TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-07-17, n. 201701227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-07-17, n. 201701227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201701227
Data del deposito : 17 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2017

N. 01227/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00354/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 354 del 2017, proposto da:
R A, rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo D’Angelo, domiciliata ex art. 25 c. p. a. presso la Segreteria Giurisdizionale del T. A. R. in Salerno, piazzetta San Tommaso D’Aquino, 3;

contro

Comune di Contursi Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A R, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 127;

per l’accertamento

e la declaratoria, ex art. 112, co. 2, lett. c), D. Lgs. 104/2010, dell’inottemperanza del Comune di Contursi Terme all’ordinanza d’assegnazione, emessa dal Tribunale di Salerno in data 21.10.2014, al culmine della procedura d’espropriazione presso terzi, iscritta al R. G. E. N. 5431/2013, G. E. Dr. G G, munita di formula esecutiva il 23.10.2014, notificata il 26.11.2014, nella parte in cui ordina al terzo pignorato – Comune di Contursi Terme – di pagare, in favore della Sig.ra R A, la somma di € 34.970,55;

e, per l’effetto, per la condanna

del Comune di Contursi Terme a dare esecuzione, anche a mezzo Commissario ad Acta, alla pronuncia di cui alla citata ordinanza e, cioè, a pagare, in favore della Sig.ra R A, la somma di € 34.970,55, oltre interessi legali dal 26.11.2014;

nonché per la fissazione

ex art. 114, co. 4, lett. e), D. Lgs. 104/2010, d’una somma di denaro, dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni violazione od inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo, nell’esecuzione del giudicato;

