TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2022-11-10, n. 202203118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2022-11-10, n. 202203118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203118
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 00196/2020 REG.RIC.

N. 03118/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2020, proposto da


G D C, rappresentato e difeso dall'avvocato G L M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;


contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Marina 39;
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Dipartimento Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di ritipizzazione urbanistica ricevuta dal Comune di Palermo il 29 agosto 2019 e del conseguente obbligo di provvedere da parte del Comune su detta istanza;

per il risarcimento

dei danni conseguenti all’inerzia del Comune nel determinarsi sull’istanza citata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. B S;


Considerato che il Commissario ad acta delegato, con istanza depositata il giorno 7.10.2022, ha chiesto una proroga di 120 giorni del termine assegnato, per il completamento dell’attività sostitutiva, relazionando in ordine alla cadenza temporale degli atti esecutivi compiuti;

Ritenuto che la richiesta avanzata dal Commissario ad acta di proroga del termine vada accolta, in quanto adeguatamente giustificata, al fine della prosecuzione dell’esercizio del potere sostitutivo fino alla conclusione dell’attività esecutiva in corso, con la conseguente concessione – tenuto conto della peculiare complessità degli adempimenti istruttori occorrenti, a norma della legislazione regionale (L.R. n. 19/2020), per il completamento dell’iter di approvazione della variante urbanistica – di una proroga di centoventi (120) giorni, ai sensi dell’art. 154 cod. proc. civ. (secondo cui, di regola, il termine ordinatorio non può essere prorogato per una durata superiore al termine originario), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

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