TAR Venezia, sez. II, sentenza 2010-06-04, n. 201002387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2010-06-04, n. 201002387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201002387
Data del deposito : 4 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00824/1998 REG.RIC.

N. 02387/2010 REG.SEN.

N. 00824/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 824 del 1998, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore ed il Provveditorato agli Studi di Vicenza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso i propri uffici in Venezia, P.zza S. Marco, 63;
il Consiglio di Disciplina per il Personale Docente Scuola Media presso il Provveditorato agli Studi di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Provveditore agli Studi di Vicenza,-OMISSIS-, con il quale è stata inflitta al prof. -OMISSIS- la -OMISSIS-;
del parere del Consiglio di Disciplina per il personale docente scuola media-OMISSIS-;
degli atti che individuano nel Provveditore agli Studi il Dirigente della struttura competente per i procedimenti disciplinari.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Agli Studi di Vicenza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

-OMISSIS- è docente di ruolo di materie letterarie per la Scuola Media Statale -OMISSIS-.

A seguito di un esposto presentato dalla madre di un alunno gli è stata notificata la nota,-OMISSIS- con la quale il Preside dell’istituto scolastico ha proceduto alla contestazione dei seguenti addebiti: “il giorno 27 ottobre u.s., durante lo svolgimento della sua attività didattica , -OMISSIS--OMISSIS-, reo di non aver svolto i compiti;
ha costretto, il giorno 27 ottobre u.s., gli alunni -OMISSIS- e -OMISSIS- a -OMISSIS-ha minacciato -OMISSIS- di -OMISSIS-

Alla suddetta nota hanno fatto seguito le repliche del -OMISSIS- il quale, con nota del 17 novembre 1997, ha rappresentato la seguente versione dei fatti.

<< Reduce da un consiglio di classe dove come coordinatore fui delegato a dare gli elementi base della scolarizzazione, molto carenti nella maggioranza della classe, presentata la situazione della classe ai genitori nell’assemblea del 24/10 (solo sette presenti), cominciai un controllo sistematico dei diari, del libretto verde, delle cartelle, dei libri…Non c’era niente che funzionasse. Le esortazioni non servivano. Cominciai a fare il severo con i singoli alunni negligenti con piccoli castighi di verbi irregolari da coniugare, in modo tale che anche i genitori si accorgessero e dessero una mano. Il giorno in questione, solito controllo, solite inadempienze, tolti quattro o cinque. Cosa fare? Lasciar correre? Darmi sconfitto? Pensai, in tutta calma, di servirmi di una scena madre, una specie di processo, sul tipo delle drammatizzazioni che avevo appreso negli anni passati con l’esperienza -OMISSIS-. Cercai di ricorrere il più possibile a qualcosa di fantastico, inverosimile, esagerato, tipico del mondo fumettistico dei bambini, che da una parte facesse colpo a livello emotivo, senza troppi riferimenti a persone reali dall’altra. Chiamai a caso, nella parte degli imputati, gli alunni -OMISSIS- e -OMISSIS-. E così, tra il serio e lo scherzoso, con la partecipazione della classe, condussi avanti la sceneggiata. Per venire ai fatti specifici: dovendo interpretare la “vergogna” proposi ai due di fare come i “vermetti” dei giochi del computer. E tra l’ilarità, non offensiva ma catarchica della classe, eseguirono l’azione. Del Cristo c’è stato un riferimento di passaggio, là dove parlai che fra gli esiti dei processi, c’è anche la possibilità che un giusto possa essere condannato. Sembrava tutto finito qui. Il -OMISSIS- tornò al posto, mentre -OMISSIS- assumeva un atteggiamento passivo di provocazione, per cui ritenni di prolungare il predicozzo e lo paragonai alle giacche sugli attaccapanni che sono a scuola ma non imparano niente. Quando provai a simulare l’atto di alzarlo verso l’attaccapanni, mi accorsi che il bambino, e parte della classe, non avrebbero tollerato questo carico di emozioni. Così conclusi. La messinscena sembrava aver ottenuto il suo risultato. Invitai tutti a voltare pagina e mettersi a fare il proprio dovere. Ci fu l’intervallo, parlai con qualche allievo in cortile per sentire come avevano vissuto la storia, notai che permaneva in pochi ancora una certa dose di fraintendimento;
comunque riprendemmo normalmente l’ora successiva di lezione. Tutto sembrava essere rientrato nella normalità nei giorni seguenti. Riconoscendo con rammarico di aver per un attimo sopravvalutato la capacità di comprensione di parte della classe, negando nel contempo ogni intento iroso e violento nei confronti degli allievi, mi dichiarai disponibile ad ogni ulteriore chiarificazione>>.