nonché per la condanna

del Comune di Contursi Terme al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con espressa pronuncia in ordine alla restituzione del contributo unificato versato per la presente azione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Contursi Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, premesso di vantare, in forza del decreto ingiuntivo n. 534/2012 del Tribunale di Nocera Inferiore, un credito di lavoro nei confronti della “Costruire s. r. l.” di € 29.743,83, oltre accessori ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., e compensi del monitorio;
di avere, per tale motivo, attivato l’anzidetto titolo esecutivo promuovendo il pignoramento di un credito vantato dalla sua debitrice nei confronti del Comune di Contursi Terme, in ragione di un contratto d’appalto di lavori, giungendo ad ottenerne l’assegnazione ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., con ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, Dr. G G, in data 21.10.2014, al culmine della procedura esecutiva presso terzi, iscritta al R. G. E. N. 8431/2013, con la quale il medesimo ha così statuito: “Visto il titolo: decreto ingiuntivo Trib. Nocera Inferiore n. 543/12 e visto che il terzo debitore ha dichiarato la sussistenza di un suo debito verso l’esecutato, pari a € 121.288,60, disponibili (e non rilevando i vincoli non fatti ritualmente valere dal debitore);
(....) con riguardo al debito dichiarato dal terzo Comune di Contursi Terme nei confronti dell’esecutato Costruire s. r. l. in liquidazione (...) assegna in pagamento al creditore procedente R A la complessiva somma (secondo la composizione sopra specificata) di € 34.970,55”;
che l’ordinanza d’assegnazione suindicata, munita di formula esecutiva il 23.10.2014, e notificata al Comune di Contursi Terme il 26.11.2014, non era stata reclamata ed era, pertanto, divenuta definitiva, come risultava da apposita certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Salerno, in data 27.01.2017;
nonché precisato, per mera completezza d’esposizione, che la suddetta ordinanza era stata opposta, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., dal terzo pignorato Comune di Contursi Terme, il quale ne aveva chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva, sul presupposto che, pur essendo positiva la dichiarazione di quantità, i crediti vantati dalla Costruire s. r. l. in liquidazione nei confronti del Comune sarebbero stati impignorabili, per effetto dell’inserimento di detta società nell’elenco dei pagamenti, di cui al D. L. 35/2013, e pertanto – ai sensi dell’art. 6 di detto D. L., come modificato e integrato dalla l. n. 64/2013, non sarebbero stati ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme degli Enti Locali, destinate al pagamento dei debiti disciplinati dall’art. 1 del citato decreto;
ma che con ordinanza del 30.03.2015, depositata il 1° aprile 2015, il Tribunale di Salerno, in persona del G. O. T. Dr. Giuseppe Ruggiero, precisata l’inopponibilità del preteso vincolo di destinazione nei propri confronti (in quanto lo stesso poteva essere fatto valere soltanto nei confronti dei creditori diretti dell’Ente), aveva dichiarato il non luogo a provvedere, in ordine ai provvedimenti provvisori ex art. 618 cod. proc. civ. e, letti gli articoli 618 e 618 bis cod. proc. civ., aveva fissato il termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata;
che neanche detta ordinanza era stata fatta oggetto di reclamo, né alcuna delle parti aveva introdotto il giudizio di merito, entro il termine di tre mesi in essa indicato (cfr. le certificazioni rilasciate dalla cancelleria del Tribunale di Salerno, in data 28.10.2016 e 27.01.2017);
che allora, stante il mancato spontaneo adempimento da parte del Comune di Contursi Terme, aveva azionato la richiamata ordinanza d’assegnazione del 21.10.2014, promuovendo la procedura espropriativa presso terzi, iscritta al R. G. E. N. 2651/2015 del Tribunale di Salerno, la quale era stata sospesa dal Giudice dell’Esecuzione, a seguito dell’opposizione del Comune di Contursi Terme, supportata da delibera d’impignorabilità, n. 83/2015;
che l’ordinanza di sospensione della procedura espropriativa presso terzi era stata confermata dal Giudice del reclamo, il quale aveva ritenuto opponibile la delibera d’impignorabilità n. 83/2015, adottata dal Comune;
che, con atto di precetto, notificato al Comune di Contursi Terme in data 22.06.2016, la ricorrente aveva nuovamente intimato il pagamento della somma di € 35.331,81, ma l’Amministrazione resistente aveva disatteso anche detta ultima richiesta d’adempimento;
tanto premesso, poiché era divenuta definitiva l’ordinanza d’assegnazione, emessa dal Tribunale di Salerno – in persona del G. E. Dr. G G – in data 21.10.2014, munita di formula esecutiva il 23.10.2014, e non avendo il Comune di Contursi Terme provveduto al pagamento di quanto dovuto, in forza della medesima, adiva questo Tribunale Amministrativo Regionale, in ottemperanza, per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 34.970,55, oltre interessi dalla data della notifica (26.11.2014), argomentando, in diritto, circa l’ammissibilità e la fondatezza della propria azione, ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., lett. c), che richiedeva quale unica condizione di proponibilità del giudizio d’ottemperanza, il passaggio in giudicato delle sentenze e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, categoria quest’ultima in cui ricadeva anche l’ordinanza d’assegnazione del credito, resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nell’ambito di un processo d’espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato, avendo portata decisoria (dell’esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione;
rilevava, inoltre, come nella specie fosse ampiamente decorso, dalla notificazione del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni pubbliche dall’art. 14 del D. L. n. 669 del 31.12.1996 (conv. in l. n. 30/1997 e modif. dall’art. 147 l. n. 388 del 23.12.2000 e, poi, dall’art. 44, n. 29, del D. L. 30.09.2003), per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo del pagamento di somme di danaro (posto che l’ordinanza, della cui esecuzione si tratta, era stata notificata il 26.11.2014, per cui il suindicato termine di 120 giorni era scaduto in data 6.03.2015);
deduceva che l’inerzia del Comune intimato, rispetto all’esecuzione dell’ordine impartito dal Giudice dell’Esecuzione con la citata ordinanza, era “assolutamente illegittima in quanto violava l’obbligo, previsto dall’art. 112 c. p. a., dell’Autorità Amministrativa di conformarsi al giudicato”;
chiedeva, pertanto, sia la nomina di un commissario ad acta che l’applicazione dell’astreinte (che la giurisprudenza riteneva cumulabili, perché non incompatibili tra loro), la seconda nella misura di € 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione dell’indicata ordinanza, e fino all’effettivo pagamento;
e concludeva come riportato in epigrafe.

