TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-10-25, n. 201300729
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00729/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M C in Proprio e quale erede M M, M V in proprio e quale erede M M, A N in proprio e quale erede M M, rappresentati e difesi dall'avv. Avv. P G, con domicilio eletto presso Luciano Fava in Ancona, via Calatafimi, 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto pronunciato in data 6 aprile 2011 dalla Corte d'Appello di Ancona, sezione civile, nel procedimento R.G. 1059/2009 VG ER, depositato il 18 agosto 2011, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare ai signori C M, V Montanari e Nicolina Angelini,pro quota, nella loro qualità di eredi di Mario Montanari, la somma di € 15.250,00, a titolo di equa riparazione ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001,. n. 89, per mancato rispetto del termine di durata ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, C.E.D.U., oltre agli interessi legali dalla data della metà.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 1059/09, Rep. 815/11, pronunciato in data 6.4.2011.
Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche dell’11.8.2012, che attesta la mancata proposizione di ricorso per Cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 n. 4-5 Cpc.
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, è stato condannato a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 15.250,00 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).
Il decreto veniva notificato presso la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato competente. Ciononostante i ricorrenti allegano di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui sono creditori.
Le Amministrazioni convenute non si sono costituite.
Con ordinanze 278/2013 e 439/2013, il Tribunale richiedeva elementi istruttori presso la Corte d’Appello d’Ancona, in particolare una descrizione della procedura di liquidazione delle somme in argomento e stato attuale della stessa e la data di eventuale notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 L. n. 30/1997. Osservava il Tribunale che, in relazione alla notifica, sarebbe potuta emergere l’inammissibilità del ricorso per violazione del predetto art. 14 (come statuito dal Tribunale nella sentenza n. 691/2012).
A fronte dell’ordinanza istruttoria del Tribunale, i ricorrenti hanno depositato una memoria, notificata alle controparti e qualificata come motivi aggiunti, ove controdeducevano all’ordinanza medesima, relativamente alla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo.
La Corte d’Appello d’Ancona adempiva alle richieste del Tribunale.
Alla Camera di Consiglio del 25.7.2013 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con nota depositata il 5.7.2013 l’ufficio competente riferiva di aver preso in esame il decreto in oggetto ma di non aver ancora effettuato la liquidazione a causa della insufficienza di risorse disponibili e in considerazione del rilevante numero di decreti, anche più remoti, ai quali dover dare esecuzione, oltre che della circostanza che solo da pochi mesi la Corte riceverebbe i decreti dall’Avvocatura di Stato.
A giudizio del Collegio le suddette giustificazioni non possono essere condivise, poiché, anche qualora il capitolo di spesa non presenti somme sufficienti, sussiste comunque l’obbligo di avviare in tempo utile il procedimento di variazione di bilancio per lo stanziamento di ulteriori risorse, pena vanificare del tutto l’obbligo assunto dallo Stato italiano per la equa riparazione.
Con riguardo al rispetto dei termini di cui all’art. 14 legge 30/1997, dall’istruttoria effettuata dal Tribunale è risultato che il decreto in oggetto è stato comunicato, a cura dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, alla Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia presso la sua sede in data 9.5.2012. Di conseguenza i termini previsti dalla norma sono abbondantemente trascorsi e la notifica effettuata dal ricorrente presso l’Avvocatura di Stato ha comunque svolto il ruolo di mettere a conoscenza dell’Amministrazione del decreto in oggetto.
L’Amministrazione debitrice, non costituita in giudizio, nella relazione depositata su impulso del Tribunale, ha confermato di non avere ancora adempiuto.
Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle seguenti somme qualora non già corrisposte nelle more del giudizio:
a) sorte capitale recata dal decreto in oggetto;
b) interessi legali su tale somma, dalla data di pubblicazione del predetto decreto e fino al saldo;
c) spese, diritti, onorari (oltre ad accessori di legge) liquidati nel decreto in oggetto;
d) spese del presente giudizio, che il Tribunale ritiene equo liquidare in complessive € 1.500,00 (millecinquecento), a titolo di onorario, oltre ad IVA, CPA e al recupero del contributo unificato come per legge.
Viene di conseguenza assegnato al Ministero della Giustizia il termine di giorni sessanta dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al pagamento delle somme di cui sopra. In caso di insufficiente disponibilità di risorse sul corrispondente capitolo di spesa, dovrà immediatamente essere avviato il procedimento di variazione di bilancio per l’assegnazione di un ulteriore somme, da concludersi entro sessanta giorni. Tutti gli uffici coinvolti in tale procedimento dovranno fornire la necessaria collaborazione.
Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I – Direzione generale del Contenzioso e dei diritti umani del Dipartimento per gli Affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà, nei successivi sessanta giorni, ad adottare in luogo dell’Amministrazione intimata i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.