TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202200122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202200122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200122
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 00122/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 46 del 2022, proposto da
M B, rappresentata e difesa dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5 presso lo studio del predetto avvocato L;

contro

Comune di Primiero - San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

Iniziative Turistiche di Tavernaro Luigi &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , e L T, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna, n. 8 presso lo studio del predetto avvocato Bonazza;

per l’annullamento

- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza alla società Iniziative Turistiche n. 103/2021 di data 20.12.2021 avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale destinato a residenza ordinaria e garage interrato con spostamento canale interrato sulla p.ed. 304, 209, 220, 312 e p.f. 38/20 C.C. Fiera di Primiero;

- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza a L T n. 102/21 dd. 16.12.2021 avente ad oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricato plurifamiliare individuato come edificio B sulla p.ed. 304, 209, 220, 312 e p.f. 38/20 Viale Monte Grappa C.C. Fiera di Primiero

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compresa la delibera della Giunta Comunale n.134 dd. 31.05.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Primiero - San Martino di Castrozza;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dei controinteressati Iniziative Turistiche di Tavernaro Luigi &
C. S.a.s. e L T;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la ricorrente l’avvocato A L, per il Comune di Primiero - San Martino di Castrozza l’avvocato dello Stato Davide Volpe e per i controinteressati l’avvocato Flavio Maria Bonazza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La signora M B, odierna ricorrente, è comproprietaria unitamente ai 3 fratelli, nel centro abitato di Fiera di Primiero del fabbricato a destinazione residenziale composto da 4 alloggi contraddistinto dalla p.ed. 210 C.C. Fiera di Primiero. Tale particella risulta latistante la p.f.38/20, quest’ultima identificante un canale interrato e confinante con la p.ed 312 e la p.ed 304.

2. Nell’area che comprende le particelle edificiali 304, 209, 220 e 312 nonché la p.f. 38/20, Iniziative Turistiche di Tavernaro Luigi &
C. S.a.s. (di seguito Iniziative Turistiche) e il signor L T, odierni controinteressati, hanno progettato un intervento di riqualificazione per migliorare le caratteristiche architettoniche, costruttive e prestazionali degli obsoleti edifici ivi esistenti beneficiando degli incentivi previsti dall’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77. Nell’area erano, infatti, presenti tre edifici in sede di progettazione identificati quali A, B e C e corrispondenti, rispettivamente, alle pp.eedd. 312, 220 e 209 C.C. Fiera di Primiero. L’intervento ha previsto, altresì, la costruzione di un corpo interrato alle pp.eedd. 304, 209, 220 e 312 da destinare a garage, nel quale sono stati individuati i posti macchina necessari a soddisfare gli standard urbanistici degli edifici A, B e C, nonché ad insediare 23 posti auto a servizio del complesso alberghiero di proprietà di Iniziative Turistiche.

3. Iniziative Turistiche è infatti proprietaria di un esercizio alberghiero denominato Hotel Mirabello, dotato di 50 stanze e che insiste sulla p.ed. 91/1 C.C. Fiera, nonché di una superficie pertinenziale, identificata a sua volta con la p.f. 38/21, adibita a parcheggio e costituita da 26 posti auto destinati peraltro a breve a ridursi a 18 posti in conseguenza di un procedimento di espropriazione promosso per la realizzazione di un marciapiede. Il regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, quanto ad un esercizio pubblico avente la capacità ricettiva dell’albergo di Iniziative Turistiche, prescrive la dotazione di un numero di 50 posti auto. Con riferimento in particolare alla parte del progetto presentato relativa al garage interrato, la società Iniziative Turistiche ha ottenuto, nella sua qualità di proprietaria dell’Hotel Mirabello, la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica in relazione alla riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell’ospite (cfr. determinazione dirigenziale n. 412 del 6 luglio 2021). Al fine della liquidazione del cospicuo contributo anzidetto i lavori di esecuzione del garage devono essere ultimati entro il 30 giugno 2022.

