TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-19, n. 202306763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-19, n. 202306763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306763
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2023

N. 06763/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08322/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8322 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S N, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

2. del provvedimento di nomina della commissione d'esame, prot. n. 2270/2016 dell'8 gennaio 2016;

3. del provvedimento di sostituzione di un componente della commissione d'esame prot. 18483/2016 del 2 febbraio 2016;

4. del provvedimento di nomina delle sottocommissioni d'esame prot. n. 21521/2016 dell'8 febbraio 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

5. del provvedimento di modifiche alla composizione delle sottocommissioni prot. n. 50637/2016 del 7 aprile 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

6. del provvedimento di integrazione della commissione con un esperto di public management, prot. n. 119131/0/2016 del 27 luglio 2016, nonché di eventuali atti, provvedimento, documenti, metodologie e simili prodotte dal predetto esperto, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

7. del provvedimento di integrazione della commissione, prot. n. 145108 del 20 settembre 2016, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

8. dell'avviso del 17.12.2018, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione;

9. dell'avviso del 18 gennaio 2019, prot. n. 13282;

10. dell'avviso del 19 marzo 2019, prot. n. 6391;

11. dell'avviso del 12 giugno 2020, prot. n. 233094;

12. dell'avviso dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962;

13. dell'avviso del 14 settembre 2020, prot. n. 303002;

14. di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della commissione e delle sottocommissioni, allo stato non resi disponibili al ricorrente, e in particolare del verbale della commissione esaminatrice del giorno 14 luglio 2020 relativamente alla valutazione del ricorrente;

15. della valutazione dei titoli del ricorrente, richiesta mediante istanza di accesso agli atti ed allo stato non ancora nella disponibilità del ricorrente;

16. di tutti gli elenchi dei candidati esaminati, con la votazione da ciascuno riportata, pubblicati al termine di ogni seduta dedicata al colloquio;

17. in particolare, dell'elenco relativo alla seduta d'esame del 14 luglio 2020;

18. di tutti gli atti per i quali è stato richiesto accesso agli atti tramite posta elettronica certificata del 31 agosto 2020;

19. del provvedimento di parziale differimento/diniego del diritto di accesso agli atti inviato via e-mail il 28 settembre 2020;

20. nonché di ogni altro atto, precedente o successivo, adottato dalla commissione esaminatrice, dalle sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall'Agenzia delle entrate, antecedentemente o successivamente all'introduzione del giudizio e comunque connessi, collegati o conseguenziali rispetto agli atti, documenti e provvedimenti in precedenza elencati ed afferenti alla gestione del concorso di cui al bando indicato al punto 1.

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

a tutti gli atti, documenti ed informazioni richieste dal ricorrente tramite istanza inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata il 31 agosto 2020 e per i quali l'Agenzia delle entrate ha disposto il differimento/diniego dell'accesso;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente di essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BOVENZI CRESCENZO il 30\12\2020 :

ANNULLAMENTO

1. del verbale contenente l'esito della seduta d'esame del 14 luglio 2020, delle allegate schede di valutazione dei candidati presenti e del quadro sinottico riepilogativo degli esiti degli esami svolti in tale giornata;

2. della nota della Commissione d'esame, datata 14 gennaio 2020, di convocazione del ricorrente a sostenere la prova orale, contenente altresì il punteggio assegnato per la valutazione dei titoli;

3. della nota del 26 novembre 2018 prot. n. 316054 con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha chiesto al Presidente della Commissione di considerare concluso l'impegno dei componenti delle sotto-commissioni terminata la fase di valutazione dei titoli;

4. della correlata nota del 18 dicembre 2018 inviata dal Presidente della Commissione;

5. della relazione datata 18 giugno 2019 predisposta dalla Commissione d'esame ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per giustificare il superamento del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale;

6. del verbale della Commissione del 16 febbario 2016 e del relativo allegato in cui la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione dei titoli;

7. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto;

8. nonché infine, degli atti indicati nel ricorso notificato introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 8322/2020 cui espressamente si rinvia.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B C il 19/7/2021:

ANNULLAMENTO

1. del verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;

2. del verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;

3. del verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;

4. del verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;

5. della presentazione intitolata “PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE;

6. del modello di scheda di valutazione;

7. del verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;

8. del verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;

9. del verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;

10. del verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;

11. del verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;

12. del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria finale dei vincitori del concorso;

13. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di S N;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2020 e depositato il successivo giorno 21, il dott. Crescenzo B, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ha impugnato gli atti del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010, nei limiti indicati nei motivi di impugnazione.

