TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-01-31, n. 201800267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-01-31, n. 201800267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800267
Data del deposito : 31 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2018

N. 00267/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- R.C.L. 99 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R P ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1, presso lo studio dell’Avv. F Z;



contro

- il Comune di Oggiono, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. R A ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Torino n. 2;



nei confronti di

- A S, rappresentato e difeso dagli Avv.ti C S e M S ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Hoepli n. 3;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell’atto adottato dal Comune di Oggiono, prot. n. 18455/06.03/03.2012, del 13 dicembre 2012, notificato in data 19 dicembre 2012;

- e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- dell’ordinanza n. 172, prot. 1388, del 9 agosto 2013 del Comune di Oggiono;

- e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oggiono e di A S;

Vista l’ordinanza n. 391/2013 con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Vista l’ordinanza n. 24/2014 con cui si è preso atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 31 ottobre 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 15 febbraio 2013 e depositato il 14 marzo successivo, la società ricorrente ha impugnato l’atto del Comune di Oggiono con cui sono stati annullati gli effetti della denuncia di inizio attività n. 139/08 del 10 dicembre 2008 e della successiva denuncia di inizio attività in variante n. 139/08N AR del 10 dicembre 2010, prot. 18424 e della segnalazione certificata di inizio attività n. 139/08NAR 2 del 16 giugno 2011, nonché della denuncia di inizio attività n. 22/2012 del 23 febbraio 2012, tutte relative alle opere di costruzione dei manufatti (box e immondezzaio) realizzate dalla stessa ricorrente, quale proprietaria del terreno sito in Oggiono, in Via Mognago, di cui ai mappali nn. 5676, 5677, 5680, posti a confine con il mappale n. 600 di proprietà del sig. A S. Nel provvedimento di annullamento il Comune ha rilevato che i box realizzati a confine (con punto di altezza massima di 2,5 metri) non rispettano le N.T.A. relativamente alla zona H3, per le zone interne all’area P.A.I., giacché il rischio di esondazione del torrente Gandaloglio impone la quota minima di estradosso dei solai a piano terra a m 268 s.l.m., con una tolleranza di 50 cm sulla quota di massimo livello di esondazione; tuttavia il piano di calpestio dei box è situato a quota 266,82 m. Tale provvedimento è stato emesso sulla scorta della sentenza di questo Tribunale n. 1544 del 1° giugno 2012, che ha imposto all’Amministrazione di provvedere in ordine alla diffida presentata dal sig. S A in data 18 ottobre 2011 e relativa proprio al mancato rispetto della quota di edificazione dei box.

Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento di annullamento degli effetti delle d.i.a. presentate, la ricorrente lo ha impugnato, eccependo l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento rispetto alle finalità perseguite e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Oggiono e A S, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 391/2013 è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 novembre 2013 e depositato il 16 dicembre successivo, la società ricorrente ha altresì impugnato l’ordinanza n. 172, prot. 1388, del 9 agosto 2013 del Comune di Oggiono, con la quale è stata disposta la demolizione delle opere di cui ai manufatti costituiti dai box e immondezzaio siti sui mappali 5677-5680 CC Oggiono NCT confinanti con il mappale 600 CC Oggiono e la restituzione in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento rispetto alle finalità perseguite, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria, il difetto di istruttoria e la violazione del principio

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