TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202200122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202200122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200122
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 00122/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 46 del 2022, proposto da
M B, rappresentata e difesa dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5 presso lo studio del predetto avvocato L;



contro

Comune di Primiero - San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



nei confronti

Iniziative Turistiche di Tavernaro Luigi & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , e L T, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna, n. 8 presso lo studio del predetto avvocato Bonazza;



per l’annullamento

- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza alla società Iniziative Turistiche n. 103/2021 di data 20.12.2021 avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale destinato a residenza ordinaria e garage interrato con spostamento canale interrato sulla p.ed. 304, 209, 220, 312 e p.f. 38/20 C.C. Fiera di Primiero;

- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza a L T n. 102/21 dd. 16.12.2021 avente ad oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato plurifamiliare individuato come edificio B sulla p.ed. 304, 209, 220, 312 e p.f. 38/20 Viale Monte Grappa C.C. Fiera di Primiero

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compresa la delibera della Giunta Comunale n.134 dd. 31.05.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Primiero - San Martino di Castrozza;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dei controinteressati Iniziative Turistiche di Tavernaro Luigi & C. S.a.s. e L T;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la ricorrente l’avvocato A L, per il Comune di Primiero - San Martino di Castrozza l’avvocato dello Stato Davide Volpe e per i controinteressati l’avvocato Flavio Maria Bonazza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. La signora M B, odierna ricorrente, è comproprietaria unitamente ai 3 fratelli, nel centro abitato di Fiera di Primiero del fabbricato a destinazione residenziale composto da 4 alloggi contraddistinto dalla p.ed. 210 C.C. Fiera di Primiero. Tale particella risulta latistante la p.f.38/20, quest’ultima identificante un canale interrato e confinante con la p.ed 312 e la p.ed 304.

2. Nell’area che comprende le particelle edificiali 304, 209, 220 e 312 nonché la p.f. 38/20, Iniziative Turistiche di Tavernaro Luigi & C. S.a.s. (di seguito Iniziative Turistiche) e il signor L T, odierni controinteressati, hanno progettato un intervento di riqualificazione per migliorare le caratteristiche architettoniche, costruttive e prestazionali degli obsoleti edifici ivi esistenti beneficiando degli incentivi previsti dall’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. Nell’area erano, infatti, presenti tre edifici in sede di progettazione identificati quali A, B e C e corrispondenti, rispettivamente, alle pp.eedd. 312, 220 e 209 C.C. Fiera di Primiero. L’intervento ha previsto, altresì, la costruzione di un corpo interrato alle pp.eedd. 304, 209, 220 e 312 da destinare a garage, nel quale sono stati individuati i posti macchina necessari a soddisfare gli standard urbanistici degli edifici A, B e C, nonché ad insediare 23 posti auto a servizio del complesso alberghiero di proprietà di Iniziative Turistiche.

3. Iniziative Turistiche è infatti proprietaria di un esercizio alberghiero denominato Hotel Mirabello, dotato di 50 stanze e che insiste sulla p.ed. 91/1 C.C. Fiera, nonché di una superficie pertinenziale, identificata a sua volta con la p.f. 38/21, adibita a parcheggio e costituita da 26 posti auto destinati peraltro a breve a ridursi a 18 posti in conseguenza di un procedimento di espropriazione promosso per la realizzazione di un marciapiede. Il regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, quanto ad un esercizio pubblico avente la capacità ricettiva dell’albergo di Iniziative Turistiche, prescrive la dotazione di un numero di 50 posti auto. Con riferimento in particolare alla parte del progetto presentato relativa al garage interrato, la società Iniziative Turistiche ha ottenuto, nella sua qualità di proprietaria dell’Hotel Mirabello, la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica in relazione alla riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell’ospite (cfr. determinazione dirigenziale n. 412 del 6 luglio 2021). Al fine della liquidazione del cospicuo contributo anzidetto i lavori di esecuzione del garage devono essere ultimati entro il 30 giugno 2022.

4. I permessi di costruire rilasciati dal Comune di Primiero - San Martino di Castrozza relativamente alla riqualificazione del comparto corrispondente alle particelle edificiali 304, 209, 220 e 312 nonché alla p.f. 38/20 e alla realizzazione del garage interrato recano il n. 102, emesso a beneficio del signor L T il 16 dicembre 2021 e il n. 103, emesso a sua volta nei confronti della Società Iniziative Turistiche il 20 dicembre 2021. La signora B, in relazione ai profili di illegittimità che asseritamente inficerebbero i due permessi di costruire anzidetti con il ricorso in esame, di per sé privo di qualsivoglia esplicitazione circa il suo sotteso interesse ad agire, ne ha chiesto l’annullamento rivolgendo distinte censure nei confronti di tali due provvedimenti.

Quanto al permesso di costruire n. 102 del 2021

I. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge art. 7 bis e art. 8 dell’allegato 2 alla delibera della Giunta provinciale 2023/2010, carenza di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

Il permesso di costruire n. 102 del 2021 prevede la demolizione del fabbricato contraddistinto negli elaborati progettuali dalla lettera B e la sua ricostruzione in posizione traslata rispetto al sedime originario. Secondo la deliberazione della Giunta provinciale in materia di distanze solo se eseguita sul sedime originario la ricostruzione può avvenire nel rispetto delle disposizioni distanziometriche originarie. Nel caso di specie, ove per l’appunto il sedime non è rispettato, il nuovo edificio viene ricostruito a m 6,87 rispetto al fabbricato denominato edificio C. Peraltro, le disposizioni per le nuove costruzioni prevedono una distanza di 10 m tra fabbricati e una distanza di 5 m dai confini. La ricostruzione non rispetta nemmeno la distanza dai confini rispetto alla p.ed. 209, essendo prevista una distanza di 4 m.

II. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (ancora violazione degli artt. 3 e 5 dell’allegato 2 della delibera della Giunta provinciale 2023).

Il nuovo edificio A che è previsto sia realizzato sulla p.ed. 312 (e che forma oggetto del permesso di costruire n. 103 del 2021) risulta in parte previsto ad una distanza di circa m 1,50 rispetto al ricostruendo edificio B, non sussistendo ivi la distanza di m 10 prevista dalle disposizioni per le nuove costruzioni.

III. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 norme attuazione del PRG) difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

Secondo l’art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune la realizzazione di un fabbricato “ comporta un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei relativi indici di superficie utile netta di copertura ”. Il progettista non ha peraltro effettuato alcuna verifica circa tale vincolo sulla scorta degli indici edilizi vigenti all’epoca in cui vennero ad essere realizzati i fabbricati ad oggi esistenti.

Quanto al permesso di costruire n. 103 del 2021

IV. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (artt. 3 e 5 e 8 dell’allegato 2 alla delibera della Giunta provinciale 2023/2010), difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

Anche rispetto al permesso di costruire n. 103 del 2021 valgono le medesime censure esposte nel motivo II con riferimento al permesso di costruire n. 102 del 2021

V. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 della delibera della Giunta provinciale 909/95 e s.m.) e art. 55 norme attuazione PRG, violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (artt. 98 e 99 della LP 15/15) e violazione dell’art. 60 comma 4 septies della LP 15/15).

Il parcheggio interrato viene realizzato in fasce di rispetto stradale. Infatti queste ultime comportano l’inedificabilità anche sotto il livello naturale del terreno benché siano comunque consentiti la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, nonché la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale solo nel caso di opere pubbliche di interesse pubblico seguendo le procedure previste per il rilascio del permesso di costruire in deroga. Quindi nel caso di specie, riguardante un albergo che si configura quale fabbricato di interesse pubblico, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto esprimersi in ordine alla possibilità di accordare la chiesta deroga.

VI. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 della delibera della Giunta provinciale in materia di fasce di rispetto stradale), violazione dell’art. 60 della LP 15/15, violazione degli artt. 13 e seguenti del Regolamento Urbanistico Provinciale anche in relazione alla tabella A di cui all’art. 13 del Regolamento, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

La relazione illustrativa del permesso di costruire è priva di qualsiasi riferimento alla tematica degli standard ; in particolare, non viene indicato quale sia il fabbisogno di parcheggi previsto per l’esercizio alberghiero al cui servizio si vorrebbero realizzare i posti auto. Inoltre non è stata dimostrata l’oggettiva impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi all’interno del lotto oggetto dell’intervento, come per contro previsto dall’art. 15 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

VII. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 della delibera della Giunta provinciale in materia di fascie di rispetto stradale n.909/95 e s.m.), erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

La Giunta comunale di Primiero – San Martino di Castrozza con deliberazione n. 134 di data 31 maggio 2021 ha autorizzato la realizzazione di micropali in allineamento all’immobile p.ed. 91/3 e agli immobili 209, 222 CC Fiera di Primiero. Non risultano tuttavia espresse le ragioni dell’autorizzazione all’allineamento – con il quale è stato superato il vincolo di inedificabilità che caratterizza le fasce di rispetto stradale - con la p.ed. 91/3 che si colloca a oltre 100 m di distanza rispetto all’area oggetto di intervento. Inoltre l’allineamento in questione è stato previsto rispetto ad un unico edificio.

VIII. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 norme attuazione del PRG) difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere

Anche rispetto al permesso di costruire n. 103 del 2021 valgono le censure esposte nel motivo III con riferimento al permesso di costruire n. 102 del 2021.

IX. Violazione dell’articolo 16 delle norme di attuazione del piano latore generale violazione dell’articolo 18 delle norme di attuazione della carta di sintesi della pericolosità, erroneità nei presupposti difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere

La perizia geologica allegata al titolo abilitativo si basa su sondaggi effettuati a 50 m di distanza dall’area oggetto di intervento: distanza, questa, da reputarsi del tutto incongrua rispetto alle esigenze di verifica della compatibilità del progetto con le caratteristiche del terreno destinato alla nuova edificazione.

Il ricorso si conclude con la formulazione dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

5. Il Comune di Primiero – San Martino di Castrozza, costituitosi in giudizio con memoria dell’1 aprile 2022 per resistere al gravame, ne ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, considerato che la ricorrente meramente asserisce che i titoli abilitativi sarebbero illegittimi ma senz’altro aggiungere con riferimento allo specifico pregiudizio che avrebbe subito. La difesa del Comune ha richiamato in tal senso la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2021, n. 22, rilevando che il requisito della vicinitas conferisce solo la legittimazione attiva ma non soddisfa tutte le altre condizioni dell’azione. Quanto al merito, la difesa dell’Amministrazione ha puntualmente confutato la fondatezza di tutte le sopra viste censure.

6. Con memoria del 4 aprile 2022 anche i controinteressati hanno preliminarmente sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, e ciò sempre con riguardo all’anzidetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria, nonché dei motivi di censura indicati, i quali comunque non ridonderebbero in danno delle prerogative dominicali della comproprietaria della p.ed. 210 C.C. Fiera. I

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