TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202401535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202401535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401535
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 01535/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01441/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2014, proposto da
M D F A, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentato e difeso dall'avvocato F A G, fino alla data di cancellazione di quest’ultimo dall’Albo;

per l’annullamento

della modifica al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dell’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scicli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 marzo 2024 il dott. Calogero Commandatore e nessuno per le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente è dipendente del Comune di Scicli dal 10 novembre 1990, in quanto vincitrice del concorso pubblico per titoli, prova pratica ed esami, per la copertura di n. 2 posti di “Funzionario amministrativo avvocato e procuratore legale”, di cui alla deliberazione C.C. n. 107 del 25/05/1988.

Espletato tale concorso, il Comune ha istituto l’Ufficio legale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 03/05/1991, con la quale è stato contestualmente dato mandato al Sindaco di porre in essere le attività necessarie alla iscrizione dei due dipendenti assunti nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. d), R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933.

Con deliberazione n. 317 del 14/11/1992, a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori legali di Modica, con deliberazione n. 317 del 14/11/1992 della Commissione straordinaria del Comune è stato modificato il regolamento dell’Ente, sostituendo il profilo professionale di “ Funzionario amministrativo avvocato o procuratore legale ” con il profilo professionale di “ avvocato o procuratore legale ”.

La ricorrente è stata quindi iscritta nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici.

Pur a seguito delle dimissioni dell’altro avvocato assunto all’esito del suddetto concorso, il Comune ha mantenuto l’autonomia dell’Ufficio legale quale struttura extrasettoriale.

Con diverse deliberazioni succedutesi nel tempo, il Comune ha modificato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con deliberazione n. 19 del 28/02/2014, avente ad oggetto “ Modifiche al regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, all’organigramma e al funzionigramma. Approvazione del programma triennale del fabbisogno personale e del piano annuale delle assunzioni ”, la Giunta municipale ha confermato la posizione funzionalmente autonoma dell’Ufficio legale e le sue specifiche competenze professionali.

Parte ricorrente ha rilevato che, tuttavia, con la suddetta deliberazione l’Amministrazione ha omesso di:

- individuare, come stabilito con la precedente deliberazione n. 138/2012 e l’allegato Regolamento, l’area delle alte professionalità, le competenze da valorizzare, il numero e la collocazione delle posizioni di alta professionalità, nonché le risorse finanziarie e strumentali da assegnare a tali posizioni;

- considerare nell’ambito dell’alta professionalità, l’attività dell’Avvocato dell’Ente;

- stabilire che la determinazione della retribuzione di posizione e la valutazione dei risultati dell’attività svolta da tale figura professionale siano state effettuate con i criteri, i punteggi e gli importi previsti per le posizioni di alta professionalità, e non con i diversi criteri, punteggi ed importi previsti per le posizioni organizzative.

L’Ente ha inoltre erroneamente indicato quale profilo professionale quello di “funzionario amministrativo-avvocato” anziché quello di “avvocato”.

Assume parte ricorrente come le determinazioni del Sindaco n. 7 del 28/02/2014 e n. 18 del 17/04/2014, adottate in conformità con la deliberazione della G.M. n. 19/2014, siano affette dai medesimi vizi.

Avverso i menzionati atti, la ricorrente ha quindi articolato un unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto: Violazione ed errata applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano l’organizzazione del personale, con particolare riferimento alle alte professionalità. Violazione dello Statuto Comunale e dei principi di razionalità, efficienza, efficacia, funzionalità, ottimizzazione e valorizzazione delle risorse di personale. Violazione della deliberazione n. 138/2012 e dell’allegato Regolamento delle alte professionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Nello specifico, l’Amministrazione avrebbe dovuto ricondurre la figura professionale di Avvocato dell’Ente tra le posizioni di alta professionalità rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), C.C.N.L. del 31/03/1999, richiamato dall’art. 10 C.C.N.L. del 22/01/2004;
conseguentemente, avrebbe dovuto prevedere per tale figura professionale la retribuzione di posizione e quella di risultato determinate secondo modalità, criteri, punteggi e valori previsti dal Regolamento comunale per le alte professionalità. Parte ricorrente lamenta altresì la mancata previsione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all’Ufficio legale.

Con memoria depositata in data 3 dicembre 2020, il Comune di Scicli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Il 9 dicembre 2020, parte ricorrente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso recante il n. r.g. 1692/2020, il quale deve essere qualificato come ricorso per motivi aggiunti rispetto a quello precedentemente proposto.

Nello specifico, con il detto ricorso n. r.g. 1692/2020, la ricorrente ha avversato la deliberazione n. 93 del 18/08/2020, con la quale la Giunta Municipale ha approvato il regolamento del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e i “criteri di pesatura delle posizioni organizzative”, nuovamente omettendo di prevedere e adottare un sistema di misurazione e dei criteri di valutazione adeguati alle posizioni di alta professionalità.

Con decreto presidenziale n. 493 del 16 marzo 2023, il giudizio è stato dichiarato interrotto in ragione dell’intervenuta cancellazione dall’Albo degli avvocati del difensore del Comune di Scicli.

In data 19 aprile 2023, la ricorrente ha depositato atto di riassunzione a seguito dell’interruzione ex art. 80 c.p.a.

In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e istanza di passaggio in decisione sulla base degli scritti.

All’esito dell’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 4 marzo 2024, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Preliminarmente deve rigettarsi l’istanza di riunione con il ricorso n. r.g. 1692/2020 non sussistendo i presupposti di connessione (se non per le mere questioni di diritto affrontate) tra le due controversie.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.

Con il ricorso in esame, l’odierna ricorrente contesta la mancata individuazione da parte della Giunta comunale dell’area delle alte professionalità di cui all’art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

Tale disposizione prevede infatti che “

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