4. I permessi di costruire rilasciati dal Comune di Primiero - San Martino di Castrozza relativamente alla riqualificazione del comparto corrispondente alle particelle edificiali 304, 209, 220 e 312 nonché alla p.f. 38/20 e alla realizzazione del garage interrato recano il n. 102, emesso a beneficio del signor L T il 16 dicembre 2021 e il n. 103, emesso a sua volta nei confronti della Società Iniziative Turistiche il 20 dicembre 2021. La signora B, in relazione ai profili di illegittimità che asseritamente inficerebbero i due permessi di costruire anzidetti con il ricorso in esame, di per sé privo di qualsivoglia esplicitazione circa il suo sotteso interesse ad agire, ne ha chiesto l’annullamento rivolgendo distinte censure nei confronti di tali due provvedimenti.

Quanto al permesso di costruire n. 102 del 2021

I. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge art. 7 bis e art. 8 dell’allegato 2 alla delibera della Giunta provinciale 2023/2010, carenza di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

Il permesso di costruire n. 102 del 2021 prevede la demolizione del fabbricato contraddistinto negli elaborati progettuali dalla lettera B e la sua ricostruzione in posizione traslata rispetto al sedime originario. Secondo la deliberazione della Giunta provinciale in materia di distanze solo se eseguita sul sedime originario la ricostruzione può avvenire nel rispetto delle disposizioni distanziometriche originarie. Nel caso di specie, ove per l’appunto il sedime non è rispettato, il nuovo edificio viene ricostruito a m 6,87 rispetto al fabbricato denominato edificio C. Peraltro, le disposizioni per le nuove costruzioni prevedono una distanza di 10 m tra fabbricati e una distanza di 5 m dai confini. La ricostruzione non rispetta nemmeno la distanza dai confini rispetto alla p.ed. 209, essendo prevista una distanza di 4 m.

II. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (ancora violazione degli artt. 3 e 5 dell’allegato 2 della delibera della Giunta provinciale 2023).

Il nuovo edificio A che è previsto sia realizzato sulla p.ed. 312 (e che forma oggetto del permesso di costruire n. 103 del 2021) risulta in parte previsto ad una distanza di circa m 1,50 rispetto al ricostruendo edificio B, non sussistendo ivi la distanza di m 10 prevista dalle disposizioni per le nuove costruzioni.

III. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 norme attuazione del PRG) difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

Secondo l’art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune la realizzazione di un fabbricato “ comporta un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei relativi indici di superficie utile netta di copertura ”. Il progettista non ha peraltro effettuato alcuna verifica circa tale vincolo sulla scorta degli indici edilizi vigenti all’epoca in cui vennero ad essere realizzati i fabbricati ad oggi esistenti.

Quanto al permesso di costruire n. 103 del 2021

IV. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (artt. 3 e 5 e 8 dell’allegato 2 alla delibera della Giunta provinciale 2023/2010), difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

Anche rispetto al permesso di costruire n. 103 del 2021 valgono le medesime censure esposte nel motivo II con riferimento al permesso di costruire n. 102 del 2021

V. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 della delibera della Giunta provinciale 909/95 e s.m.) e art. 55 norme attuazione PRG, violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (artt. 98 e 99 della LP 15/15) e violazione dell’art. 60 comma 4 septies della LP 15/15).

Il parcheggio interrato viene realizzato in fasce di rispetto stradale. Infatti queste ultime comportano l’inedificabilità anche sotto il livello naturale del terreno benché siano comunque consentiti la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, nonché la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale solo nel caso di opere pubbliche di interesse pubblico seguendo le procedure previste per il rilascio del permesso di costruire in deroga. Quindi nel caso di specie, riguardante un albergo che si configura quale fabbricato di interesse pubblico, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto esprimersi in ordine alla possibilità di accordare la chiesta deroga.

VI. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 della delibera della Giunta provinciale in materia di fasce di rispetto stradale), violazione dell’art. 60 della LP 15/15, violazione degli artt. 13 e seguenti del Regolamento Urbanistico Provinciale anche in relazione alla tabella A di cui all’art. 13 del Regolamento, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

La relazione illustrativa del permesso di costruire è priva di qualsiasi riferimento alla tematica degli standard ;
in particolare, non viene indicato quale sia il fabbisogno di parcheggi previsto per l’esercizio alberghiero al cui servizio si vorrebbero realizzare i posti auto. Inoltre non è stata dimostrata l’oggettiva impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi all’interno del lotto oggetto dell’intervento, come per contro previsto dall’art. 15 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

VII. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 della delibera della Giunta provinciale in materia di fascie di rispetto stradale n.909/95 e s.m.), erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere.