2. – Con le prime censure del ricorso introduttivo il ricorrente contesta la mancata risposta alla sua istanza di accesso agli atti del 31 agosto 2020, deducendo:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Eccesso di potere per sviamento, per avere l’Amministrazione disposto il differimento con finalità sostanziali di diniego. Nullità per violazione del diritto di difesa” e “Violazione e falsa applicazione degli articoli 24, comma 7, e 25, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 10 n. 184. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per erroneità nella motivazione. Eccesso di potere per mancata indicazione della durata del differimento”.

Le censure successive riguardano, invece, lo svolgimento della procedura concorsuale, a proposito della quale il ricorrente svolge i seguenti motivi.

“Violazione e falsa applicazione dell’articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione di legge in relazione all’art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994. Eccesso di potere per violazione del principio di celerità di espletamento delle procedure concorsuali. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità nello svolgimento delle procedure selettive. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti”.

Il ricorrente espone che la Commissione avrebbe superato ampiamente il prescritto termine di sei mesi per la conclusione della procedura, ed anzi si avvierebbe a superare i due anni dalla data di prima convocazione per la conclusione della procedura, senza esplicitare e giustificare il superamento del detto termine, essendo lo stesso sì ordinatorio e quindi derogabile, ma bisognoso di adeguata motivazione circa la necessità di sforare il limite normativamente indicato.

“Eccesso di potere per violazione dei criteri di valutazione indicati nel bando. Valutazione dei titoli secondo criteri difformi da quelli di cui al punto 7 del bando. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere per violazione del giudicato”.

Il ricorrente rammenta poi che il concorso in questione è stato contrassegnato da due diverse “iniziative giudiziali: la prima si è conclusa con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4641, dopo la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 e delle relative disposizioni di proroga, ad opera della Corte Costituzionale con la sentenza 17 marzo 2015, n. 37;
la seconda iniziativa giudiziale si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 5522. Nella prima di tali sentenze i Supremi Giudici amministrativi hanno avuto modo di chiarire che: “- quanto all'art. 7 del bando, relativo alla "valutazione dei titoli", che lo stesso è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i "titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici", eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del più volte citato art. 24 del Regolamento di amministrazione;
- quanto all'art. 8 (Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio), e, più precisamente alla prima fase della prova orale (co. 3), che lo stesso è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude), i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, dalla valutazione del "percorso formativo e professionale" (esposto dal candidato), ai fini dell'accertamento delle "competenze acquisite", del "possesso delle capacità manageriali", "mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali”.

La commissione esaminatrice, tuttavia non avrebbe prestato reale ottemperanza al giudicato formatosi sui giudizi in questione, in quanto avrebbe modificato unilateralmente i criteri di valutazione dei titoli di cui al punto 7 del bando, svalutando la prima fase del colloquio deputata ad “… accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali…”, con l’ulteriore effetto di cambiare il criterio di valutazione complessiva di cui all’articolo 10, punto 1, del bando, secondo cui la valutazione complessiva è espressa in duecentesimi.

La Commissione avrebbe unilateralmente modificato il criterio di valutazione previsto dall’articolo 10 del bando, circostanza che sarebbe desumibile dal fatto che in nessun caso la valutazione complessiva dei candidati, affissa al di fuori dell’aula di esame, ha superato i 100 punti.

“Eccesso di potere per mancata, effettiva, integrazione della commissione con un esperto di Public Management;
mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale;
mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere per travisamento delle disposizioni e delle finalità enunciate nel bando di concorso. Violazione di legge in relazione agli articoli 35, comma 3, lettera b), 19, comma 1, e 28-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001”.

