TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-07-29, n. 200901385
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N. 01385/2009 REG.SEN.
N. 01547/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2009, proposto da S P, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze, 237;
contro
il Comune di Sortino non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza del ricorrente ex art. 25 della legge n. 241/1990, avanzata in data 8.4.2009 e volta all’accesso agli atti riguardanti la propria attività svolta in favore del Comune intimato;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso ai predetti atti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente, premesso che fin dal 1995 ha prestato lavoro presso il Comune intimato quale lavoratore socialmente utile e che a far data dall’9.6.2008 e stato assunto a tempo pieno ed indeterminato, ha chiesto prioritariamente l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza avanzata l’8.4.2009, volta all’accesso ai documenti relativi all’attività svolta nella veste di LSU.
In particolare, il ricorrente ha chiesto gli atti relativi alle buste paga, ai CUD, agli ordini di servizio e alle timbrature mensili dei cartellini, il tutto dalla data di sua utilizzazione (1995) fino al 9.6.2008.
Ora, oltre al rilievo che parte degli atti richiesti sono già in possesso del ricorrente, va evidenziato che con le istanze di accesso, come nella fattispecie, non possono essere attivate forme di supervisione di un’attività di cui si vuole verificare in via generale la legittimità (C.S., Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 721).
Infatti, in senso preclusivo di tale supervisione dispone formalmente l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni”
Sotto altro aspetto, va ancora osservato che non sono ammissibili istanze di accesso caratterizzare da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardanti non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di una attività attraverso un imprecisato numero di atti, in un arco di tempo abbastanza lungo (nella specie circa tredici anni), atteso che l’eventuale soddisfazione di simili richieste imporrebbe un’opera di ricerca, catalogazione e sistemazione che non rientra nei doveri posti all’Amministrazione dalla normativa di cui al capo VI della legge n. 241/1990 (C.S., Sez. IV, 22 settembre 2003 n. 5360).
Da quanto sopra discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
Nulla si statuisce sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio del Comune intimato.