La Giunta comunale di Primiero – San Martino di Castrozza con deliberazione n. 134 di data 31 maggio 2021 ha autorizzato la realizzazione di micropali in allineamento all’immobile p.ed. 91/3 e agli immobili 209, 222 CC Fiera di Primiero. Non risultano tuttavia espresse le ragioni dell’autorizzazione all’allineamento – con il quale è stato superato il vincolo di inedificabilità che caratterizza le fasce di rispetto stradale - con la p.ed. 91/3 che si colloca a oltre 100 m di distanza rispetto all’area oggetto di intervento. Inoltre l’allineamento in questione è stato previsto rispetto ad un unico edificio.

VIII. Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 6 norme attuazione del PRG) difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere

Anche rispetto al permesso di costruire n. 103 del 2021 valgono le censure esposte nel motivo III con riferimento al permesso di costruire n. 102 del 2021.

IX. Violazione dell’articolo 16 delle norme di attuazione del piano latore generale violazione dell’articolo 18 delle norme di attuazione della carta di sintesi della pericolosità, erroneità nei presupposti difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere

La perizia geologica allegata al titolo abilitativo si basa su sondaggi effettuati a 50 m di distanza dall’area oggetto di intervento: distanza, questa, da reputarsi del tutto incongrua rispetto alle esigenze di verifica della compatibilità del progetto con le caratteristiche del terreno destinato alla nuova edificazione.

Il ricorso si conclude con la formulazione dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

5. Il Comune di Primiero – San Martino di Castrozza, costituitosi in giudizio con memoria dell’1 aprile 2022 per resistere al gravame, ne ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, considerato che la ricorrente meramente asserisce che i titoli abilitativi sarebbero illegittimi ma senz’altro aggiungere con riferimento allo specifico pregiudizio che avrebbe subito. La difesa del Comune ha richiamato in tal senso la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2021, n. 22, rilevando che il requisito della vicinitas conferisce solo la legittimazione attiva ma non soddisfa tutte le altre condizioni dell’azione. Quanto al merito, la difesa dell’Amministrazione ha puntualmente confutato la fondatezza di tutte le sopra viste censure.

6. Con memoria del 4 aprile 2022 anche i controinteressati hanno preliminarmente sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, e ciò sempre con riguardo all’anzidetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria, nonché dei motivi di censura indicati, i quali comunque non ridonderebbero in danno delle prerogative dominicali della comproprietaria della p.ed. 210 C.C. Fiera. I controinteressati hanno in particolare sottolineato che la ricorrente non ha dedicato neppure un cenno agli effetti negativi che l’intervento progettato comporterebbe sulla sua proprietà. Con riferimento al merito i controinteressati hanno fermamente e diffusamente argomentato circa l’infondatezza degli “ ermetici ” e “ generici ” motivi dedotti dalla ricorrente.

7. Nel corso della camera di consiglio del 7 aprile 2022 il difensore della ricorrente ha chiesto al Collegio la disponibilità ad un rinvio al merito della causa, stante la complessità della medesima e anche in quanto - a suo dire - pendendo trattative tra le parti. Le parti stesse, comunque, hanno concordato nel rinviare al merito anche la definizione dell’incidente cautelare. Il Presidente ha acconsentito e ha comunicato al riguardo la data della pubblica udienza del 9 giugno 2022, ora di rito.

8. La ricorrente e i controinteressati nel prosieguo hanno ribadito le rispettive contrapposte tesi. In particolare la ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità, rappresentando in primo luogo che proprio la decisione dell’Adunanza Plenaria richiamata dal Comune e dai controinteressati ha puntualizzato che l’interesse al ricorso è comunque “ suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante nel rispetto dell’art. 73 comma 3 cpa ”. La ricorrente ha inoltre specificato che il parcheggio interrato verrà realizzato in parte sulle p.ed. 304 e 312 che si collocano pressochè a confine col fabbricato p.ed. 210 di cui la ricorrente medesima è comproprietaria. Ancora, la difesa della signora B ha sottolineato che l’immobile di cui alla p.ed. 210 è la casa di famiglia, ove la ricorrente medesima intende trascorrere la vecchiaia e nella cui ristrutturazione, insieme ai fratelli, ha investito i risparmi di una vita. La ricorrente sostiene inoltre che l’edificio si colloca in una zona residenziale già fortemente gravata dalla presenza di un parcheggio pubblico, a cui ora si aggiungerebbe l’ulteriore peso di un parcheggio di consistenti dimensioni realizzato al servizio di un albergo, dislocato a pochi metri dalle sue finestre. D’altra parte, da tempo le pp.eedd. 312 e 220, pur ricadendo in zona residenziale, sarebbero state adibite da Iniziative Turistiche “ senza alcun titolo legittimante ” a parcheggio intensivo dell’albergo, con continua presenza di auto, camper ed autobus, fittamente parcheggiati e coi motori accesi a pochissimi metri dalle finestre della sua casa. A prescindere dalle formali destinazioni d’uso attualmente in vigore, secondo la ricorrente la documentazione progettuale adombrerebbe un futuro impiego a parcheggio dell’albergo dell’intera area scoperta immediatamente prospiciente al suo immobile ed alle sue finestre.

