TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-19, n. 202306763
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2023
N. 06763/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08322/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8322 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FA AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;
2. del provvedimento di nomina della commissione d'esame, prot. n. 2270/2016 dell'8 gennaio 2016;
3. del provvedimento di sostituzione di un componente della commissione d'esame prot. 18483/2016 del 2 febbraio 2016;
4. del provvedimento di nomina delle sottocommissioni d'esame prot. n. 21521/2016 dell'8 febbraio 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;
5. del provvedimento di modifiche alla composizione delle sottocommissioni prot. n. 50637/2016 del 7 aprile 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;
6. del provvedimento di integrazione della commissione con un esperto di public management, prot. n. 119131/0/2016 del 27 luglio 2016, nonché di eventuali atti, provvedimento, documenti, metodologie e simili prodotte dal predetto esperto, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;
7. del provvedimento di integrazione della commissione, prot. n. 145108 del 20 settembre 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;
8. dell'avviso del 17.12.2018, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;
9. dell'avviso del 18 gennaio 2019, prot. n. 13282;
10. dell'avviso del 19 marzo 2019, prot. n. 6391;
11. dell'avviso del 12 giugno 2020, prot. n. 233094;
12. dell'avviso dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962;
13. dell'avviso del 14 settembre 2020, prot. n. 303002;
14. di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della commissione e delle sottocommissioni, allo stato non resi disponibili al ricorrente, e in particolare del verbale della commissione esaminatrice del giorno 14 luglio 2020 relativamente alla valutazione del ricorrente;
15. della valutazione dei titoli del ricorrente, richiesta mediante istanza di accesso agli atti ed allo stato non ancora nella disponibilità del ricorrente;
16. di tutti gli elenchi dei candidati esaminati, con la votazione da ciascuno riportata, pubblicati al termine di ogni seduta dedicata al colloquio;
17. in particolare, dell'elenco relativo alla seduta d'esame del 14 luglio 2020;
18. di tutti gli atti per i quali è stato richiesto accesso agli atti tramite posta elettronica certificata del 31 agosto 2020;
19. del provvedimento di parziale differimento/diniego del diritto di accesso agli atti inviato via e-mail il 28 settembre 2020;
20. nonché di ogni altro atto, precedente o successivo, adottato dalla commissione esaminatrice, dalle sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall'Agenzia delle entrate, antecedentemente o successivamente all'introduzione del giudizio e comunque connessi, collegati o conseguenziali rispetto agli atti, documenti e provvedimenti in precedenza elencati ed afferenti alla gestione del concorso di cui al bando indicato al punto 1.
PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
a tutti gli atti, documenti ed informazioni richieste dal ricorrente tramite istanza inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata il 31 agosto 2020 e per i quali l'Agenzia delle entrate ha disposto il differimento/diniego dell'accesso;
PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente di essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EN NZ il 30\12\2020 :
ANNULLAMENTO
1. del verbale contenente l'esito della seduta d'esame del 14 luglio 2020, delle allegate schede di valutazione dei candidati presenti e del quadro sinottico riepilogativo degli esiti degli esami svolti in tale giornata;
2. della nota della Commissione d'esame, datata 14 gennaio 2020, di convocazione del ricorrente a sostenere la prova orale, contenente altresì il punteggio assegnato per la valutazione dei titoli;
3. della nota del 26 novembre 2018 prot. n. 316054 con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha chiesto al Presidente della Commissione di considerare concluso l'impegno dei componenti delle sotto-commissioni terminata la fase di valutazione dei titoli;
4. della correlata nota del 18 dicembre 2018 inviata dal Presidente della Commissione;
5. della relazione datata 18 giugno 2019 predisposta dalla Commissione d'esame ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per giustificare il superamento del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale;
6. del verbale della Commissione del 16 febbario 2016 e del relativo allegato in cui la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione dei titoli;
7. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto;
8. nonché infine, degli atti indicati nel ricorso notificato introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 8322/2020 cui espressamente si rinvia.
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EN SC il 19/7/2021:
ANNULLAMENTO
1. del verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
2. del verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;
3. del verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;
4. del verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;
5. della presentazione intitolata “PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE;
6. del modello di scheda di valutazione;
7. del verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;
8. del verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;
9. del verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;
10. del verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;
11. del verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;
12. del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale dei vincitori del concorso;
13. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso
NONCHÉ PER LA CONDANNA
dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di FA AS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2020 e depositato il successivo giorno 21, il dott. SC EN, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ha impugnato gli atti del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione.
2. – Con le prime censure del ricorso introduttivo il ricorrente contesta la mancata risposta alla sua istanza di accesso agli atti del 31 agosto 2020, deducendo:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Eccesso di potere per sviamento, per avere l’Amministrazione disposto il differimento con finalità sostanziali di diniego. Nullità per violazione del diritto di difesa” e “Violazione e falsa applicazione degli articoli 24, comma 7, e 25, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 10 n. 184. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per erroneità nella motivazione. Eccesso di potere per mancata indicazione della durata del differimento”.
Le censure successive riguardano, invece, lo svolgimento della procedura concorsuale, a proposito della quale il ricorrente svolge i seguenti motivi.
“Violazione e falsa applicazione dell’articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.