Il Preside ha, dunque, trasmesso gli atti al Provveditore agli Studi di Vicenza e, a conclusione del procedimento disciplinare, nell’ambito del quale è stato acquisito anche il parere del Consiglio di Disciplina, è stato adottato il decreto con il quale è stata irrogata al -OMISSIS- la -OMISSIS-

Il suddetto decreto, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, sono stati impugnati dal -OMISSIS- con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Vicenza si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare presentata dalla difesa del ricorrente non ritenendone sussistenti i presupposti in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti.

Successivamente, la difesa del ricorrente ha depositato, in data 21 aprile 1998, una nuova istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento sanzionatorio gravato, adducendo, quale fatto nuovo, gli esiti -OMISSIS-alla quale il -OMISSIS- è stato sottoposto, su richiesta della stessa amministrazione scolastica, nella quale si attesta che “ -OMISSIS- ” e viene ipotizzata la possibilità che “ -OMISSIS- ”.

Con ordinanza n. -OMISSIS-questa Sezione ha rigettato anche la seconda istanza cautelare, a motivo della valutata irrilevanza dei nuovi elementi addotti ritenuti non incidenti sulla situazione di fatto già esaminata dal Collegio in sede di adozione della precedente ordinanza.

All’udienza del 22 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.Il Collegio deve preliminarmente esaminare la richiesta avanzata dalla difesa del ricorrente di acquisizione delle testimonianze degli alunni presenti alla lezione del 29 ottobre 1997.

Anche a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del mezzo di prova richiesto – che pure non appare sussistente alla luce degli elementi già acquisiti agli atti del presente giudizio – il Collegio non può che rilevare l’inammissibilità del mezzo istruttorio della prova testimoniale. Ciò per un duplice ordine di argomentazioni. Il primo luogo si evidenzia che, sebbene l’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, come riscritto dall’art. 7 della l. n. 2005 del 2000, prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile nonché la consulenza tecnica d’ufficio, con esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento, l’estensione di tale sistema probatorio anche ai giudizi in cui è in contestazione l’assunta lesione di interessi legittimi non è affatto pacifica. La tesi largamente seguita e condivisa dal Collegio è, anzi, di segno negativo osservandosi che, diversamente opinando, si ingenererebbe una ingiustificata e irragionevole discriminazione tra il caso in cui l’interesse legittimo è tutelato in sede di giurisdizione esclusiva (nella quale godrebbe di strumenti probatori più penetranti) e l’ipotesi in cui, invece, l’interesse legittimo è tutelato in sede di legittimità. Su tali basi deve escludersi l’ammissibilità della prova testimoniale nel presente giudizio – avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione disciplinare – nel quale la consistenza della situazione giuridica soggettiva ascrivibile in capo al -OMISSIS- è di interesse legittimo. Oltre a ciò, deve essere rilevato che l’inammissibilità della prova testimoniale discende anche dall’inosservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 244 del c.p.c. Come evidenziato dalla costante giurisprudenza, infatti, la disposizione dell'art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di indicare specificamente le persone da interrogare nonché i fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (cfr. ex multis , Cassazione civile, sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201).

2.Il Collegio deve, a questo punto, procedere all’esame del primo motivo di ricorso dedotto avverso i provvedimenti gravati, con il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 3 e 59 del d. lgs. n.29 del 1993 e dell’art. 513 del d. lgs. n. 297 del 1994 nonché il vizio di incompetenza.