Si costituiva in giudizio il Comune di Contursi Terme, eccependo l’insussistenza dei presupposti di legge per l’instaurazione del giudizio d’ottemperanza e per l’accoglimento del ricorso;
premessa in particolare la generale praticabilità del giudizio d’ottemperanza per l’attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi organo giurisdizionale esso provenga, e che l’esistenza dei diversi mezzi di tutela non rendeva inammissibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto dinanzi al giudice amministrativo, sosteneva che nella specie il ricorso aveva ad oggetto “un provvedimento privo d’efficacia di giudicato in quanto il decreto d’assegnazione è stato opposto, ex art. 617 2° co. c. p. c.;
diversamente da quanto ritenuto ex adverso, ovvero che l’ordinanza di assegnazione non era stata reclamata ed era pertanto, divenuta definitiva, come risultava dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Salerno in data 27/01/17, affermava che “non è a seguito del mancato reclamo che l’ordinanza di assegnazione diviene definitiva, in quanto è sempre preclusa la possibilità di proporre reclamo avverso l’ordinanza di assegnazione (Cass. 7248/1992;
2744/1985), laddove la definitività conseguiva solo al mancato esperimento dell’impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 2° co (Cass 19/1/16 n. 773;
Cass. 25/2/16 n. 3712), rimedio invece esperito da parte dell’ente, per stessa ammissione di controparte;
in ogni caso, e in subordine, rilevava come il credito, per cui oggi la ricorrente procedeva, fosse gravato dall’esistenza di un vincolo d’impignorabilità, per la destinazione delle somme a pubbliche finalità, (Cass. 20.2.2006 n. 3655;
Cass. 11.1.2001 n. 328;
Cass. 18.1.2000 n. 496);
al riguardo, faceva presente che con il D. L. n. 35 dell’8.04.2013 erano state approvate le disposizioni in materia di pagamento dei debiti accumulati dalla P. A., erogando 40 miliardi di euro per permettere a Stato, Comuni, Regioni, Province, Usl di saldare i debiti della P. A., accumulati fino al 31.12.2012;
che la relativa procedura era stata suddivisa in più fasi e consisteva anzitutto nel pagamento, da parte degli enti debitori, dei debiti con le proprie risorse, e – successivamente – nel pagamento dei debiti residui, tramite un finanziamento concesso dallo Stato;
che l’art. 1 del D. L. n. 35/2013 atteneva al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, ovvero di debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, entro il 31.12.2012;
e l’art. 6 D. L. 35/2013, come modificato ed integrato dalla l. 64/2013, aveva previsto, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, che non erano ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme degli enti locali, destinate al pagamento dei debiti disciplinati dall’art.1 del citato decreto (previsione resasi necessaria al fine d’evitare che le somme erogate, necessarie per estinguere i crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle imprese, potessero essere distratte per altre finalità, vanificando gli effetti economici che si intendevano perseguire con il decreto e che erano indispensabili per la tenuta del sistema industriale del Paese);
che, del resto, tanto costituiva “una modalità necessaria d’intervento, sollecitata dal Parlamento il quale, con le risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013, ha ritenuto improcrastinabile l’avvio di un intervento straordinario che, in linea con gli accordi raggiunti in sede europea, consenta il pagamento di un’ingente quantità di debiti commerciali, ciò al fine di apportare benefìci immediati e di rilievo per il sistema delle imprese (ciò anche al fine di dare concreta attuazione all’articolo 41 della Costituzione) e per le condizioni di liquidità dell’intero sistema economico nazionale”;
faceva presente, altresì, che il comma 5 introduceva la clausola d’impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e che, con l’articolo 6, erano state introdotte alcune disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, venendo in particolare stabilito: - l’ordine di priorità con cui le amministrazioni devono effettuare i pagamenti;
la pubblicazione sul sito internet di ciascuna amministrazione del piano dei pagamenti;
l’impignorabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
l’obbligo di comunicare ai creditori, entro il 30 giugno 2013, l’importo di ciascun debito e la data entro la quale l’amministrazione si impegna a saldare il debito (obbligo sanzionato con la responsabilità per danno erariale, a carico del responsabile dell’ufficio competente);
mentre l’art. 4 comma 4 dell’addendum tra M. E. F. e Cassa depositi e prestiti stabiliva: l’importo di ciascuna anticipazione sarà calcolato dalla CDP secondo il criterio di ripartizione e dovrà essere destinato, una volta erogato da CDP, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 35/2013, al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai quali l’ente non possa far fronte per carenza di liquidità, secondo quanto dichiarato dall’Ente locale nella domanda di anticipazione;
che l’art. 7 del D. L. 35/2013 imponeva dall’1.06 al 15.09.2013, l’inserimento sulla piattaforma dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 con dati identificativi del creditore;
e, ancora, che lo stesso D. L. 35/2013 (articolo 6, comma 5) aveva provveduto alla salvaguardia delle posizioni creditorie esistenti alla data del 31 dicembre 2012, disponendo, a tutela del vincolo di destinazione, l’inammissibilità dell’esecuzione forzata;
e, proprio in virtù di tali principi, e a seguito della delibera d’impignorabilità n. 83/15, il G. E. aveva sospeso l’esecuzione a seguito dell’opposizione del Comune di Contursi Terme nella procedura espropriativa presso terzi, iscritta al n. R. G. n. 2651/15;
anche in virtù di ciò, il Tribunale Amministrativo avrebbe in ogni caso dovuto rigettare il ricorso, in quanto il credito per cui si procede era gravato dall’esistenza di un vincolo d’impignorabilità, per la destinazione delle somme a pubbliche finalità.