9. Alla udienza pubblica del 9 giugno 2022 nel corso della quale il difensore della ricorrente ha ribadito la sussistenza dell’interesse al ricorso insistendo per la sua fondatezza nel merito mentre il difensore dei controinteressati ha sostenuto l’inammissibilità per mancanza di interesse e in subordine il rigetto per infondatezza del gravame, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in ragione della mancanza di interesse in capo alla comproprietaria della p.ed. 210 C.C. Fiera di Primiero a censurare gli impugnati permessi di costruire è in tutta evidenza fondata, e merita pertanto di essere accolta.

II) Vale al riguardo evidenziare che per costante giurisprudenza (cfr. ex multis : Ad. Plen. 25 febbraio 2014 n.9) l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo, ovvero possibilità giuridica dell’azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo);
l’interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c. );
la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo). In questa cornice si colloca la nozione fisico-spaziale della vicinitas (“ …stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato… ”), in base alla quale il proprietario di un immobile nella zona interessata dall’ intervento edilizio in linea astratta può censurare i titoli abilitativi rilasciati. Con riferimento alla cosiddetta vicinitas , anche precedentemente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 richiamata dal Comune e dai controinteressati, era peraltro già emerso un condivisibile orientamento alquanto puntuale nell’affermare che essa è elemento necessario, ancorché non sufficiente, per radicare i presupposti processuali (C.d.S., sez. II, n. 6938/2019;
sez. IV, n. 3843/2018;
sez. IV, n. 3563/2017;
sez. IV, n. 5908/2017;
sez. VI, n. 4830/2017), essendo infatti indispensabile al riguardo la prova della sussistenza di un reale pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'intervento assentito. In altri termini, il semplice rapporto di vicinitas vale al più a dimostrare la sussistenza di una generica legittimazione ma non è, invece, sufficiente a fondare anche l’interesse a ricorrere, occorrendo l’allegazione e la prova della insorgenza di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati (dai quali, per definizione, quei suoli non sono incisi direttamente);
pregiudizio che non può risolversi nel generico pregiudizio all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione
” (così, esattamente, ad es., C.d.S., sez. II, n. 6938/2019;
sez. IV, n. 5674/2017). E con ciò l’autonomia della nozione dell’interesse al ricorso, rispetto a quella della legittimazione, aveva trovato conferma e l’interesse ad agire caratterizzato dalla “ prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall’eventuale annullamento dell'atto impugnato ” (v. Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8) non era più considerato “ ridondante ” nel processo amministrativo.

I successivi approdi della giurisprudenza hanno - altresì - ulteriormente affinato gli argomenti riguardanti le condizioni dell’azione, poiché è stato più nettamente affermato che “ il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione;
le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l’interesse a ricorrere;
l’interesse a ricorrere sussiste, quindi, laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero se sia individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistano elementi tali per affermare che l'azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale
(Consiglio di Stato, sez. V, 17/04/2020, n. 2464).

