TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2016-07-15, n. 201603950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, decreto cautelare 2016-07-15, n. 201603950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201603950
Data del deposito : 15 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08166/2016 REG.RIC.

N. 03950/2016 REG.PROV.CAU.

N. 08166/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2016, proposto da:
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico Lat, Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico Lat (Mandataria), Soc Paoletti Ecologia Srl, Soc Paoletti Ecologia Srl (Mandante), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati A C C.F. CLRNGL48P06H703Z, P C C.F. CRSPQL75C21D086S, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comune di Mentana, Gestione Servizi Pubblici - Ge.Se.Pu Spa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54 TUEL e smi, del 14.7.16 n. 87 del comune di Mentana, per garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani allo smaltimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la gravata ordinanza, datata 14 giugno 2016 e notificata via pec in pari data alla società ricorrente, dispone la consegna del cantiere alla società GESEPU entro il 15 giugno 20016, risultando il brevissimo lasso di tempo previsto per il passaggio del servizio di raccolta rifiuti del tutto irragionevole nonché pregiudizievole per la ricorrente e per lo stesso corretto svolgimento del servizio;

Considerato che le ragioni addotte a sostegno della gravata ordinanza non sembrano giustificare la contestata decisione, tenuto conto delle esigenze di continuità del servizio e delle modalità e condizioni che caratterizzano il servizio svolto dalla società ricorrente, avuto particolare riguardo alla raccolta domiciliare dei rifiuti, il cui inizio è previsto per il 24 luglio 2016, ed alle condizioni economiche del servizio;

Considerato che non è dato comprendere quali gravi ed irreparabili pregiudizi e nocumento alla salute pubblica, e quali “inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria” si siano intesi evitare, mediante adozione della gravata ordinanza, che possano essere riconducibili allo svolgimento del servizio da parte della società ricorrente e che inducano all’affidamento del servizio al precedente gestore che operava in virtù di proroga a fronte di un contratto scaduto;

Valutati comparativamente l’interesse pubblico sotteso allo svolgimento del servizio – ed il connesso pregiudizio che ne deriverebbe per effetto della gravata ordinanza - e la posizione della società ricorrente, la quale ha avviato il servizio, con modalità migliorative e più convenienti sulla base di specifici atti deliberativi, ponendo in essere le attività organizzative a tal fine necessarie, vanificate dalla gravata ordinanza;

Ritenuto conseguentemente che deve positivamente riscontrarsi la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare monocratica;


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