Sarebbe poi stata violata la regola del bando per cui la Commissione avrebbe dovuto essere integrata da un esperto in public management, che sarebbe stato individuato nominalmente in tale Professor R;
tuttavia, a dire del ricorrente, “non pare che lo stesso abbia mai fatto parte della commissione e abbia partecipato ai lavori di questa, in antitesi con l’espressa previsione del bando che prevedeva l’integrazione dell’esperto di public management all’interno della commissione”.

3. – Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 20 dicembre 2020 e depositato il successivo giorno 30, il dott. B ha impugnato il verbale contenente l’esito della seduta d’esame del 14 luglio 2020, delle allegate schede di valutazione dei candidati presenti e del quadro sinottico riepilogativo degli esiti degli esami svolti in tale giornata, nonché gli atti conseguenti, deducendo le seguenti censure.

1) Sulle schede di valutazione dei candidati e sui criteri di valutazione da esse evincibili. Violazione dell’articolo 8 del bando per aver attribuito la Commissione alla valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziale un punteggio irrilevante ai fini del superamento del concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge in relazione l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Motivazione illogica, incongruente ed errata. Eccesso di potere per sviamento per aver deciso la Commissione di assegnare un punteggio rientrante nella valutazione complessiva anche per l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica, di cui doveva limitarsi ad accertare la conoscenza tramite esperti esterni.

In sintesi, i criteri di valutazione delle due fasi della prova scelti dalla Commissione, come evincibili dalle schede di valutazione dei candidati che hanno sostenuto la prova insieme al Dottor B, sarebbero stati tali da rendere del tutto irrilevante ai fini del superamento della prova concorsuale la valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

2) Mancata valutazione delle attitudini manageriali. Mancata formulazione di domande tecniche, mancata applicazione della metodologia asseritamente elaborata da un esperto esterno per la valutazione delle attitudini dirigenziali. Eccesso di potere per impossibilità di ricostruire l’iter logico alla base della valutazione e di verificare quanto riferito dal candidato in sede di esame. Nullità per difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile, apparente. Eccesso di potere per sviamento per aver la Commissione valutato in modo arbitrario l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3) Sui criteri di valutazione della seconda fase della prova orale. Eccesso di potere per sviamento, impossibilità di ricostruire la valutazione eseguita rispetto alle domande formulate ed alle risposte ricevute a causa dell’accorpamento dei giudizi per le tre domande tecniche. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, non intellegibile. Eccesso di potere per sviamento.

4) Sulla nota del 26 novembre 2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate con cui si chiede al Presidente di considerare concluso il lavoro delle sotto-commissioni e sulla correlata risposta del Presidente del 18 dicembre. Incompetenza. Violazione di legge in relazione agli articoli 9 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497. Eccesso di potere per sviamento e per consapevole e volontaria violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione irragionevole, contraddittoria e incongrua rispetto alle circostanze di fatto.

5) Sulla relazione circa le ragioni che non consentono il rispetto del termine semestrale di conclusione del concorso, predisposta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. n. 487 del 1994. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione incongrua, omissiva e non conseguente. Eccesso di potere per violazione consapevole dei principi di celerità di espletamento delle procedure concorsuali e di parità di trattamento tra i concorrenti.

6) Sui criteri individuati per la valutazione dei titoli. Valutazione illogica, eccessivamente stringente al fine di rendere irrilevante il concorso dei titoli nella valutazione complessiva del candidato. Eccesso di potere per sviamento. Indebita trasformazione di un concorso per titoli ed esame in un concorso per esame. Eccesso di potere per travisamento degli articoli 7 e 10 del bando. Definizione abusiva ed illogica degli aspetti rilevanti ai fini del “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” dei candidati.

4. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 luglio 2021 e depositato il successivo giorno 19, poi, il ricorrente premette che, in esecuzione della sentenza di questo TAR del 16 aprile 2021, n. 4474, emessa a seguito di istanza proposta ai sensi dell’art. 116 comma II c.p.a., l’Agenzia delle entrate, in data 14 maggio 2021 ha provveduto a trasmettere tramite PEC i documenti mancanti rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata antecedentemente alla proposizione del ricorso.

