TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-11-12, n. 201401334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-11-12, n. 201401334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401334
Data del deposito : 12 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01654/2007 REG.RIC.

N. 01334/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01654/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2007, proposto da:
SI IC, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Operamolla e IC Grosso, con domicilio eletto presso Vincenzo Operamolla in Bari, via Dante n.201;



contro

Comune di Ruvo di Puglia;



nei confronti di

IN US, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso SS Di NO in Bari, via Putignani, n.47;



per l'annullamento

del permesso di costruire rilasciato il 28.05.2007, n. 7093 a IN US (pratica edilizia n. 237/05 del 12.05.2005)-nonchè degli atti presupposti non conosciuti quale la proposta motivata del 17.05.2007, (prot. 195UTC) a firma del responsabile del procedimento e per la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IN US;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Vincenzo Operamolla e Giacomo Gramegna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La vicenda controversa - che vede contrapporsi due proprietari di fondi confinanti, nella contumacia del Comune intimato - necessita di alcuni puntuali premesse in fatto (soprattutto in ordine allo stato dei luoghi coinvolti nel contenzioso), la cui ricostruzione è stata operata dal Collegio attraverso l’esame, in primo luogo, della pianta dei luoghi (vedila nel fascicolo di parte del controinteressato IN, quale allegato D alla relazione tecnica di parte del 2008, a firma ing. Di Rella, prodotta unitamente alla memoria conclusionale, depositata il 18.9.2014, in vista dell’udienza di discussione del 29.10.2014), della documentazione fotografica allegata alla già citata relazione tecnica di parte, nonché degli scritti difensivi del controinteressato che evidenziano alcune circostanze in fatto (puntualmente riscontrate dalla documentazione fotografica) che il ricorrente ha, al contrario, sapientemente omesso o riportato in modo inesatto.

Il sig. IN – odierno controinteressato- è proprietario di due particelle di terreno contigue (n. 1831 e 2942) limitate dalle vie Noè e Figuli, tra loro perpendicolari (per una migliore comprensione è opportuno consultare la mappa dei luoghi) e per ciò intersecantesi ad angolo.

Alle spalle di tali particelle, percorrendo v. Figuli si trova il suolo del ricorrente sig. SI – odierno ricorrente- edificato.

Per accedere al fondo, il sig. SI deve percorrere v. Figuli e attraversare la p.lla n.2942, su cui vanta servitù di passaggio.

Il suolo del IN, già nel 1978, risultava edificato da un fabbricato (in rovina) che ne occupava la intera estensione e sorgeva sul ciglio del vico Figuli.

Tale fabbricato venne poi demolito e ricostruito in parte, in virtù di licenza di costruzione n. 9443/77 che contemplava un nuovo fabbricato da erigersi in sostituzione del preesistente e secondo il precedente allineamento, in aderenza alla lunghezza di v. Figuli (che è un modesto vico, di poco più largo di mt. 4,00 e lungo mt 9,00 che conduce alla proprietà SI. Si tratta, in sostanza, di vicolo cieco).

In virtù di un’azione giudiziaria proposta dal sig. SI – e rivelatasi priva di fondamento -, i lavori vennero sospesi.

Ormai decaduta la vecchia licenza, a causa del tempo necessario per dirimere la controversia, il IN richiese ed ottenne nuovo permesso di costruire n. 7093 del 28.05.2007, impugnato in questa sede.

Il ricorrente si duole, in particolar modo, del mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione del PRG di Ruvo di Puglia ed in particolare delle distanza da esso contemplate.

Premesso che l’area ricade in zona B/1 (la circostanza è

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