TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-18, n. 202100698

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-18, n. 202100698
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100698
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00698/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07021/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2011, proposto da
G P, rappresentato e difeso dagli avvocati C Z B e M Z B, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zhara Buda in Roma, via Orti della Farnesina n. 155;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

P A S, G S, n.c.;

per l’annullamento

della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato in corso di approvazione, scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2011, nella parte in cui non include il ricorrente nei posti in graduatoria utili per l’ammissione al corso;

di tutti gli ulteriori atti presupposti, indicati nell’epigrafe del ricorso;

e per il riconoscimento del diritto

ad ottenere un maggior punteggio, utile ai fini della promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 1° gennaio 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 agosto 2011 e depositato il successivo 4 agosto 2011, il ricorrente impugna la graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato “in corso di approvazione, scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore… con decorrenza 1.1.2011”, nella parte in cui non include il suo nominativo nei posti in graduatoria utili per l’ammissione al corso, nonché gli atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone – in sintesi - quanto segue:

- di rivestire la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato dal gennaio 1998, con collocazione - al momento dello scrutinio - al posto n. 53 del ruolo di anzianità;

- immesso nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato nel 1978, ha sempre dimostrato ampia disponibilità ai trasferimenti e grande propensione alle mansioni investigative ed operative, conseguendo brillanti risultati, così come comprovato da apprezzamenti, benemerenze e note di compiacimento da parte dei vertici dell’Amministrazione di appartenenza, dai rappresentanti degli enti locali e dai Procuratori della Repubblica;

- a seguito di assegnazioni presso svariate sedi, “da ultimo, nel 2005 è stato trasferito presso la Questura di Arezzo”, presso la quale “continua a svolgere le funzioni vicarie del Questore”, già espletate quanto meno dal 2002 (quando venne trasferito a Crotone), “ovvero proprio le funzioni che sarebbe propriamente chiamato a svolgere in caso di promozione alla qualifica superiore”, riscuotendo apprezzamento da parte del Questore stesso che, con nota del 6 aprile 2006, ha espresso il suo compiacimento, senza, tra l’altro, sottacere che “da lunghissimo tempo consegue sempre nei rapporti informativi predisposti dai superiori il massimo punteggio, compreso il punteggio aggiuntivo massimo di due punti e giudizi descrittivi più che lusinghieri”;

- tutto ciò detto, il Consiglio di Amministrazione provvedeva alla “determinazione dei criteri di massima (ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335), da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, per il triennio 2010/2012”, prevedendo 5 categorie di titoli, con fissazione – in relazione a ciascuna di esse – di un punteggio massimo, tra cui la Categoria V, suddivisa nelle subcategorie 5A “Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata, al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed esterni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio”, fino al massimo di punti 8, e 5B “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”, fino al massimo di punti 16, per un totale della categoria fino a punti 24;

- dopo aver richiamato i criteri di massima da seguire, nella seduta del 16 maggio 2011 la Commissione per la Progressione in Carriera del Personale – a chiarimento preventivo delle “specifiche circostanze di fatto” di rilevanza “ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale” - stabiliva, tra l’altro, “in primo luogo di riservare particolare attenzione alle posizioni valutative dei funzionari con maggiore anzianità nel ruolo dirigenziale” e, con riferimento all’attitudine a svolgere le funzioni da conferire, indicava “elementi particolarmente significativi”, quali l’impiego e il rendimento complessivo, la segnalazione degli organi superiori per il particolare impegno e le elevate capacità dimostrate nell’eseguire gli incarichi affidati, l’attitudine dimostrata ad assumere particolari incarichi, ecc.;

- all’esito delle procedure di scrutinio da parte della Commissione, il predetto aveva modo di riscontrare di avere conseguito il punteggio complessivo di 79,35 punti, con inserimento al 141° posto della graduatoria di merito, e, dunque, di non essersi utilmente collocato ai fini della promozione, riservata ai primi 33 funzionari classificati, includente nominativi di dirigenti “con anzianità e posizione in ruolo notevolmente inferiore” e con precedenti di carriera decisamente meno brillanti, riconosciuti meritevoli di un punteggio complessivo superiore in virtù dell’attribuzione di un “punteggio notevolmente” più alto proprio per la categoria discrezionale “ed in particolare nella voce 5B” di quello – per contro – allo stesso assegnato (pari a soli 15,60 sul già indicato massimo di 24);

- “il confronto con le posizioni di altri colleghi scrutinati” e, in particolare, con quelle dei dott. D’Anna Orazio, La Porta Salvatore, Gargiulo Giuseppe, Ingrassia Attilio, Piernicola Silvis, Siggillino Giovanni, Mortola Spartaco, Cianchi Sergio e Rispoli Gianluigi, quali risultano dal quaderno di scrutinio, evidenzia ulteriormente “la grave anomalia ed ingiustizia” dal predetto subite.