All’udienza in camera di consiglio del 28 giugno del 2017, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Fermo restando che, in linea generale, non è in discussione che: “Il ricorso oggi disciplinato dall’art. 112 e ss. c. proc. amm. può essere azionato anche per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei confronti della p. a. stessa, emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi” (T. A. R. Roma (Lazio), Sez. II, 15/02/2016, n. 2013), pur tuttavia, nella specie, non può pretermettersi la fondamentale circostanza che la Terza Sezione Civile del Tribunale di Salerno, decidendo – con ordinanza n. 2203/2016 del 7 – 15 giugno 2016 – sul reclamo, proposto da R A, odierna ricorrente innanzi a questo T. A. R., avverso l’ordinanza di sospensione della procedura d’espropriazione presso terzi, emessa in data 2.02.2016, e depositata il 15.02.2016, dal G. E. del Tribunale di Salerno, nell’ambito della procedura esecutiva n. 2651/2015 R. G. E., ha rigettato il reclamo e confermato, pertanto, la sospensione della procedura esecutiva de qua.

Non appare superfluo riportare, testualmente, il provvedimento giurisdizionale in questione:

“RAIOLA ADRIANA, in base all’ordinanza di assegnazione, emessa in data 22.10.2014 nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi n. 8431/2013 nei confronti del debitore esecutato COSTRUIRE SRL e del terzo pignorato Comune di Contursi Terme, procedeva a notificare prima l’atto di precetto nei confronti del Comune di Contursi Terme in data 28.05.2015 e, successivamente, a notificare l’atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato Comune di Contursi Terme in data 9.07.2015 ed ai terzi pignorati in data 7-9.7.2015. Detto atto di pignoramento presso terzi veniva iscritto al n. 2651/2015 R. G. E.

Nell’ambito della procedura espropriativa presso terzi n. 2651/2015 R.G.E, su opposizione all’esecuzione del Comune di Contursi Terme, il G. E., con ordinanza del 2.2.2016, depositata il 15.02.2016, sospendeva la procedura esecutiva per la sussistenza di un vincolo di impignorabilità delle somme depositate presso il tesoriere POSTE ITALIANE spa ex art. 159 d. lgs. 267/00, desumibile dalla delibera della Giunta Comunale n. 83/15 relativa al secondo semestre 2015. In particolare il G. E. osservava che, a fronte del vincolo di impignorabilità eccepito dal Comune di Contursi Terme, il creditore opposto RAIOLA ADRIANA non aveva provato la violazione del criterio dell’ordine cronologico, limitandosi solo a richiedere un ordine di esibizione di documenti da rivolgersi al terzo diretto a dimostrare il mancato rispetto dell'art. 159 TUEL.

In data 1.03.2016 RAIOLA ADRIANA depositava reclamo avverso l’ordinanza di sospensione del 15.02.2016, emessa dal G. E. in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione del Comune di Contursi Terme nella procedura espropriativa presso terzi n. 2651/2015 R.G.E.

