TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-11-08, n. 202100902

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-11-08, n. 202100902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100902
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2021

N. 00902/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del diniego alla domanda ex art. 89 DPR 396/2000 di aggiunta del cognome materno al cognome paterno per la figlia minore, assunto con provvedimento della Prefettura di Bologna, Area II, protocollo uscita n. -OMISSIS-, fasc. n. 12041/2020, del 12 Febbraio 2021, notificato il 19 Febbraio 2021.

- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento comunque presupposto, connesso o conseguente, anche non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con il ricorso in esame la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 12 febbraio 2021 con cui il Prefetto di Bologna ha respinto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 396/2000 di modifica del cognome della figlia minore -OMISSIS- mediante aggiunta del cognome materno.

A motivazione del suindicato diniego il Prefetto ha indicato la mancanza del consenso paterno, potendosene prescindere solo in caso di perdita della potestà genitoriale oppure (richiamandosi a circolare del Ministero dell’Interno del 12 novembre 2008) per “peculiari circostanze familiari” nella fattispecie ritenute insussistenti, pur a fronte del rappresentato affido esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. ottenuto dalla ricorrente con ordinanza del Tribunale civile di Bologna il 14 luglio 2020.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto motivi così riassumibili:

I)DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E COMUNQUE ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE: le peculiari circostanze familiari indicate nel provvedimento impugnato sarebbero, diversamente da quanto argomentato dal Prefetto, pienamente sussistenti in relazione all’ affido esclusivo rafforzato ex 337 quater c.c. ottenuto dalla madre, la quale è chiamata ad assumere tutte le decisioni più importanti comprese quelle in materia di salute.

II) DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE E INOSSERVANZA DI CIRCOLARI: sarebbe del tutto illogica la motivazione data dall’Amministrazione nella parte ove afferma di non poter valutare le rappresentate circostanze familiari.

III) DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA: il diniego gravato sarebbe del tutto privo di motivazione non indicando nemmeno l’interesse pubblico ostativo all’accoglimento dell’istanza.

IV) DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO: la pretesa di utilizzo di entrambi i cognomi e non solo di quello paterno sarebbe un vero e proprio diritto soggettivo e non una mera scelta genitoriale, come si ricaverebbe dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent.n. 286/2016);
sarebbe inoltre pendente questione di legittimità costituzionale anche nei confronti dell’art. 262 c. 1, c.c. retaggio di una concezione patriarcale della famiglia.

Si è costituita la Prefettura di Bologna eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ ex adverso ” dedotti, in sintesi poiché in caso di contrasto tra i genitori aventi la potestà genitoriale su questioni di particolare importanza sarebbe prerogativa del giudice ordinario risolvere ogni contrasto, a norma dell’art. 316 c.c. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della circolare ministeriale del 12 novembre 2008 quale atto asseritamente presupposto del diniego prefettizio gravato. Ad avviso della difesa erariale la ricorrente non avrebbe fornito elementi idonei a comprovare il pregiudizio alla minore derivante dalla mancata modifica del cognome, risultando invece l’unico pregiudizio quello derivante dal forte grado di conflittualità tra gli ex coniugi.

Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021 con ordinanza n. 198/2021 la domanda incidentale cautelare è stata accolta, ai sensi dell’art. 55 c. 10 c.p.a., mediante sollecita discussione nel merito, fissato all’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021.

In vista della discussione nel merito parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione (tra cui relazione dei servizi sociali del Comune di Bologna) insistendo per l’accoglimento del gravame.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2021, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Prefetto di Bologna ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente quale madre della minore -OMISSIS- volta all’aggiunta del cognome materno a quello paterno, stante la mancanza del consenso dell’altro genitore.

Viene contestato nel ricorso, in buona sostanza, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’apparato motivazionale nella parte in cui in particolare l’Amministrazione non ha ritenuto apprezzabili quali “peculiari circostanze familiari” l’affido esclusivo rafforzato ai sensi dell’art. 337 quater c.c. ottenuto dalla ricorrente.

2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.- In punto di fatto va evidenziato come a motivo dell’istanza di aggiunta del cognome materno vi sia una situazione di forte conflittualità tra la ricorrente e l’ex coniuge in merito all’educazione e alla cura della figlia minore, come testimoniato dalle varie relazioni dei servizi sociali depositate in giudizio.

Con ordinanza del 14 luglio 2020 il Tribunale di Bologna - incidentalmente al giudizio di divorzio - ha disposto in favore della ricorrente l’affido esclusivo rafforzato, ai sensi dell’art. 337 quater c.c., in ragione anche della dimostrata incapacità del padre di assumere decisioni nell’interesse della figlia.

4.- Secondo la richiamata norma infatti “I]. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. [II]. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. [III]. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”

Trattasi di misura che non ha come presupposto lo stato di conflittualità tra i coniugi bensì l’assoluta inadeguatezza genitoriale di uno di essi, pur conservando il genitore non affidatario il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli (Tribunale La Spezia, 10 agosto 2020, n. 392).

Ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. 396/2000 “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché' ridicolo o vergognoso o perché' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi