TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-02-12, n. 202200169

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-02-12, n. 202200169
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200169
Data del deposito : 12 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2022

N. 00169/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data 5 marzo 2021 (notificato il 12 marzo 2021), nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di manifestazione non autorizzata, avendo partecipato all’iniziativa di piazza contro le misure di contenimento della pandemia da Covid 19 avvenuta a Firenze il -OMISSIS-nel corso della quale sono state lanciate bottiglie incendiarie. Per tale motivo, e inoltre perché risulterebbe già deferito per i reati di associazione a delinquere, rapina aggravata e detenzione di stupefacente a scopo di spaccio ed è destinatario di Avviso orale, gli è stato vietato per cinque anni l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, ai luoghi circostanti lo stadio “A. Franchi” di Firenze e a tutti quelli di transito dei tifosi.

Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 7 maggio 2021 e depositato il 21 maggio 2021.

Lamenta il ricorrente, con primo motivo di gravame, di non avere a proprio carico alcun procedimento penale per reati comportanti l’emanazione del divieto di accesso agli impianti sportivi;
il reato per il quale risulta essere indagato è rappresentato dall’ipotesi contravvenzionale di manifestazione senza preavviso. Risulta inoltre gravato da un unico altro procedimento per furto in concorso e non ha condanne definitive.

Con il secondo motivo, in via subordinata il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla sua asserita pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive stante la mancanza di ogni collegamento tra la manifestazione del -OMISSIS-in Firenze e gli eventi sportivi ed essendo estraneo ad ogni contesto di tifo organizzato. Se è vero infatti che la nuova formulazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 13 dicembre 1989, n. 401, consente di adottare il divieto in questione anche a seguito di condotte non poste in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nondimeno l’Amministrazione deve sempre valutare il presupposto della pericolosità attuale e concreta dell’interessato nell’applicare le misure di prevenzione.

Il difetto motivazionale sarebbe poi particolarmente rilevante in relazione alla durata della misura, che è stata fissata nel massimo di cinque anni senza alcuna specificazione dei parametri utilizzati a tal scopo.

Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza-OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare.

Il ricorrente, con istanza depositata in data 11 gennaio 2022, chiede l’autorizzazione al deposito tardivo del decreto di archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti accaduti il -OMISSIS-per i quali era stato deferito all’Autorità giudiziaria, e sulla cui base è stato emesso il provvedimento impugnato. La richiesta è motivata con la circostanza che il documento ha potuto essere acquisito presso la procura della Repubblica del tribunale di Firenze solo nella medesima data dell’istanza.

All’udienza del 2 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il provvedimento oggetto di lite è motivato sia dalla denuncia del ricorrente per la manifestazione avvenuta a Firenze il -OMISSIS-, che da suo deferimento per i reati, tra l’altro, di associazione per delinquere, rapina e detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio.

2.1 Quanto al primo aspetto i fatti compiuti dal ricorrente nel corso della manifestazione, a prescindere dalla loro rilevanza penalistica, non rientrano tra i presupposti applicativi della misura poiché accaduti al di fuori da un contesto occasionale o causale con manifestazioni sportive. Il divieto di accesso agli impianti sportivi (nel seguito: “DASPO”) al di fuori di queste circostanze (cd. “fuori contesto”) può essere irrogato solo nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 6, l. n. 401/1989, ovvero a seguito della denuncia dell’interessato per i reati ivi indicati tra i quali non figurano i fatti addebitati al ricorrente.

In proposito questa Sezione, sia pure nella vigenza dell’articolo 6, l. n. 401/1989 nel testo antecedente alla novella apportata dall’art. 13 del d.l. 14 giugno 2019, n. 53 conv. in l. 8 agosto 2019, n. 77, ha ripetutamente affermato che il DASPO è finalizzato a evitare la commissione di fatti di violenza nell’ambito delle manifestazioni sportive e può quindi essere applicato solo con riferimento a fatti che presentino un nesso di causalità od occasionalità con eventi sportivi (T.AR. Toscana II, 20 maggio 2019 n. 729 e 20 dicembre 2016, n. 1808, entrambe confermate in appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, rispettivamente 5 giugno 2020 n. 3599 e 15 ottobre 2020 n. 6235). Diversamente opinando, laddove la misura fosse applicata anche a seguito della commissione di fatti che non costituiscono indici di pericolosità dell’interessato in ambito sportivo, si potrebbe dubitare della costituzionalità della normativa sotto il profilo del principio di proporzionalità poiché sarebbe superata la sua finalità preventiva, consistente nel garantire lo svolgimento regolare degli eventi sportivi.

Il primo motivo di gravame coglie quindi nel segno, con riguardo alla parte motivazionale del provvedimento impugnato che si fonda sulla partecipazione del ricorrente alla manifestazione non autorizzata svolta a Firenze il -OMISSIS-. L’accoglimento della censura sotto questo profilo rende priva di rilievo, ai fini del decidere, la documentazione di cui il ricorrente chiede l’acquisizione tardive e pertanto se ne prescinde.

2.2 Quanto al secondo aspetto, l’applicazione del DASPO per fatti estranei allo svolgimento di manifestazioni sportive consegue alla denuncia o alla condanna, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per alcuni reati ritenuti dal legislatore particolarmente gravi, in particolare “per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale” nonché “per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale”.

I fatti per i quali il ricorrente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria rientrano nell’ambito applicativo di questa previsione e, tuttavia, l’Amministrazione non fornisce adeguata prova della circostanza. Il certificato dei carichi pendenti del ricorrente non evidenzia infatti la presenza di denunce per i reati indicati nel provvedimento impugnato e alcun ulteriore ausilio è rinvenibile nel rapporto della Questura di Firenze-D.I.G.O.S. 2 novembre 2020, in cui si dà atto dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico per i reati suddetti senza alcuna ulteriore indicazione. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto anche sotto questo profilo con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e il Ministero dell’Interno è quindi condannato al loro pagamento a favore del ricorrente, nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.

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