TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-04, n. 201501548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2015-06-04, n. 201501548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501548
Data del deposito : 4 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02704/2014 REG.RIC.

N. 01548/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02704/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2704 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Olearia Jonica - Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M S, G A, F C, L P, con domicilio eletto presso G A in Catania, Via Vagliasindi, 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Equitalia Centro Spa Agente della Riscossione per la Provincia di Teramo;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale,

-del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15-7-2014, prot. n° 3058, successivamente comunicato, con il quale è stata disposta la revoca totale ed il recupero delle agevolazioni concesse con D.D. n. 136024 del 20-12-2004;

-per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, n° 17599 del 22 maggio 2012;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

della cartella di pagamento n 108 2015 000000 187 30, notificata il 5/2/15 e del ruolo n.2015/000352 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata disposta la revoca totale ed il recupero delle agevolazioni concesse con D.D. n. 136024 del 20-12-2004.

Con ordinanza n. 42 del 16.01.2015, questa Sezione, pur prospettando dubbi sulla giurisdizione, ha accolto l’istanza cautelare.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la conseguente cartella di pagamento emessa da Equitalia.

Alla pubblica udienza del 30.04.2015 la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, pur trattandosi di revoca di contributo concesso ai sensi del D.L. 22/10/1992 n. 415, convertito in L. 19 dicembre 1992 n. 488.

Dopo il D.M. del 03.07.2000, di approvazione del testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della citata L. 488/92, con D.M. 20/10/1995 n. 527 è stato poi approvato il “regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”.

Agli artt. 6 e 7, tale ultimo D.M. disciplina l’erogazione dei contributi previsti, distinguendo una fase di concessione “provvisoria” dalla concessione “definitiva”, mentre all’art. 8 viene disciplinata la “revoca delle agevolazioni”, per una serie di ipotesi espressamente previste.

Il Collegio è ben consapevole che, pronunciandosi sulla suddetta normativa, con sentenza n. 17 del 29.07.2013 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sostenuto che “la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal d.l. n. 415/1992, n. 415, conv. in l. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati;
e ciò, ancorché il finanziamento medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma dell’art. 6, comma 7, d.m. n. 527/1995”.

Tuttavia, il Collegio ritiene che la fase della concessione debba essere distinta da quella della revoca, e che il fatto che la concessione avvenga sulla base di valutazioni certamente discrezionali, come è per i contributi de quibus, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a tale fase, non comporta automaticamente la medesima giurisdizione del giudice amministrativo anche su tutti i casi di revoca;
perché tale giurisdizione si avrà solo quando la revoca venga disposta sulla base di fatti o elementi che hanno a che fare con l’originaria verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l’erogazione (ad esempio, la scoperta, dopo la concessione provvisoria, che il contributo era stato ottenuto tramite documenti falsi), o con sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o con una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e non anche per circostanze che denotano, più semplicemente, l’inadempimento agli obblighi assunti dal destinatario del contributo, sulle cui relative controversie la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario.

In quest’ottica, la circostanza che la normativa di riferimento abbia distinto una concessione “provvisoria” dalla concessione “definitiva”, e che la revoca possa avvenire nel periodo intercorrente tra l’una e l’altra, risulta irrilevante, alla luce del fatto che è lo stesso D.M. citato a prevedere all’art. 10, relativo alla “concessione definitiva delle agevolazioni”, che sulla base degli accertamenti e della relazione finale previsti, il Ministero “provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni”.

E tale revoca avverrà con riferimento alle ipotesi tipizzate all’art. 8, per alcune delle quali – come ad esempio l’aver distolto, “in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”, oppure il non aver ultimato “il programma…entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima” – per il tipo di determinatezza delle relative fattispecie certamente all’Amministrazione non residua alcun potere discrezionale sulla base del quale decidere se procedere o meno alla revoca del contributo già concesso in via provvisoria.

Ed è per tali ragioni che l’Organo regolatore della giurisdizione ha precisato, proprio con riferimento ai contributi in esame, che laddove si tratti di revoca (o riduzione), “in rapporto a spese non ammissibili”, trattasi di fattispecie “che si esprimono, dunque, in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente” (cfr. Cass. Civ., sez. un., 10/07/2006 n. 15618).

Nel caso in esame, la revoca è stata disposta, tra l’altro, perché il legale rappresentante della società ricorrente avrebbe rendicontato alla banca concessionaria “costi relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti, per esborsi mai sostenuti o nettamente superiori al reale valore di quelli effettivamente affrontati”, nonché avere falsamente attestato l’inerenza di alcune spese all’iniziativa finanziata.

Ma è evidente che a fronte di siffatte contestazioni, non può che valere il tradizionale criterio solitamente utilizzato per stabilire la giurisdizione competente, e cioè che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla revoca di una pubblica sovvenzione, qualora la revoca sia stata disposta per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento concessorio nella fase esecutiva del rapporto, in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione del contributo (cfr. Cass. Civ., sez. un., 11/07/2014 n. 15941, proprio su un caso di contributo erogato a norma della L. n. 488/92, e relativo, in particolare, all’obbligo di rispettare le norme sul lavoro).

Da tutte le considerazioni espresse, consegue che sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, per difetto di giurisdizione.

In considerazione dei contrasti sorti anche in giurisprudenza sulla materia in esame, le spese possono essere compensate.

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