Nello specifico la difesa di parte ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art.-OMISSIS-, residuando al capo della struttura nella quale il dipendente opera solo il compito di segnalare la riscontrata infrazione.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

Deve essere rilevato, infatti, che l’art. 59 sopra citato ha previsto, al comma 10, che “ -OMISSIS-IV, -OMISSIS- ”.

Analoga deroga è contenuta nell’art. 492 del d. lgs. n.297 del 1994, modificato dal d.l. n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, ai sensi del quale: “ -OMISSIS- ”.

Alla data di avvio del procedimento disciplinare a carico del -OMISSIS- e di irrogazione della sanzione non era ancora intervenuto il provvedimento di riordino degli organi collegiali;
si osserva, infatti, che mentre con il C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) è stato previsto un nuovo procedimento disciplinare, per il personale docente e per i capi di istituto è stata confermata l’applicazione delle norme di cui al -OMISSIS-

-OMISSIS-, attribuiscono la competenza -OMISSIS-(art. 503 del dl. lgs. sopra citato).

Alla luce di quanto esposto, dunque, non è ravvisabile alcuno dei vizi prospettati dalla difesa del ricorrente.

3. Con il secondo mezzo è stata dedotta la violazione -OMISSIS-nonché il vizio dell’eccesso di potere, a motivo dell’incompetenza del Preside della Scuola ad effettuare la contestazione degli addebiti, alla quale avrebbe dovuto provvedere il Provveditore agli Studi di Vicenza.

Anche tale censura si palesa infondata.

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, è legittima la contestazione degli addebiti disciplinari ad un insegnate effettuata dal Preside, anziché dal Provveditore agli Studi, nelle ipotesi in cui quest’ultimo abbia fatto proprio – come avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio – l’atto del Preside, trasmettendolo alla Commissione di disciplina (-OMISSIS-) giacché, per giurisprudenza pacifica, nel convalidare gli effetti di un provvedimento viziato dalla sola incompetenza, è sufficiente l’intento dell’organo amministrativo competente di condividere il contenuto dell’atto e i presupposti sostanti alla sua emanazione, senza reiterare il procedimento o rinnovare la motivazione (cfr., -OMISSIS-).

4.Anche il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la -OMISSIS- non è meritevole di positiva valutazione.

La l. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, prescrive l'affissione in luogo visibile a tutti delle norme disciplinari vigenti all'interno dell'impresa e ha per scopo di rendere conoscibili a tutti i lavoratori non soltanto le singole fattispecie di illecito ma anche le relative sanzioni, in modo che ciascun lavoratore conosca non solo i comportamenti a cui è astretto ma anche le conseguenze delle violazioni, necessariamente proporzionate alla gravità di esse.

Per quanto riguarda il settore della scuola, tuttavia, il capo 4^, sezione 5^, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, enumera le sanzioni disciplinari e distingue, sia pure attraverso clausole generali, le diverse fattispecie di illecito disciplinando il relativo procedimento. La conoscibilità delle comminatorie e delle relative conseguenze è dunque garantita dal fatto che esse sono contenute in norme aventi forza di legge, ufficialmente pubblicate, sicché, nella fattispecie in esame, l’affissione delle norme disciplinari non era necessaria (cfr. ex multis , Cassazione civile , sez. lav., 08 gennaio 2007, n. 56).

5.Con il quarto motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione dei principi generali in tema di procedimento disciplinare nonché l’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria e di motivazione.

Parte ricorrente ritiene, infatti, che erroneamente sia stata postulata la certezza dei fatti contestati mentre, in realtà, per un loro accertamento sarebbero stati necessari ulteriori sviluppi istruttori che non sono stati svolti dal Consiglio di disciplina il quale ha completamente ignorato le istanze del -OMISSIS-. Oltre a ciò la difesa del ricorrente lamenta anche il difetto di motivazione del provvedimento gravato il quale avrebbe dovuto soffermarsi specificamente sulle controdeduzioni svolte dal -OMISSIS-.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

Dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio e da un attento esame in specie della versione degli accadimenti data dal -OMISSIS-, -OMISSIS-, non emerge alcuna incertezza in ordine alla dinamica dei fatti accertati dovendosi escludere che le dichiarazioni del professore abbiano il contenuto di una negazione degli stessi in quanto con le stesse il -OMISSIS- tenta solo di fornire di quei fatti una interpretazione che nei suoi auspici avrebbe dovuto indurre ad una benevola valutazione della condotta tenuta. E’ un fatto incontestato che gli alunni -OMISSIS- e -OMISSIS- siano -OMISSIS- com’è un fatto altrettanto incontestato la minaccia rivolta dal professore all’alunno -OMISSIS- di -OMISSIS-”. A prescindere dalla circostanza che la valutazione sulla gravità dei fatti commessi dal dipendente pubblico in relazione all’irrogazione di una sanzione disciplinare costituisce tipica espressione della discrezionalità amministrativa, non sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere (Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2009, n. 5001), il Collegio non può che rilevare come la condotta tenuta dal professore sia, con tutta evidenza, -OMISSIS-

Non è dato rilevare, inoltre, alcuna carenza istruttoria posto che, oltre agli esposti presentati dai genitori in data 8, 11 e 17 novembre 1997, emerge che opportunamente gli accertamenti sono stati svolti dal Capo d’Istituto con modalità tali da -OMISSIS-e riportati nelle relazioni dallo stesso redatte l’11 e 26 novembre 1997 nonché in data 28 marzo 1998.

Il substrato motivazionale dei provvedimenti gravati non presenta alcuna carenza emergendo con assoluta chiarezza i presupposti di fatto e di diritto alla base della sanzione irrogata,.

5.Con il quinto e con il sesto motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 comma 2 del d. lgs. n.29 del 1993 ed il vizio di eccesso di potere nonché la violazione degli artt. 494 e 495 del d. lgs. n. 297 del 1994.

Parte ricorrente sostiene, infatti, che la sanzione irrogata costituisca una inammissibile interferenza nella libertà di insegnamento del docente e lamenta, inoltre, la carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio gravato che non reca alcuna specifica argomentazione in ordine alla particolare gravità della condotta contestata.

Le censure sono infondate.

Come sopra evidenziato, la valutazione sulla gravità dei fatti commessi dal dipendente pubblico in relazione all’irrogazione di una sanzione disciplinare costituisce tipica espressione della discrezionalità amministrativa, non sindacabile in quanto tale dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, che ricorre nel caso in cui il provvedimento disciplinare appaia ictu oculi sproporzionato, nella sua severità, rispetto ai fatti accertati (Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2009, n. 5001). La sanzione irrogata, inoltre, lungi dal costituire una violazione del principio della libertà di insegnamento – principio che certamente non legittima a porre in essere condotte lesive dell’incolumità fisica e psichica dei giovanissimi discenti, quali quelle contestate al ricorrente –si presenta proporzionata alla gravità della lesione arrecata alla personalità ed alla coscienza degli alunni. Né è possibile ravvisare una carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio impugnato, tenuto anche conto dell’evidente ed oggettiva gravità delle condotte censurate.

Per mera completezza di analisi, il Collegio ritiene di doversi brevemente soffermare sull’elemento psicologico in quanto la difesa del ricorrente, pur non avendo formulato alcuna censura riferita all’assenza di dolo o di colpa del -OMISSIS-, con la memoria tesa alla proposizione della seconda istanza cautelare, ha rappresentato che dagli esiti -OMISSIS-alla quale il -OMISSIS- è stato sottoposto su richiesta della stessa amministrazione scolastica, è emerso che “ -OMISSIS- ” e viene prospettata la possibilità che “ -OMISSIS- ”.

Come già rilevato da questa Sezione in sede cautelare, gli esiti della perizia psichiatrica non determinano alcuna variazione rispetto al quadro risultante dagli elementi acquisiti posto che la correlazione tra la condotta tenuta ed uno stato di malattia è solo ipotizzato dal medico psichiatra, il quale, con carattere di certezza, ha solo escluso che il docente, al momento della visita, fosse affetto da una “ -OMISSIS- ”.

In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate – tenuto conto sia della natura della controversia sia del limitato apporto fornito dalla difesa dell’Amministrazione resistente alla dialettica processuale – nella misura di cui al dispositivo.

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