Ciò detto, il ricorrente insorge avverso tale graduatoria, deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 5.10.2000, N. 334 E DEL D.P.R. 28.12.1970, N. 1077 – CARENZA DI MOTIVAZIONE CIRCA L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA VOCE ATTITUDINALE – ILLEGITTIMITA’ DELLO SCRUTINIO PER ARBITRIO – ILLOGICITA’ MANIFESTA, atteso che – tenuto conto della carriera del predetto, specie in relazione alla pluralità di sedi presso cui ha prestato servizio, alla varietà delle funzioni svolte e ai risultati conseguiti – risulta evidente che i parametri di riferimento previamente stabiliti per la subcategoria 5B, atti ad attribuire rilevanza, tra l’altro, alla “completa personalità dello scrutinando” e alla “disponibilità dimostrata verso le esigenze di servizio, in particolare sotto il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti”, non sono stati valutati in maniera congrua, logica ed adeguata e, anzi, dimostra che il punteggio della categoria attitudinale è stato attribuito in maniera apodittica, “e quindi in assenza totale di motivazione”, seppure quest’ultima debba essere considerata ancor più necessaria proprio nei casi in cui – quale quello in esame – sussista sproporzione con i punteggi attribuiti per le altre categorie di titoli, oltre che in contrasto con tutti gli elementi desumibili dai rapporti informativi e dal fascicolo personale.

Con atto depositato in data 24 agosto 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – il successivo 30 agosto 2011 – ha prodotto documenti, tra cui una relazione connotata dal seguente contenuto: - premessa una dettagliata descrizione delle prescrizioni poste a presidio delle operazioni di scrutinio afferenti la “progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato”, le censure mosse dal ricorrente si appuntano soprattutto sul cattivo esercizio del potere valutativo discrezionale dell’Amministrazione, specie di quello attinente alla c.d. attitudine (Sotto-Categoria V-B);
- al riguardo, non vi è dubbio che il profilo curriculare del ricorrente “sia certamente positivo in sé, ma, ove raffrontato comparativamente ad altri profili professionali, non si connota in maniera particolarmente significativa”;
- dato conto che la mobilità di sede ha già inciso in modo rilevante sulla “sua promozione al ruolo dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1998”, il ricorrente non evidenzia, infatti, che l’istanza inerente alla disponibilità ad essere aggregato alla Questura di Milano è stata formulata per “mere esigenze di opportunità amministrativa, in quanto, all’epoca, era maturata la necessità di svolgere accertamenti ispettivi sulla conduzione dell’Ufficio” da parte del predetto, originata da una denuncia in ordine a presunte irregolarità nella trattazione di una richiesta di soggiorno di una cittadina extracomunitaria, la quale condusse sì a riscontrare l’infondatezza di quest’ultima ma con stigmatizzazione di “un atteggiamento guasconeggiante” del dott. Priore nei confronti dei cittadini del posto;
- il vantato incarico di Vicario del Questore ha, poi, sicuramente un valore assai significativo ma costituisce “un’ipotesi tutt’altro che eccezionale in relazione al numero di Questure presenti sul territorio” (in particolare, era disimpegnato da ben altri 102 Primi Dirigenti portati a valutazione per la promozione a Dirigente Superiore);
- per le valutazioni annuali, è da precisare, ancora, che “addirittura circa il 95% dei funzioni scrutinati … vanta le medesime lusinghiere valutazioni annuali”;
- spostando l’attenzione sulle valutazioni di cui alla Categoria V dei criteri di massima, singolare è l’affermazione del ricorrente per cui gli sarebbe spettato il diritto a un determinato punteggio, indicato in pp. 15,35;
- in ogni caso, il curriculum del ricorrente non era assolutamente “di assoluta eccellenza”, come comprovato anche dalla totale carenza di segnalazioni al Vertice dell’Amministrazione e/o agli Organi collegiali investiti della competenza dello scrutinio, solitamente inoltrata dai superiori gerarchici;
- alla luce di quanto argomentato, sembra evidente il tentativo del ricorrente di sottoporre al vaglio del giudice amministrativo “valutazioni di merito amministrativo”, senza sottacere che la Commissione – chiarendo il “metro di giudizio”, ossia definendo “le modalità di svolgimento dei lavori di valutazione” – non solo ha operato in stretta aderenza al principio di trasparenza ma ha anche pienamente assolto all’obbligo motivazionale, consentendo di ben comprendere le circostanze di fatto poste a fondamento del punteggio attribuito;
- in sintesi, il ricorrente non offre elementi probatori validi a supportare le censure formulate (tanto più ove si consideri che, dal 2008, riporta una valutazione costante per le sottocategorie 5A e 5B) e, comunque, “il mero esame dei curricula” dei 33 funzionari promossi – di cui è offerta una veloce esposizione - “è sufficiente a mostrare coerenza delle valutazioni svolte dalla Commissione per la progressione in carriera”.