Sulla scorta di tale accesso, il ricorrente ha formulato le seguenti censure.

1) Sui criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione della prova orale. Eccesso di potere per incongruità, illogicità e irrazionalità. Violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Difetto assoluto di motivazione.

La Commissione avrebbe fissato per quattro volte i criteri di valutazione della prova orale, in ciascuno dei casi cambiando alcuni aspetti significativi. Il primo verbale in cui la Commissione indica i criteri di valutazione è del 16 giugno 2016, n. 52, il secondo è del 15 settembre 2016, n. 58 ed il terzo è del 21 settembre 2016, n. 60 e l’ultimo e definitivo è il verbale del 3 dicembre 2018, n. 64. Tale ultimo verbale differirebbe dai precedenti perché con esso la Commissione avrebbe deciso di non utilizzare più l’archivio di 900 domande che la stessa aveva già elaborato, ma di predisporre all’inizio di ogni seduta un numero di domande pari al numero di candidati aumentato di due (il che significa che le domande sono state elaborate dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati presenti) e di non seguire più il criterio di estrazione randomica delle domande da porre, che invece era stato indicato nei precedenti tre verbali. I motivi alla base di queste scelte non sarebbero indicati.

2) Assenza di qualsivoglia metodologia per la valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Violazione dell’articolo 8.3 del bando. Eccesso di potere per arbitrarietà delle valutazioni della Commissione. Difetto di motivazione.

3) Sulla graduatoria: Violazione di legge in relazione agli articoli 9, comma 5 e 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, espressione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Infine, il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno che egli avrebbe patito in conseguenza degli atti impugnati.

5. – L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto dell’impugnazione.

6. - Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023.

7. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono parzialmente fondati, nei limiti di cui appresso.

8. – Non possono essere accolte le censure relative alla composizione della Commissione di valutazione, che hanno carattere preliminare sulle altre.

Come già rilevato dalla Sezione (sentenza n. 1289\2023), la possibilità di nominare, quale componente di commissione, personale anche in quiescenza “da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando” è prevista dall’art. 12 comma 6 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia emanato in attuazione dell’art. 71 comma 3 d. lgs. n. 300/99.

Come noto, e più volte affermato da questo TAR (per tutte, sezione III, n. 9629/2017), avendo l’art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 rimesso alla potestà regolamentare dell’Agenzia la definizione delle norme per l’assunzione del personale, si deve ritenere che, in applicazione del principio di specialità e di successione cronologica delle norme, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia prevalga sulle diverse previsioni fissate dal d.P.R. n. 487/1994.

In tal senso depone anche il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4912/2013 del 19 dicembre 2013 (reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), ove è stato precisato che “Questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2879) che il regolamento di cui al suddetto D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi dell’amministrazione ministeriale statale, onde le disposizioni in esso contenute non acquisterebbero efficacia cogente ed inderogabile in tutte quelle situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, assoggettandolo ad una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per le amministrazioni dello Stato. Ora, gli artt. da 56 a 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedono per l’agenzia fiscale un regime che si specifica per quanto attiene al reclutamento, in un’ampia potestà regolamentare prevista dall’art.71, comma terzo. A sua volta, il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione”.

Invece, l’esperto in public management, nominato ai sensi dell’art. 6 comma 1 del bando, si limita ad integrare ab externo la commissione (così anche TAR Lazio ord. n. 4468/19), ma non ne individua uno dei componenti;
anche tale disciplina speciale prevale, come tale, su quella generale di cui al DPR n. 487\1994.

Peraltro, l’avere l’esperto in questione fornito alla Commissione le linee guida da applicare nella valutazione relativa alla sua materia (allegato n. 6 della produzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2022), svuota ulteriormente di contenuto la necessità di eventuale fisica partecipazione di tale soggetto ai lavori della Commissione medesima.

9. – Sono invece fondate le censure con cui il ricorrente lamenta l’irrazionalità dei criteri di valutazione posti dalla Commissione, che pure egli afferma di non conoscere nei dettagli (e che per questo critica anche per difetto di motivazione.

Tali doglianze, come da precedenti della Sezione sul medesimo concorso (per tutte, sentenza n. 14859\2022, ma anche n. 16228\2022 e n. 57/2023), sono fondate.

