TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-08, n. 202300676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-08, n. 202300676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300676
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 00676/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00660/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S P e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l'annullamento

- dell'informazione interdittiva antimafia ex artt. 91 e 100 D.lgs 159/2011, iscritta al Prot. n. 0108495, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti della -OMISSIS- in data 15 ottobre 2020, conosciuta in pari data, nonché di tutti gli accertamenti prodromici effettuati dalla Prefettura di Reggio Calabria e degli Organi di Polizia Giudiziaria non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. A seguito delle istanze del Comune di Africo volte ad ottenere il rilascio della documentazione antimafia ex artt. 91 e 100 D.lgs. n. 159/2011, la Prefettura di Reggio Calabria in data 15.10.2020 ha emesso un’informazione interdittiva nei confronti di -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale.



2. Costui era subentrato nel 2009 nell’azienda di famiglia, avente la sede in Africo e da sempre impegnata nel settore dell’allevamento del bestiame e dell’agricoltura in genere.



3. La Prefettura ha desunto il pericolo di un significativo condizionamento mafioso della ditta in parola da una pluralità di dati investigativi, tutti incentrati su controindicati e ramificati rapporti di parentela dell’odierno ricorrente con soggetti ritenuti contigui alla cosca di ‘ndrangheta “-OMISSIS-”, alcuni di essi attualmente detenuti e/o colpiti da misure cautelari e/o di prevenzione e comunque coinvolti in importanti operazioni antimafia.

A carico dell’interessato, inoltre, veniva sottolineata la sussistenza di una serie di controlli con soggetti (per lo più parenti) segnalati da pregiudizi penali per associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, per sequestro di persona a scopo di estorsione e già sorvegliati speciali di P.S.

A suggello della prognosi negativa veniva valorizzato il peculiare settore delle concessioni di terreni demaniali per uso agricolo e pascolivo (cd. fida pascolo), notoriamente alimentato da finanziamenti e contributi pubblici diretti ed indiretti come agevolazioni di tipo fiscale e sicuramente attrattivo per gli interessi della malavita organizzata, soprattutto nel contesto territoriale del Comune di Africo, diffusamente pervaso dalle controindicate influenze della cosca criminosa poc’anzi menzionata.



4. Per chiedere l’annullamento della misura inibitoria il ricorrente articolava un duplice gruppo di censure riconducibili: a) all’eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo, da un lato, l’assenza a suo carico di procedimenti penali pendenti e, dall’altro, la totale insufficienza del mero dato parentale, per nulla qualificato da alcun tipo di cointeressenza economica con esponenti di associazioni mafiose;
non solo, ma i pur gravi precedenti penali che avevano segnato il padre e i parenti della madre -OMISSIS-, tuttora dipendente della impresa del ricorrente e con lui convivente, sarebbero datati nel tempo e privi di un aggancio concreto all’attualità, anche perché, sino al 2020, l’attività avrebbe continuato pacificamente a beneficiare dei contributi economici erogati dal Comune di Africo;
b) la scarsa consistenza del compendio istruttorio, focalizzato esclusivamente sul rapporto di parentela del ricorrente, si rifletterebbe negativamente sull’apparato motivazionale dell’informativa da cui non emergerebbero fattori indiziari idonei a ritenere concreto ed attuale il pericolo che l’azienda possa agevolare o venga agevolata da tentativi di contaminazione criminosa.

Il ricorrente, infine, documentava la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale intervenuta nel 2017 nei confronti degli zii materni -OMISSIS- e -OMISSIS-.



5. Per resistere al ricorso si è costituta con atto di mera forma del 02.02.2021 l’Amministrazione statale intimata, chiedendo la reiezione del gravame.

L’U.T.G. di Reggio Calabria sviluppava più compiutamente le proprie difese con memoria conclusiva del 05.06.2023, insistendo sulle richieste introduttive ed allegando il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario adottato dal Tribunale Penale di Reggio Calabria-Sezione Misure di Prevenzione il 22.02.2021.



6. Con memoria finale del 16.06.2023 il ricorrente precisava che la ditta ricorrente era stata successivamente ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis in data 04.05.2022 e che la suddetta misura era stata prorogata di un anno a decorrere dal 17.05.2023.

Si metteva in luce solo in questa occasione il modesto flusso di reddito prodotto dalla ditta individuale del ricorrente (non superiore alla soglia di € 10.000,00), come “certificato” dalla relazione dell’Amministratore giudiziario che pure avrebbe espresso riserve sulla completa emancipazione della ditta stessa dal rischio di influenze mafiose.

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