III) Da ultimo, con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021 il Consiglio di Stato, circa la questione relativa alle condizioni dell’azione e al criterio della vicinita, ha formulato i principi di diritto che seguono, i quali anche recentemente hanno trovato ulteriore e puntuale conferma (Cons. St., sez. VI, n. 4487 del 1 giugno 2022):

a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;

b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;

c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

IV) Ciò posto, vale allora considerare che nella fattispecie la ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, non solo non ha in alcun modo esplicitato lo “ specifico pregiudizio ” derivante dagli atti impugnati al fine di dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso (cfr. lettera a) degli anzidetti principi di diritto) ma neppure tale “ specifico pregiudizio ” può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, ovvero in particolare dai motivi dedotti (cfr. lettera b) degli anzidetti principi di diritto). È ben vero che pur non essendo expressis verbis indicato nel gravame, né desumibile dai motivi di censura, l’interesse al ricorso inteso come specifico pregiudizio è suscettibile di essere precisato e comprovato dalla parte ricorrente nel corso del processo. (cfr. lettera c) degli anzidetti principi di diritto). Senonché quanto rappresentato dalla ricorrente nella susseguente sua memoria del 9 maggio 2022 non vale per certo a precisare e comprovare alcunché nel senso anzidetto. Risultano infatti del tutto inadeguati a confermare un pregiudizio subito e subendo, e dunque a comprovare la sussistenza di un interesse al ricorso, non solo gli accenni alla storia personale e familiare della ricorrente, ma altresì le considerazioni circa il “peso” derivante in passato e pure in futuro dai veicoli parcheggiati sulle pp. eedd. 312 e 220 in prossimità delle finestre della sua abitazione. Invero, non si fa qui questione di ciò che, a dire della ricorrente, sarebbe accaduto in passato e che secondo il giudizio prognostico della medesima accadrà in futuro. In questa sede si tratta di stabilire preliminarmente se le opere previste dai titoli impugnati, vale a dire i ricostruiti edifici e il garage interrato con rampa d’accesso in posizione opposta alla p.ed. 210, siano in grado di incidere in pregiudizio (della proprietà) della ricorrente medesima e se la loro realizzazione costituisca un evento da tollerarsi ancorché forse - si sottolinea, forse - fastidioso e di disturbo. Si aggiunga, sin d’ora, che in ogni caso assume rilevanza il fatto che il ricovero dei veicoli in un garage interrato risulta essere, da un punto di vista ambientale, una soluzione migliore rispetto alla collocazione in posti auto all’aperto. Ciò posto, è allora appena il caso di rilevare che il pregiudizio in questione, si badi “ a fronte di un intervento edilizio contra legem, ”, secondo la giurisprudenza è identificabile “ nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. ” (cfr. Cons. St. A.P. n. 22 del 9 dicembre 2021). E ancora il pregiudizio subito dal terzo è ravvisabile “nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico ” (cfr. da ultimo, Cons. St., IV, n. 6130/2021). Nulla di tutto ciò indica il ricorso e del pari la successiva memoria, perché in realtà nessun pregiudizio del genere suesposto potrebbe derivare dagli interventi assentiti dai titoli edilizi nn. 102 e 103 del 2021 che attengono alla riqualificazione mediante costruzione e demo-ricostruzione di edifici e alla realizzazione di un garage che tuttavia è interrato. D’altra parte, non solo la p.ed. 210 di proprietà della ricorrente non confina con le particelle edificiali 304 e 312 interessate dall’intervento, ma con la p.f. 38/20, che identifica un canale interrato: e la circostanza vale, di per sé, a sminuire la consistenza della vicinitas ;
e, sempre in tal senso, va pure rilevato che la rampa d’accesso del garage posta tra la p. ed. 220 e la p. ed 209 è collocata su di un lato comunque diverso dalla proprietà della ricorrente.

Quanto all’illegittimità del titolo edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni e posto che rileva anche la violazione, quale quella dedotta nella fattispecie, della distanza legale tra l’immobile confinante e una terza costruzione (cfr. lettera d) degli anzidetti principi di diritto), non può essere sottaciuto che in ogni caso da tale violazione deve discendere, con l’annullamento del titolo edilizio, un effetto di ripristino concretamente utile, per la parte ricorrente, e non meramente emulativo A riguardo della vicenda in esame giova altresì rammentare, ed è considerazione conclusiva, la pronuncia condivisa da questo Tribunale secondo cui “ la legittimazione al ricorso non può di certo configurarsi allorquando l’instaurazione del giudizio appaia finalizzata a tutelare interessi emulativi, di mero fatto o contra ius, siccome volti nella sostanza a contrastare la libera concorrenza e la libertà di stabilimento ” (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-08-2020, n. 4993).

V) Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile.

VI) Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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