Ritiene il Collegio che – come correttamente denunciato – l’attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, siano state compiute in violazione delle regole fissate dal Bando di concorso e che inoltre le stesse, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l’operato delle commissioni di concorso, risultino manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa.

Ed invero, sotto il primo profilo deve innanzitutto ricordarsi che il concorso pubblico di cui si discute si doveva svolgere (come da incipit del relativo Bando) “mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio” e che la stessa lex specialis attribuiva, perlomeno tendenzialmente, pari rilevanza alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio.

In particolare, infatti, nel Bando era stabilito – sia per la valutazione dei titoli (art. 7), che per la valutazione del colloquio (art. 8) – che “la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100”;
inoltre, e soprattutto, nel Bando era altresì stabilito che la votazione finale era conseguentemente espressa “in duecentesimi” e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale (art. 10).

In altre parole, dunque, con l’approvazione di un Bando siffatto l’Amministrazione ha chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell’art. 7 del Bando, quali i titoli di accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall’altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell’ambito della prova orale).

Ciò risulta, peraltro, pienamente confermato dalla previsione di una specifica sottocategoria tra i titoli valutabili (indicata alla lettera f) dell’articolo 7), dedicata ad una formula riassuntiva, distinta dagli altri singoli titoli e concernente un omnicomprensivo “Giudizio globale sul profilo culturale e professionale” dei candidati, da valorizzarsi, come voce a sé stante, meritevole di apposita valutazione, con fino ad un massimo di 15 punti su 100.

Analogamente, anche le modalità indicate dal Bando per lo svolgimento della prova orale depongono nel senso qui indicato: invero, la lex specialis prevedeva che, durante il colloquio, ai candidati fosse richiesto di esporre il proprio percorso formativo e professionale (vale a dire quello oggetto della valutazione per titoli), appunto al fine di accertare le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, per valutare l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. art. 8, comma 3, secondo cui “La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti materie: a) diritto tributario;
b) scienza delle finanze;
c) diritto amministrativo;
d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro;
e) amministrazione delle risorse materiali;
f) pianificazione e controllo di gestione;
g) ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate.”). Il che conferma, nuovamente, la volontà dell’Amministrazione di selezionare i candidati anche in virtù del percorso formativo e professionale svolto e, quindi, il perlomeno tendenziale equilibrio nel rilievo dei due profili valutativi indicati dal Bando, come due distinti – ma insuperabilmente connessi – aspetti del bagaglio personale e professionale dei candidati, ai quali infatti, come detto, era assegnato identico peso in termini di punteggio complessivo, rilevante per la valutazione finale.

Nonostante quanto come sopra chiaramente disposto, il Collegio rileva che la Commissione esaminatrice, allorquando si è riunita al fine di stabilire i criteri di valutazione dei titoli e, in particolare, di individuare il punteggio da attribuire alle singole voci valutabili nell’ambito delle sottocategorie di cui all’art. 7 del Bando e del punteggio massimo ivi indicato, ha operato in sostanziale difformità dalle chiare indicazioni ivi contenute, così pervenendo, nella pratica, a tradire le disposizioni sopra riassunte e le finalità descritte.

Ed invero, nello specifico va ricordato che la lex specialis aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato, da esprimersi, appunto, in duecentesimi (in particolare, infatti, nell’art. 7 era previsto che “La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;
b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti;
c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti;
d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti;
e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 15 punti;
f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”).

Tuttavia, come si legge nel verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, la Commissione esaminatrice, dopo aver individuato (sulla base di criteri di attinenza e pertinenza, di rilevanza e di unicità) le singole esperienze formative e professionali valutabili nell’ambito di ciascuna sottocategoria di titoli, ne ha talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale.

Al riguardo è infatti sufficiente constatare che, come indicato dal ricorrente, il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio).

Ciò è derivato, come spiegato, da una contrazione dei vari punteggi indicati dalla Commissione: infatti, per esempio, nell’ambito della voce a) dell’art. 7, relativa ai Titoli accademici e di studio, per cui il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia il punteggio di appena “0,5”, per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all’attività dell’Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5;
pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti.