Il reclamante chiedeva l’accoglimento del presente reclamo e, quindi, la revoca dell’ordinanza reclamata. In particolare evidenziava che l’ordinanza reclamata non considerava che il titolo azionato era costituito da un’ordinanza di assegnazione e che il Comune era debitor debitoris rispetto al creditore procedente;
che il Comune non poteva opporre alcun vincolo di destinazione delle somme pignorate, atteso che la delibera di impignorabilità n. 83/2015 poteva ritenersi opponibile solo nei confronti dei creditori diretti dell’Ente e non anche nei confronti dell’odierna reclamante.

All’udienza del 7.06.2016 il Tribunale si riservava in ordine alla decisione.

Il reclamo non appare fondato.

Va preliminarmente rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11493/2015, ha chiarito che, quando il terzo pignorato intenda far valere, in tale sua qualità, vizi dell’ordinanza di assegnazione, pronunciata ai sensi dell’art. 553 c. p. c., può esperire quale unico rimedio quello dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c. p. c., perché riferita al processo esecutivo concluso con detta ordinanza.

Tuttavia, va considerato che l’ordinanza di assegnazione è, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato (Cass. n. 3976/03, n. 19363/07;
Cass n. 394/68). Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente, questi assume la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti dall’ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (qual è l’ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato cfr. Cass. 11404/09).

In particolare, il terzo pignorato, che sia assoggettato ad esecuzione, può valersi dell’opposizione all’esecuzione, per opporre al creditore assegnatario falli estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata col precetto (quale ad esempio l’eccesso degli importi per le spese o le competenze che possono essere auto-liquidate nel precetto).

Alla luce dei criteri appena richiamati va evidenziato che, nella fattispecie in esame, l’opposizione all’esecuzione del Comune di Contursi Terme (in qualità di debitore esecutato), presentata nella procedura espropriativa presso terzi n. 2651/2015 R.G.E. si è basata su un fatto sopravvenuto rispetto al titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) emesso in data 26.10.2014, cioè la delibera di impignorabilità n. 83 del 26.06.2015.

Ne consegue che va condiviso il ragionamento del G. E., nell’ordinanza reclamata, che ha ritenuto opponibile al creditore procedente RAIOLA ADRIANA il vincolo di destinazione sulle somme pignorate nella procedura n. 2651/2015 R. G. E., eccepito dal Comune di Contursi Terme in qualità di debitore esecutato, ben potendo l’originario terzo pignorato, una volta assoggettato ad esecuzione, valersi dell’opposizione all’esecuzione, in qualità di debitore esecutato, per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo.

Va, poi, condivisa anche l’argomentazione del G. E. in riferimento all’onere probatorio ricadente sul debitore esecutato circa la violazione dell’ordine cronologico e, quindi, la scelta del G. E. di non impartire alcun ordine di esibizione della documentazione in possesso del debitore esecutato e del terzo attestante il rispetto dell’ordine cronologico nel pagamento delle fatture.

Anche questo Tribunale ritiene che il creditore procedente avrebbe dovuto almeno fornire un principio di prova della violazione dell’ordine cronologico da parte del Comune mediante l’allegazione di specifici pagamenti nel periodo di interesse, invece si è limitato a richiedere un ordine di esibizione nei confronti del Comune, facendo ricadere completamente su quest’ultimo l’onere probatorio.

Solo a fronte di specifiche allegazioni da parte del creditore procedente si sarebbe dovuto considerare onerato il Comune, in virtù del principio di vicinanza della prova, a documentare, per l’operatività del vincolo di impignorabilità, che i pagamenti indicati dal creditore procedente erano stati eseguiti per servizi indispensabili vincolati con la delibera di G. M., oppure a provare la corrispondenza cronologica dell’emissione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati all’ordine di presentazione delle fatture per il pagamento ovvero, nei casi in cui non era prescritta fattura, all’ordine delle deliberazioni degli impegni di spesa (vedi Cassazione Civile, 16 settembre 2008 n. 23727).

In mancanza, dunque, di un principio di prova della violazione dell’ordine cronologico da parte del creditore procedente, il G. E. ha correttamente disatteso la richiesta di emissione di un ordine di esibizione nei confronti del Comune.

