TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202102192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-02-22, n. 202102192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102192
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 02192/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06487/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6487 del 2017, proposto da
F.lli Meroni S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Dona', W V D e B C, con domicilio eletto in Padova, via Altinate 144;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Cad 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto n. 6/SFI/2016 del 24 novembre 2016;

- nonché ogni atto/provvedimento presupposto e consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 12 giugno 2017 e depositato in data 10 luglio 2017, la società ricorrente impugnava il Decreto con il quale il Ministero delle Finanze aveva sanzionato la società per violazione del divieto di esportazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 109/2007 in ragione del fatto che il soggetto destinatario dei beni fabbricati e venduti dalla stessa risultava essere un soggetto “listato” dalle competenti Autorità Europee ai fini della normativa finalizzata al contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. L’odierna ricorrente impugnava il suddetto Decreto dinanzi a questo Tribunale in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 del D.Lgs 109/2007 che originariamente attribuiva la competenza giurisdizionale esclusiva per le impugnazioni dei provvedimenti adottati ai sensi del medesimo D.Lgs 109/2007 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3. L’originaria formulazione del suddetto articolo 14 è stata successivamente sostituita dall’articolo 6 del D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017 rubricato “ Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ” che ha introdotto la seguente formulazione: “ I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. E' competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma”.

4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore in data 4 luglio 2017 ossia 15 giorni dopo la pubblicazione del D.Lgs 90/2017 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 19 giugno 2017.

5. Alla luce delle circostanze esposte sopra, all’udienza del 10 febbraio 2021, il Collegio ha rilevato a verbale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 3, cod.proc.amm., l’inammissibilità del ricorso stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.

6. Il Collegio ritiene, infatti, che la fattispecie oggetto del giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della vigenza di una specifica disposizione di legge che attribuisce la competenza giurisdizionale sull’impugnazione degli atti sanzionatori comminati ai sensi del D.Lgs 109/2007 al giudice ordinario prevedendo, altresì, la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma.

7. Come noto, ai sensi dell’articolo 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

8. Il momento della proposizione della domanda va determinato avendo riguardo al tipo di giudizio. Con specifico riferimento al giudizio amministrativo, così come avviene per tutti i giudizi instaurati attraverso la proposizione di un ricorso, il momento della proposizione della domanda coincide con il deposito del ricorso.

9. Nella fattispecie, sebbene il ricorso sia stato notificato in data precedente (12 giugno 2017) all’entrata in vigore della norma che ha modificato la competenza giurisdizionale sui provvedimenti sanzionatori come quello impugnato in questa sede (4 luglio 2017), il deposito del ricorso è avvenuto sotto la vigenza del nuovo articolo 14 del D.Lgs 109/2007 (in data 10 luglio 2017) che attribuisce la giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori comminati ai sensi del D.Lgs 109/2007 al giudice ordinario.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo potendo lo stesso essere riproposto innanzi al giudice ordinario competente, individuato dalla legge nel Tribunale di Roma, con la salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 cod. proc. amm.

11. In ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

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