TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-18, n. 202100698
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00698/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07021/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2011, proposto da
G P, rappresentato e difeso dagli avvocati C Z B e M Z B, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zhara Buda in Roma, via Orti della Farnesina n. 155;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
P A S, G S, n.c.;
per l’annullamento
della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato in corso di approvazione, scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2011, nella parte in cui non include il ricorrente nei posti in graduatoria utili per l’ammissione al corso;
di tutti gli ulteriori atti presupposti, indicati nell’epigrafe del ricorso;
e per il riconoscimento del diritto
ad ottenere un maggior punteggio, utile ai fini della promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 1° gennaio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 agosto 2011 e depositato il successivo 4 agosto 2011, il ricorrente impugna la graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato “in corso di approvazione, scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore… con decorrenza 1.1.2011”, nella parte in cui non include il suo nominativo nei posti in graduatoria utili per l’ammissione al corso, nonché gli atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone – in sintesi - quanto segue:
- di rivestire la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato dal gennaio 1998, con collocazione - al momento dello scrutinio - al posto n. 53 del ruolo di anzianità;
- immesso nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato nel 1978, ha sempre dimostrato ampia disponibilità ai trasferimenti e grande propensione alle mansioni investigative ed operative, conseguendo brillanti risultati, così come comprovato da apprezzamenti, benemerenze e note di compiacimento da parte dei vertici dell’Amministrazione di appartenenza, dai rappresentanti degli enti locali e dai Procuratori della Repubblica;
- a seguito di assegnazioni presso svariate sedi, “da ultimo, nel 2005 è stato trasferito presso la Questura di Arezzo”, presso la quale “continua a svolgere le funzioni vicarie del Questore”, già espletate quanto meno dal 2002 (quando venne trasferito a Crotone), “ovvero proprio le funzioni che sarebbe propriamente chiamato a svolgere in caso di promozione alla qualifica superiore”, riscuotendo apprezzamento da parte del Questore stesso che, con nota del 6 aprile 2006, ha espresso il suo compiacimento, senza, tra l’altro, sottacere che “da lunghissimo tempo consegue sempre nei rapporti informativi predisposti dai superiori il massimo punteggio, compreso il punteggio aggiuntivo massimo di due punti e giudizi descrittivi più che lusinghieri”;
- tutto ciò detto, il Consiglio di Amministrazione provvedeva alla “determinazione dei criteri di massima (ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335), da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, per il triennio 2010/2012”, prevedendo 5 categorie di titoli, con fissazione – in relazione a ciascuna di esse – di un punteggio massimo, tra cui la Categoria V, suddivisa nelle subcategorie 5A “Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata, al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed esterni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio”, fino al massimo di punti 8, e 5B “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”, fino al massimo di punti 16, per un totale della categoria fino a punti 24;
- dopo aver richiamato i criteri di massima da seguire, nella seduta del 16 maggio 2011 la Commissione per la Progressione in Carriera del Personale – a chiarimento preventivo delle “specifiche circostanze di fatto” di rilevanza “ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale” - stabiliva, tra l’altro, “in primo luogo di riservare particolare attenzione alle posizioni valutative dei funzionari con maggiore anzianità nel ruolo dirigenziale” e, con riferimento all’attitudine a svolgere le funzioni da conferire, indicava “elementi particolarmente significativi”, quali l’impiego e il rendimento complessivo, la segnalazione degli organi superiori per il particolare impegno e le elevate capacità dimostrate nell’eseguire gli incarichi affidati, l’attitudine dimostrata ad assumere particolari incarichi, ecc.;
- all’esito delle procedure di scrutinio da parte della Commissione, il predetto aveva modo di riscontrare di avere conseguito il punteggio complessivo di 79,35 punti, con inserimento al 141° posto della graduatoria di merito, e, dunque, di non essersi utilmente collocato ai fini della promozione, riservata ai primi 33 funzionari classificati, includente nominativi di dirigenti “con anzianità e posizione in ruolo notevolmente inferiore” e con precedenti di carriera decisamente meno brillanti, riconosciuti meritevoli di un punteggio complessivo superiore in virtù dell’attribuzione di un “punteggio notevolmente” più alto proprio per la categoria discrezionale “ed in particolare nella voce 5B” di quello – per contro – allo stesso assegnato (pari a soli 15,60 sul già indicato massimo di 24);
- “il confronto con le posizioni di altri colleghi scrutinati” e, in particolare, con quelle dei dott. D’Anna Orazio, La Porta Salvatore, Gargiulo Giuseppe, Ingrassia Attilio, Piernicola Silvis, Siggillino Giovanni, Mortola Spartaco, Cianchi Sergio e Rispoli Gianluigi, quali risultano dal quaderno di scrutinio, evidenzia ulteriormente “la grave anomalia ed ingiustizia” dal predetto subite.
Ciò detto, il ricorrente insorge avverso tale graduatoria, deducendo i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 5.10.2000, N. 334 E DEL D.P.R. 28.12.1970, N. 1077 – CARENZA DI MOTIVAZIONE CIRCA L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA VOCE ATTITUDINALE – ILLEGITTIMITA’ DELLO SCRUTINIO PER ARBITRIO – ILLOGICITA’ MANIFESTA, atteso che – tenuto conto della carriera del predetto, specie in relazione alla pluralità di sedi presso cui ha prestato servizio, alla varietà delle funzioni svolte e ai risultati conseguiti – risulta evidente che i parametri di riferimento previamente stabiliti per la subcategoria 5B, atti ad attribuire rilevanza, tra l’altro, alla “completa personalità dello scrutinando” e alla “disponibilità dimostrata verso le esigenze di servizio, in particolare sotto il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti”, non sono stati valutati in maniera congrua, logica ed adeguata e, anzi, dimostra che il punteggio della categoria attitudinale è stato attribuito in maniera apodittica, “e quindi in assenza totale di motivazione”, seppure quest’ultima debba essere considerata ancor più necessaria proprio nei casi in cui – quale quello in esame – sussista sproporzione con i punteggi attribuiti per le altre categorie di titoli, oltre che in contrasto con tutti gli elementi desumibili dai rapporti informativi e dal fascicolo personale.
Con atto depositato in data 24 agosto 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – il successivo 30 agosto 2011 – ha prodotto documenti, tra cui una relazione connotata dal seguente contenuto: - premessa una dettagliata descrizione delle prescrizioni poste a presidio delle operazioni di scrutinio afferenti la “progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato”, le censure mosse dal ricorrente si appuntano soprattutto sul cattivo esercizio del potere valutativo discrezionale dell’Amministrazione, specie di quello attinente alla c.d. attitudine (Sotto-Categoria V-B); - al riguardo, non vi è dubbio che il profilo curriculare del ricorrente “sia certamente positivo in sé, ma, ove raffrontato comparativamente ad altri profili professionali, non si connota in maniera particolarmente significativa”; - dato conto che la mobilità di sede ha già inciso in modo rilevante sulla “sua promozione al ruolo dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1998”, il ricorrente non evidenzia, infatti, che l’istanza inerente alla disponibilità ad essere aggregato alla Questura di Milano è stata formulata per “mere esigenze di opportunità amministrativa, in quanto, all’epoca, era maturata la necessità di svolgere accertamenti ispettivi sulla conduzione dell’Ufficio” da parte del predetto, originata da una denuncia in ordine a presunte irregolarità nella trattazione di una richiesta di soggiorno di una cittadina extracomunitaria, la quale condusse sì a riscontrare l’infondatezza di quest’ultima ma