TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-04, n. 202106225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-04, n. 202106225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202106225
Data del deposito : 4 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2021

N. 06225/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00946/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 946 del 2021, proposto da
Bamar Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C M, F V, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Italmatic Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” del 26 gennaio 2021 n. 95 avente come oggetto “presa atto della sentenza n. 7168/2020, emessa dal Consiglio di Stato a conclusione del giudizio di opposizione di terzo (recante numero di registro generale 4227 del 2020) promosso dalla Bamar Italia per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1631/2020” che dispone l'annullamento della Determina di aggiudicazione in favore del RTI Bamar/Gemearp n. 650 del 09.07.2018 nonché di procedere alla stipula del contratto, previa verifica dei requisiti, con la società Italmatic Group S.r.l. (doc. 1 – D.D.G. 26 gennaio 2021 n. 95);

di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati ivi compresa la comunicazione del 23 febbraio 2021 con la richiesta del passaggio di consegne;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove stipulato con la Controinteressato anche nelle more del presente giudizio;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in corso in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli" e della Italmatic Group S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con la memoria ritualmente depositata in data 16 luglio 2021, la società ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse a coltivare il presente giudizio poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, con la sentenza del 25 marzo 2021 n. 1999, l’intestato Tribunale ha infine chiarito che “ … la sentenza del Giudice d’Appello comporti in via automatica la reviviscenza dell'originaria aggiudicazione in favore di Italmatic e la correlativa caducazione degli atti adottati in esecuzione della sentenza di primo grado annullata, col travolgimento dell’efficacia sia dell’aggiudicazione che della concessione/contratto in favore dell’ATI Bamar/Gemearp ”;

Considerato che, in ragione di ciò, sussistono le condizioni per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuti meno i presupposti di cui all' art.100 c.p.c., atteso che, come chiarito dalla società ricorrente, “ l’obiettivo del presente ricorso era proprio quello di ottenere da parte dell’Azienda Ospedaliera una presa di posizione in ordine alla sorte del Contratto di concessione in essere con Bamar Italia ” (vedi pg. 3 della memoria depositata in data 16 luglio 2021);

Rammentato, infatti, che, quando nel corso del giudizio intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, ovvero il venir meno, con la materia controversa, di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, sopravvenendo la carenza dell'interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito;

Rilevato che la declaratoria della cessazione della materia del contendere trova supporto processuale nella concorde dichiarazione di tutte le parti costituite, mentre nel caso in esame non risulta agli atti dichiarazione in tal senso della resistente amministrazione, stante la sua contumacia;

Rimarcato che la rinuncia irrituale (in quanto non notificata alla parte che non vi ha prestato esplicita adesione), può, dunque, costituire idoneo presupposto della declaratoria di improcedibilità per “sopravvenuta carenza di interesse” del rinunciante;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse non preclude una sommaria delibazione delle proposte censure, al limitato fine della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, soprattutto quando l’invocata compensazione delle spese di giudizio sia stata, come nella specie, avversata dalle parti resistenti (cfr.: Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2018, n. 400;
id., sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 492;
Consiglio di Stato, sez. III, 14/10/2020, n.6228);

Ritenuto, quanto alla soccombenza virtuale, che il proposto ricorso si palesava all’evidenza e anzitutto come inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione;

Considerato al riguardo che, come si evince dalla diffida dell’11 febbraio 2021, versata in atti dalla stessa ricorrente, quest’ultima aveva avuto effettiva conoscenza della delibera aziendale gravata in questa sede (la n. 95/2021) in data 27 gennaio 2021, cosicché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, ex artt. 29, 119, 120 c.p.a., entro il termine ultimo del 26 febbraio 2021;

Ritenuto, pertanto, che la proposizione del gravame con ricorso notificato in data 5 marzo 2021 appare inosservante del termine perentorio sopra indicato con la conseguente sua tardività;

Rammentato, a conferma di quanto sopra affermato, sia che, in applicazione del principio generale del contrarius actus, anche i provvedimenti di revoca o di annullamento di provvedimenti di aggiudicazione o del bando adottati in materia di procedure di gara sono soggetti al rito speciale previsto dagli artt. 120 e ss. del c.p.a. (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 agosto 2019, n. 935;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 79;
T.A.R. Toscana, sez. I, 12 maggio 2011, n. 818);
sia che, nei giudizi amministrativi di contenuto misto - impugnatorio e di accertamento e condanna - allorché sia proposta domanda di annullamento di provvedimenti ricadenti nella disciplina degli artt. 119 e 120, c.p.a. e conseguenziale domanda di risarcimento del danno, deve trovare applicazione al giudizio il rito speciale ex artt. 119 e 120 c.p.a (Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2019, n. 3756;
con riferimento alla normativa previgente, si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5191);

Ritenuto, pertanto, che, in ragione della regola della soccombenza virtuale, le spese di giudizio devono essere poste a carico della ricorrente società;

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