Analogamente, nell’ambito della sottocategoria d), relativa alle Pubblicazioni scientifiche ed accademiche (necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all’ambito tributario e alle attività istituzionali dell’Agenzia), per cui nel Bando era previsto un punteggio massimo di 10 punti, la Commissione ha indicato il punteggio di “0,6” per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Autore”, quello di 0,3 per ciascun “Libro” pubblicato dal candidato come “Coautore”, quello di “0,05” per ciascun “articolo” pubblicato sulle “riviste di settore” e quello di 0,01 per “Pubblicazioni in atti congressuali”: ciò significa, in altri termini, che pure se si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto.

Quanto sopra, a giudizio del Collegio, contrasta con la lettera e con lo spirito della lex specialis, poiché proprio la previsione di un punteggio “massimo”, inserito nell’ambito di un sistema di peso ponderato delle cinque sottocategorie dei titoli, manifestava, per contro, in maniera esplicita, la volontà dell’Amministrazione di valorizzare adeguatamente il percorso formativo e professionale dei candidati, garantendo, al contempo, la corretta ripartizione del punteggio fra le cinque voci di titoli valutabili, che lo stesso Bando aveva già predeterminato ed imposto.

Peraltro, a fronte della descritta individuazione del punteggio indicato dal Bando per la valutazione dei titoli dei candidati, ritiene altresì il Collegio che la violazione delle regole si percepisca con ancora maggiore chiarezza avendo riguardo al fatto che, rispetto ai 100 punti parimenti assegnati alla valutazione della prova orale, la stessa lex specialis indicava la votazione minima di 70/100 per il superamento della prova stessa.

Invero, per quanto certamente non fosse prevista una valutazione minima dei titoli presentati dai candidati (a valere, ad esempio, quale requisito di accesso), vista l’identica ripartizione del punteggio operata dal Bando per la valutazione dei titoli e della prova orale, l’indicazione del punteggio minimo di 70/100 per la prova orale, nel sistema della lex specialis, costituiva quantomeno un parametro di riferimento, pure soltanto indicativo, per il corretto “sfruttamento” del range di punteggio messo a disposizione dal Bando per valorizzare anche il percorso formativo e professionale dei candidati ai fini della selezione (d’altro canto, opinando diversamente, non vi sarebbe stata ragione di esprimere il voto finale in duecentesimi).

Per contro, l’attribuzione dei punteggi come sopra operata dalla Commissione ha determinato (come indicato nel ricorso e non contestato) una media di punteggio per titoli di 1,11. Di conseguenza, la selezione dei candidati, in concreto, si è svolta sulla valutazione conseguita nel colloquio orale;
tant’è che, effettivamente, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione (il che significa che la valutazione selettiva richiesta dal Bando è stata in sostanza dimezzata).

In questo stesso senso, peraltro, in un giudizio del tutto analogo si è pronunciato (sebbene soltanto in fase cautelare) anche il Giudice di appello, che – nell’accogliere l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito – ha rilevato che “inducono ad una favorevole previsione sull’esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. le censure con cui l’appellante deduce essere stati eccessivamente appiattiti i punteggi per titoli a favore del colloquio orale;” (Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 488/2022).

Infine, va precisato che certamente il Collegio non dubita della discrezionalità che caratterizza l’operato delle Commissioni di concorso, ampiamente ricordata dalla difesa erariale, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali.

A parere del Collegio, tuttavia, il punto è che la discrezionalità della Commissione incontrava, innanzitutto, il limite delle previsioni della lex specialis, che non potevano essere disattese e che, come sopra ricordato, avevano delineato una procedura selettiva per titoli e colloquio, con eguale ripartizione del peso del relativo punteggio sulla valutazione complessiva finale;
inoltre, come pure ricordato, la stessa lex specialis aveva attribuito un peso al percorso formativo e professionale dei candidati anche, e proprio, nell’ambito della prova orale, la cui prima parte era – appunto – dedicata a valutare, sulla base del percorso compiuto dal candidato, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Peraltro, va altresì notato che – in realtà – l’ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato;
per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell’ambito dei criteri-guida indicati dalla lex specialis (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell’art. 97 della Costituzione.

