TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-06-03, n. 202203798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-06-03, n. 202203798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203798
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 03798/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03719/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3719 del 2021, proposto da
Aerotek S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. U Crta e dall’Avv. D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Via Miano n.143;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia 81;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui domicilio in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;



per l’annullamento

a) del diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica emesso dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.66 del 23.06.2021 e notificato in data 24.06.2021;

b) del preavviso di diniego reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città di Napoli, nota prot. n 5583-P del 3.05.2021, agli atti al Prot. n. 238482 del 4.05.2021;

c) del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la Città di Napoli, nota Prot n. 7108-P del 31.05.2021, agli atti al Prot n. 291767 del 31.05.2021;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, con il quale è stata negata l’autorizzazione in sanatoria, ai fini ambientali, per la realizzazione di pannelli solari che la società ricorrente ha installato sul fabbricato di cui alla richiesta autorizzazione.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 21 luglio 2021 e depositato il successivo 13 settembre, la società ricorrente - premesso di aver stipulato con la clinica Ruesch contratto di appalto relativo alla installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico di copertura (piano IV) della sede di quest’ultima sita in Napoli, in Viale Cristina di Savoia, 39 - impugnava gli atti, con cui la Regione Campania (decreto dirigenziale n. 66 del 23 giugno 2021, all. 2 al deposito della Regione) rinviando a specifico e vincolante parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città di Napoli (nota Prot. n. 7108-P del 31.5.2021, agli atti al Prot. n. 291767), aveva negato, con riferimento a tale intervento, l’Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 146, comma 10 e 167 del D.lgs. 42/2004.

2. – A sostegno del gravame, sei ordini di censure (a-f), con cui, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere (“ violazione dell’art.146 -167 c. 4 lett a) e c) nonchè art. 167 del d.lgs. n. 42/2004-eccesso di potere per omessa e incompleta istruttoria e difetto di ponderazione contraddittorietà -carenza- travisamento e difetto di motivazione ”; “ violazione dell’art.146-167 c. 4 lett a) e c) nonché art 167 del d.lgs. n. 42/2004- sotto altri profili-carenza di valutazione e difetto e incompleta istruttoria ”; “ violazione dell'ar.146167 c. 4 lett a) e c) nonchè art 167 del d.lgs. n. 42/2004- violazione della direttiva (ue) 2018/2001; eccesso di potere per carenza dei presupposti- difetto di ponderazione, illogicità - ingiustizia grave e manifesta”; “violazione e

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