Per quanto esposto va dunque rigettato il reclamo proposto.

Quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese ai sensi dell'art. 92 co. 2 c. p. c. in considerazione della mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione giuridica trattata e della particolarità della vicenda in contestazione in cui il creditore, pur essendo assegnatario di un credito da vantare nei confronti del Comune esecutato, è poi soccombente per un sopravvenuto vincolo di impignorabilità temporaneo che risponde a finalità di ordine pubblico”.

Tale essendo il contenuto dell’ordinanza del Giudice Civile, rileva il Tribunale come la ricorrente non possa, chiedendo al G. A. l’ottemperanza del Comune al titolo esecutivo, rappresentato dall’ordinanza di assegnazione di somme, ex art. 553 c. p. c., tentare sostanzialmente di porre nel nulla l’ordinanza di sospensione della procedura di espropriazione presso terzi, pronunziata dal G. E. sul presupposto del vincolo d’impignorabilità, apposto con la delibera n. 83/2015, ordinanza confermata in sede di reclamo, esperito da R A, mercè la citata pronunzia della Terza Sezione Civile del Tribunale di Salerno.

Perché, in sostanza, quel che parte ricorrente, di fatto, cerca d’ottenere, con l’agire in ottemperanza innanzi a questo T. A. R., è la pronuncia di una sentenza che, sostanzialmente aggirando la sospensione della procedura d’espropriazione presso terzi, azionata in sede civile, le consenta, per altra via, di pervenire alla soddisfazione del proprio credito, nei confronti del debitore Costruire s. r. l., per mezzo del pagamento delle somme, di cui lo stesso era creditore, nei confronti del terzo esecutato, Comune di Contursi Terme, e delle quali è stata pronunziata l’assegnazione in suo favore.

Ma, in tal modo, l’azione oggi esercitata finirebbe per costituire una surrettizia – e non consentita – forma d’impugnazione dell’ordinanza del Giudice Civile, nella misura in cui potrebbe essere, in ultima analisi e per l’ipotesi del suo accoglimento, posta nel nulla la sospensione dell’espropriazione, ivi decretata.

In definitiva, va accolta la deduzione difensiva del Comune di Contursi Terme, circa l’assenza di definitività, allo stato, dell’ordinanza di assegnazione di somme di cui si discute, a cagione della sospensione dell’espropriazione presso terzi, sancita in sede civile (sulla base, oltre tutto, di argomenti difensivi, che sono stati ritualmente riproposti in questo giudizio);
e ciò vale tanto più, se si considera che, secondo la S. C.: “L’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c. p. c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell’esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell’ambito del processo esecutivo” (Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2009, n. 11404), affermazione che non pare, al Collegio, porsi in contrasto rispetto a quanto sopra osservato, circa la portata decisoria dell’ordinanza di assegnazione di somme, ex art. 553 c. p. c., che la rende eseguibile innanzi al G. A. mediante il giudizio, disciplinato dagli artt. 112 e ss. c. p. a.: ciò in quanto si tratta di una portata decisoria, che va correttamente intesa, nei precipui termini, ricavabili dalla citata pronunzia della S. C.

Quanto, poi, all’osservazione di parte ricorrente, secondo cui l’ottemperanda ordinanza d’assegnazione di somme, ex art. 553 c. p. c., sarebbe divenuta definitiva per mancato esperimento del rimedio del reclamo, si ricordi che, secondo quanto stabilito nell’ordinanza della III Sezione Civile del Tribunale di Salerno, di cui sopra, quando il terzo pignorato intenda far valere, in tale sua qualità, vizi dell’ordinanza di assegnazione, pronunciata ai sensi dell’art. 553 c. p. c., può esperire quale unico rimedio quello dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c. p. c., perché riferita al processo esecutivo concluso con detta ordinanza, e che lo stesso ben può “una volta assoggettato ad esecuzione, valersi dell’opposizione all’esecuzione, in qualità di debitore esecutato, per opporre al creditore assegnatario fatti estintivi od impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ”.

In definitiva, per le ragioni sopra riferite, il ricorso per ottemperanza non può essere accolto.

Sussistono, per la complessità e la novità delle questioni decise, eccezionali motivi per compensare, tra la parti, spese e competenze di lite.

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