TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-09-15, n. 201101332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-09-15, n. 201101332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101332
Data del deposito : 15 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00831/2009 REG.RIC.

N. 01332/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00831/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2009, proposto da D W s.r.l. e Margherita s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti A M e G M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Ra in Bari, via Piccinni 210;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;

Comune di Serracapriola, rappresentato e difeso dall’avv. V P, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

per l'annullamento

- della determinazione n. 118 in data 11 marzo 2009, adottata dalla Regione Puglia, avente ad oggetto: “L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Serracapriola (Fg) - Proponente D W s.r.l.”;

- in parte qua, del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1462 del 2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Serracapriola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti G M, Maria Petrocelli (per delega di M L) e Maurizio Di Cagno (per delega di V P);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le società ricorrenti impugnano la determina 11 marzo 2009 n. 118, con la quale la Regione Puglia ha stabilito di esonerare soltanto parzialmente dalla valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da sedici aerogeneratori, nel Comune di Serracapriola.

Impugnano altresì, nei limiti del loro interesse, il regolamento regionale n. 16 del 2006 e la deliberazione di Giunta regionale n. 1462 del 2008.

Deducono una pluralità di motivi, così riassumibili:

A) nullità per elusione del giudicato, in relazione alla sentenza di questa Sezione n. 84 del 19 gennaio 2009, con cui era stato accolto il ricorso avverso l’inerzia della Regione ed era stato ordinato di dar corso alla procedura di rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003;

B) violazione degli artt. 1, 3, 6, 20, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di difetto di istruttoria contraddittorietà e sviamento, in quanto la Regione avrebbe ignorato il silenzio-assenso formatosi sull’esclusione della v.i.a. ed avrebbe, così, agito in autotutela in assenza dei presupposti richiesti dalla legge;

C) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 11 del 2001, violazione dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione del d.p.c.m. 1 marzo 1991 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e travisamento dei presupposti, in relazione alla scelta di sottoporre a v.i.a. gran parte degli aerogeneratori in progetto ed in relazione al mancato preavviso di diniego;

D) in subordine, illegittimità del regolamento regionale n. 16 del 2006, per violazione del d. lgs. n. 387 del 2003 e della legge regionale n. 11 del 2001, nonché per violazione della direttiva 2003/54/CE, della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2009/28/CE, nella parte in cui disciplina le aree incompatibili con l’insediamento di impianti eolici e nella parte in cui introduce il parametro “P” di affollamento massimo nel territorio comunale, in relazione al cosiddetto P.R.I.E. (piano regolatore degli impianti eolici).

Si è costituito il Comune di Serracapriola, per chiedere l’accoglimento del ricorso.

Questa Sezione, con ordinanza n. 347 del 5 giugno 2009, ha respinto l’istanza cautelare.

Si è altresì costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Successivamente, con ordinanza n. 255 del 18 novembre 2009, la causa è stata sospesa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., fino all’esito del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale sollevato da questo Tribunale con ordinanza n. 148 del 9 settembre 2009, in ordine all’art. 3, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 ed agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 giugno 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

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