TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 2012-05-03, n. 201201562

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 2012-05-03, n. 201201562
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201562
Data del deposito : 3 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02941/2012 REG.RIC.

N. 01562/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02941/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2941 del 2012, proposto da:
Napoli Canale 21 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e D V, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Angelico, n.103;

contro

Ministero dello sviluppo economico, Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

nei confronti di

Tvi Teleisernia s.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 14 dicembre 2011 del Ministro dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2012, recante "Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)” con la tabella 1 allegata a tale decreto e costituente parte integrante dello stesso (nella quale le suddette scadenze vengono a definite "a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 40 in data 17 febbraio 2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.


Visto il ricorso;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente società, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in uno con il ricorso;

Rilevato che, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche è consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

Esaminata la suindicata istanza della società ricorrente dalla quale emerge che l’indifferibilità della sollecitata cautela consegue dalle disposte scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell’area dell’Abruzzo e Molise, inclusa la provincia di Foggia, nelle date a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012, ovvero in data contestuale a quella di celebrazione della prima camera di consiglio utile, giusta quanto sopra specificato;

Dato atto conseguentemente della sussistenza dei presupposti indicati dalla citata disposizione ai fini dell’adozione delle misure cautelari provvisorie;

Valutata positivamente, per l’effetto, l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse azionato con il presente giudizio, fino alla camera di consiglio del 23 maggio 2012, alla quale viene sin d’ora fissata – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente proposta;


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