In quest’ottica, pertanto, le descritte scelte della Commissione di concorso di contrarre così significativamente i punteggi delle singole voci non riescono a trovare una giustificazione logico-razionale rispetto alle esigenze concorsuali, anche alla luce della comune esperienza per procedure di tal genere.

Per esempio, la contrazione dei punteggi non deriva neanche dall’esigenza di salvaguardare la valorizzazione per quelle specifiche voci di titoli suscettibili di ripetizione: difatti, come visto, pure a fronte di ipotesi obiettivamente eccezionali rispetto alla comune esperienza (quali sono quelle del candidato che abbia 16 lauree in materie attinenti o numerosissime pubblicazioni), la valutazione effettuata in virtù dei criteri stabiliti dalla Commissione sarebbe comunque rimasta al di sotto del tetto indicato dal Bando, che avrebbe dovuto invece costituire un tendenziale parametro di riferimento.

Peraltro, in questa stessa ottica, e a maggior ragione, le scelte della Commissione divergono dall’invece necessario canone di razionalità operativa laddove stabiliscono un punteggio estremamente contratto anche per quelle voci di titoli che – notoriamente e tipicamente – sono insuscettibili di ripetizione: è il caso dei “Titoli accademici e di studio”, sottocategoria a), per cui il Bando indicava fino ad un massimo di 20 punti, nell’ambito dei quali, ad esempio, è stato fissato dalla Commissione per “dottorato di ricerca” o per “diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica oltre la prima” (titolo, quest’ultimo, non solo tendenzialmente unico, ma invero anche poco frequente) il punteggio di “1” su 20;
ovvero è il caso del titolo per “Master universitario di II livello”, valorizzato “0,75” su 20.

Di conseguenza, quand’anche un candidato avesse conseguito due lauree, un dottorato di ricerca e finanche un paio di master universitari di II° livello, per la categoria dei Titoli accademici e di studio lo stesso avrebbe ottenuto un punteggio pari soltanto a 3,50 su 20.

In questo senso sono dunque condivisibili le doglianze dirette a denunciare, oltre alla violazione delle regole della lex specialis, anche il difetto di ragionevolezza dell’agere amministrativo, che – sebbene certamente caratterizzato da discrezionalità tecnica – per quanto detto risulta effettivamente censurabile anche sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti da nozioni di comune esperienza, così traducendosi, in sostanza, in una decisione manifestamente arbitraria, perciò sindacabile (fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2022, n.6456, sez. VI, 03/06/2022, n.4522, sez. VI, 03/02/2022, n.757, sez. IV, 01/03/2022, n. 1445, sez. VI, 04/09/2020, n.5357).

10. – Vanno invece dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse (avendo, succssivamente, la ricorrente articolato due atti di motivi aggiunti ) le censure in materia di accesso agli atti di cui al ricorso introduttivo.

11. - Per quanto detto, il ricorso va accolto in parte qua (compresa l’impugnazione della graduatoria per illegittimità derivata) per la fondatezza delle censure appena con consequenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri approvati.

12. – Per il resto, l’impugnazione va invece respinta.

E’ infatti del tutto evidente che le censure legate all’eccessiva durata della procedura sono smentite dalla prospettazione in fatto diffusamente offerta dal medesimo ricorrente circa le vicende giurisdizionali che hanno attraversato il concorso in questione.

Peraltro, la Sezione si è già espressa, in occasione di altre impugnazioni, circa la legittimità della decisione stessa dell’Agenzia delle Entrate di riprendere la procedura più volte interrotta, evidenziando che, di fronte alla doglianza per cui sarebbe stata scelta irragionevole quella di fare riprendere il corso della procedura concorsuale bandita nel 2010, non ravvisa motivi per discostarsi quanto già affermato, sulla medesima questione sollevata dall’associazione Dirpubblica, dalla sentenza di questo TAR n. 4242\2017, confermata da quella del Consiglio di Stato n. 3202\2022.

In quella circostanza la Sezione aveva condivisibilmente affermato:

“Esso (il Collegio) ritiene che l’art.

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