Con ordinanza n. 3144 del 2 settembre 2011 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

A seguito del deposito di una memoria in data 6 novembre 2020 da parte del ricorrente, all’udienza pubblica di smaltimento dell’11 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio afferma di poter soprassedere in ordine a disquisizioni inerenti all’ammissibilità e/o procedibilità dell’impugnazione proposta, atteso che la stessa investe - per stessa ammissione del ricorrente – un provvedimento ancora “in corso di approvazione”, e, in termini generali, delle pretese vantate (tenuto conto della formulazione, tra l’altro, di una specifica richiesta per “il riconoscimento ad ottenere un maggior punteggio …. utile ai fini della promozione”) nonché in relazione ad esigenze di integrazione del contraddittorio, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto per le ragioni di seguito indicate.

2. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente contesta la legittimità della graduatoria predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato “in corso di approvazione”, “scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2011”, nella parte in cui non include il predetto “nei posti in graduatoria utili per l’ammissione al corso” e ulteriori atti ad essa presupposti, specificamente indicati.

La tesi propugnata dal ricorrente si incentra sulla illegittimità della valutazione operata nei propri confronti, ricondotta – in particolare – ai vizi di illogicità manifesta e difetto di motivazione, incentrati sul rilievo che – a fronte del conseguimento del massimo del punteggio “sia nella I categoria (Rapporti informativi), sia nella IV categoria (anzianità)”, comportanti un’attribuzione del punteggio quasi automatica – per la categoria V, ove la valutazione non è ancorata a dati predeterminati ma è affidata alla discrezionalità della Commissione, il punteggio conseguito – pari a un totale di 15,60 punti su un massimo di 24 - “è stato estremamente basso, se raffrontato a quello di tutti gli altri scrutinati collocati in posizione utile ed è stato da solo determinante della mancata inclusione in posizione utile della graduatoria di merito”

3. Tanto chiarito in via pregiudiziale, e prima di passare all’esame specifico delle censure avanzate dal ricorrente, si ritiene utile la ricostruzione della disciplina applicabile alle operazioni di scrutinio relative alla progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (recante norme sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato), si è stabilito che “la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica” (art. 9).

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (recante “L’ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), lo scrutinio per merito comparativo consiste in un giudizio sulla completa personalità dell’impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi, tenendo conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

L’articolo 62, ultimo comma, del citato d.P.R. n. 335/82 precisa, poi, che il Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione, in relazione alle singole carriere (c.d. criteri di massima), secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 6, del d.lgs. n. 334/2000.

All’esito dello scrutinio, la Commissione per la progressione in carriera (prevista dal richiamato art. 59, d.lgs. n. 334/2000) formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari scrutinati, la quale deve essere oggetto di approvazione da parte dello stesso Consiglio “motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla Commissione”.

Per quanto di rilievo nella presente causa, i criteri relativi al triennio 2010/2012 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2010, in cui si è stabilito che sarebbero stati presi in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell’ultimo quinquennio, ad esclusione dell’anno solare in corso alla data cui si riferiva lo scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione professionale, per i quali si è stabilito di prescindere da ogni limite di tempo;
quindi, il quinquennio preso in esame per l’effettuazione dello scrutinio oggetto di contestazione (riferito al 31.12.2011) è quello 2005-2009.

In base ai criteri di valutazione applicabili al caso di specie, i titoli valutabili risultano suddivisi in cinque categorie, cui corrisponde un punteggio complessivo massimo.

Per le prime quattro categorie, il punteggio da attribuire risulta sostanzialmente vincolato, con la determinazione di un punteggio specifico per ciascun titolo o complesso di titoli raggruppati per categoria omogenea.

Per la categoria V, invece, è prevista l’attribuzione di un punteggio discrezionale, da assegnare in ragione delle qualità delle funzioni svolte dallo scrutinato con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio (sottocategoria V-A) e dell’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire (sottocategoria V-B).

Ai fini in parola devono essere presi in considerazione tutti gli elementi desumibili dai precedenti di servizio dello scrutinato, con riferimento a tutta la carriera, con particolare attenzione per le vicende più recenti nel tempo.

Le cinque diverse categorie di titoli valutabili nelle quali sono suddivisi i 100 punti complessivi astrattamente attribuibili in sede di scrutinio, sono stati individuati come nel dettaglio di seguito esposto:

- Categoria I: Rapporti informativi e giudizi complessivi dell’ultimo quinquennio e (per il personale con qualifica dirigenziale) schede di valutazione dell’attività dirigenziale - fino a pp. 57.50, da attribuire secondo un criterio rigidamente prefissato in relazione alle risultanze numeriche dei rapporti informativi annuali;

- Categoria II: Particolari incarichi e servizi svolti (fuori dalle normali mansioni d’ufficio) - fino a pp. 4.00, divisi nelle sottocategorie che seguono (i punteggi vengono prefissati da apposite tabelle in relazione alle diverse tipologie di incarichi): II-A. Incarichi particolari svolti presso la sede di servizio - fino a pp. 1;
II-B. Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d’esame - fino a pp. 1;
II-C. Incarichi di partecipazione a comitati e gruppi di lavoro - fino a pp. 1;
II-D. Ulteriori incarichi particolari - fino a pp. 1;

- Categoria III: Altri titoli - fino a pp.

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