Al riguardo, si osserva che la citata società di diritto privato risulta legata alla Regione dal provvedimento del Comitato Interregionale di Gestione dell’Archivio Tasse Automobilistiche notificato in data 18 aprile 2011, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal decreto attuativo n. 418 del 25 novembre 1998, secondo cui gli studi di consulenza che intendano svolgere il servizio di riscossione del tributo devono collegarsi obbligatoriamente ad un polo telematico che assicuri l’accesso informatico agli archivi nazionali e regionali delle tasse automobilistiche. I rapporti che intercorrono tra -OMISSIS-e le varie società di riscossione, tra cui la ricorrente, sono regolati “ inter partes ” da un contratto di diritto privato, sottoscritto in data -OMISSIS-. Nella vicenda all’esame del collegio -OMISSIS-si è limitata ad ottemperare all’ordine regionale di sospensione cautelativa per cui il suo operato non può configurarsi quale atto o provvedimento amministrativo sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 7 c.p.a. trattandosi, ex adverso , della mera doverosa esecuzione di una decisione amministrativa ad efficacia cautelare esclusivamente imputabile alla Regione, rispetto alla quale -OMISSIS-si pone unicamente come polo telematico su tutto il territorio nazionale.

9. Tanto premesso con riguardo alla questione in rito, il ricorso è infondato nel merito per le seguenti motivazioni.

10. Con il primo motivo, la deducente espone di aver inaspettatamente ricevuto la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la “ sospensione cautelativa del servizio di riscossione ” e il pagamento “ di quanto dovuto maggiorato della sanzione del 5% (secondo la disposizione di cui al

DPCM

11/99 e al D.M. 13/09/99) con bonifico bancario ”, senza alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

11. Ritiene il Collegio che il motivo non sia suscettibile di positiva valutazione attesa la natura cautelare dell’avversato provvedimento la cui doverosa adozione, peraltro, si comprende se si considera la delicata funzione assolta dagli agenti contabili, sottoposti a particolari disposizioni legislative volte ad evitare che dal maneggio di pubblico denaro possano derivare eventuali danni all’erario (ex art 74 R.D. 1923 n. 2440 e 194 del R.D. n. 827 del 1924). In ragione della citata natura ed efficacia cautelare dell’avversato provvedimento, trova applicazione, pertanto, la norma sul procedimento di cui all’art. 7 comma 2, ai sensi del quale: “ […] resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari ”.

12. Parimenti infondati risultano il secondo e il terzo motivo di gravame che per la loro intrinseca interdipendenza meritano di essere trattati congiuntamente.

13. Con il secondo la deducente espone che nel provvedimento avversato l’insoluto lamentato dalla Regione, oltre a risultare inesistente, veniva erroneamente riferito all’-OMISSIS- che nessun tipo di rapporto ha con l’odierna ricorrente. Lamenta pertanto un difetto di istruttoria con la conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione (con la correlata penale del 5%), perché adottato in assenza del necessario presupposto dell’insoluto, essendo nel periodo indicato dalla Regione con la già più volte richiamata nota (prot. n. -OMISSIS-), la provvista disponibile di gran lunga superiore al credito che la stessa Amministrazione dichiarava di dover riscuotere;
lamenta inoltre che il provvedimento riporta una motivazione meramente apparente.

14. Sul punto, l’amministrazione regionale ha replicato che “ L'insoluto non è derivato da insufficienza di fondi, ma dal rifiuto del riscossore al prelievo. Il riscossore ha, infatti, bloccato il prelievo che è stato "rifiutato" ”. Pur essendo, dunque, capiente il conto corrente dell’agenzia, l'insoluto è derivato dal fatto che la stessa ha ordinato al proprio istituto di credito di rifiutare l'addebito SEPA pur affermando nella corrispondenza giustificativa successiva, dapprima che lo storno fosse stato eseguito dalla Regione e poi, di seguito a specifica contestazione, che, invece, lo storno fosse stato eseguito a sua insaputa dal proprio istituto bancario. Al riguardo, la Regione dichiara che: “ L'applicazione della sanzione deriva proprio dall'avvenuto rifiuto del prelievo SEPA, che il ricorrente, tuttavia, nega di avere effettuato. La capienza, quindi, c'era sul conto corrente, ma il riscossore ha inibito il prelievo SEPA ordinando alla propria banca di rifiutare il prelievo ”.

15. Con il terzo motivo di ricorso la deducente lamenta che in base alle disposizioni di riferimento (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 42, DPCM art 4, commi 1, 3, 5) l’unico obbligo gravante in capo alle agenzie -OMISSIS- e, quindi, in capo alla ricorrente è quello di garantire la capienza del conto corrente, onde consentire alla Regione il pieno soddisfacimento del credito di volta in volta vantato mentre la sanzione consistente nella penale pari al 5% delle somme dovute presuppone una vera e propria condotta attiva di “ procurato impedimento al riversamento ”. Sotto tale aspetto, secondo la pur suggestiva esposizione della difesa di parte ricorrente, non sussisterebbe alcun obbligo di vigilanza sul corretto andamento dei prelievi di competenza regionale, né potrebbero farsi ricadere sul privato errori commessi dalla p.a., nel caso di specie, per non aver correttamente calcolato la somma oggetto di un prelievo.

16. Ciò posto, ritiene il collegio che i motivi di ricorso testè sintetizzati non possano trovare condivisione per le ragioni che seguono.

17. La risoluzione della controversia merita un preliminare chiarimento in merito alla configurabilità in concreto dell’insoluto da cui sarebbe originata la decisione amministrativa avversata.

18. Ritiene questo collegio che alla luce della ricostruzione desumibile dagli atti di causa tale presupposto si sia verificato nella vicenda all’esame sostanziandosi nella violazione dell'obbligo ex lege di tempestivo riversamento delle somme riscosse dai concessionari del servizio di riscossione (tabaccai, agenzie, studi di consulenza et similia ).

19. A monte, come anche confermato nella memoria difensiva dalla Regione resistente, un problema tecnico causato da SOGEI (invio da parte di SOGEI di due file contenenti medesimi accrediti degli importi per la riscossione della Tassa Automobilistica relativi alla settimana compresa dal -OMISSIS-,) ha provocato a tutti i riscossori regionali un doppio prelievo SEPA riferito ad una settimana di riscossione (-OMISSIS-).

20. La ricorrente però non è stata interessata dal doppio prelievo per essere stato quest’ultimo rifiutato (tecnicamente “stornato”) dalla propria banca.

21. In occasione di un prelievo successivo, in quanto riferito alla settimana-OMISSIS-, la Regione, piuttosto che prelevare l'intera cifra (di euro 21.828,78) ha prelevato solo euro 1.596,12, per compensazione con quanto ha erroneamente ritenuto di dover restituire per il precedente doppio prelievo, che però nel caso dell'-OMISSIS-non era avvenuto grazie allo storno già effettuato.

22. A seguito di ciò, nel periodo successivo, l'agenzia ha goduto di una somma indebita senza immediatamente comunicarlo alla Regione che solo d'ufficio si è accorta dell'accaduto ritenendo che si fosse configurato un insoluto (per mancato tempestivo riversamento delle somme riscosse riferite alla settimana -OMISSIS-) ed ha contestato la fattispecie all'agenzia con il provvedimento avversato dell'-OMISSIS- intimandole di:

- versare quanto dovuto con bonifico;

- pagare la sanzione del 5% (circa 1000 euro) prevista da

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