TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202202811
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Pubblicato il 24/10/2022
N. 02811/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2022, proposto da F P, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sul decreto V.G. n.r.g. 415/2021, cron. n. 2394/2021 emesso dalla Corte di Appello di Salerno- il 17/05/2021, depositato il 24/05/2021, avente ad oggetto equa riparazione ex lege 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 13 marzo 2022 il sig. F P ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a provvedere al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.867,00 oltre interessi legali e spese processuali in favore dei procuratori antistatari;
- l’azionato decreto della Corte d’Appello di Salerno – Sezione Lavoro, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura e presso la sua sede reale;
- le dichiarazioni prescritte dall’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredate della relativa regolare documentazione, sono state inviate all’Amministrazione intimata in data 30 settembre 2021;
- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alò pagamento, in suo favore, in forza dell’ottemperando decreto, della somma di € 1.867,00 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese sostenute per l’introduzione del presente giudizio, delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del 12 ottobre 2022, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies , L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione;
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), << la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 >>(C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
6. Il ricorso in esame deve quindi essere accolto nei sensi e nei limiti sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) al pagamento:
- in favore del ricorrente, della somma di € 1.867,00 oltre interessi legali;
- al pagamento delle spese sostenute per l’introduzione del presente giudizio e delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
7. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5- sexies , più volte richiamato.
9. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.